Legge Ordinaria n. 290 del 17/08/1999 G.U. n. 195 del 20 Agosto 1999
Proroga di termini nel settore agricolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Immissione in circolazione delle motoagricole
  1.  Il termine  di cui  al comma  8 dell'articolo  235 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo
8  del  decreto-legge  4  ottobre   1996,  n.  517,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1996, n. 611, e' ulteriormente
prorogato al 30 settembre 1999.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note    qui   pubblicato   e   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di    legge  modificate. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Si trascrive   l'art. 8  del  decreto-legge  4  ottobre
          1996,  n.  517, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 1996,    n.  611  (Interventi  nel  settore  dei
          trasporti):
            "Art.   8   (Disposizioni   in  materia  di  circolazione
          stradale). - 1. Al decreto  legislativo 30   aprile   1992,
          n.    285,   come modificato   dal decreto   legislativo 10
          dicembre   1993, n.   360,   sono apportate    le  seguenti
          modificazioni:
            a) all'art. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
               1) al comma 1:
            a)    alla  lettera    a)  le   parole: ''2,50   m'' sono
          sostituite dalle seguenti: "2,55 m";
            b) alla  lettera c) le   parole: ''7,50 m''   a  ''due  o
          piu'  assi,'' sono  sostituite  con  le  parole:   ''12  m,
          con   l'esclusione    dei  semirimorchi,  per    i  veicoli
          isolati,''  ed   e' aggiunto,  infine, il seguente periodo:
          ''gli autobus  da noleggio, da  gran turismo   e  di  linea
          possono      essere   dotati     di   strutture    portasci
          applicate  posteriormente  a    sbalzo,  in    deroga  alla
          predetta  lunghezza massima secondo direttive stabilite con
          decreto  del  Ministero dei trasporti e della navigazione -
          Direzione generale della M.C.T.C.''.
            2) al   comma 2 l'ultimo   periodo  dalle  parole:  ''gli
          autotreni''  a  ''regolamento''  e'  sostuito dal seguente:
          ''gli  autotreni  e  filotreni  non  devono    eccedere  la
          lunghezza    massima  di  18,75  m    in  conformita'  alle
          prescrizioni  tecniche    stabilite  dal     Ministro   dei
          trasporti e della navigazione'':
            b) all'art. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1)  al  comma  1  le  parole:   ''di tre anni a decorrere
          dall'entrata  in  vigore  delle    presenti  norme''   sono
          sostituite  dalle seguenti: ''del 31 dicembre 1996'';
               c) all'art. 235 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
            ''  8. Alle  macchine agricole e alle macchine operatrici
          di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle
          macchine agricole e delle macchine   operatrici), sia    in
          merito  alle    caratteristiche  che  alla costruzione   ed
          omologazione, alla circolazione,  alla revisione ed    alla
          targatura,   si   applicano,  in  quanto   compatibili,  le
          disposizioni del  presente articolo. Le omologazioni   gia'
          rilasciate  entro  la data di entrata in vigore dei decreti
          attuativi previsti nel presente     articolo    conservano,
          ai     fini     della   immissione    in circolazione delle
          macchine  agricole    e  delle  macchine   operatrici,   la
          validita'   fino   alla   scadenza   temporale;     per  le
          omologazioni prive di scadenza temporale  questa e' fissata
          al compimento del   quinto anno dalla data  di  entrata  in
          vigore  dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione  le
          motoagricole  di   cui alle   previgenti disposizioni    in
          materia,  che possono essere  immesse in circolazione senza
          necessita'  dei     successivi   adeguamenti,      con   la
          classificazione  prevista  dalle disposizioni citate,  fino
          alla scadenza   temporale dell'omologazione del  tipo  gia'
          concessa,  e  comunque  non   oltre il 31 marzo 1997. Per i
          complessi  costituiti  da  trattrici  e  attrezzi  comunque
          portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera  e), immessi
          in  circolazione  alla data di   entrata    in  vigore  del
          presente   codice,    sa      applicano    le  disposizioni
          previgenti.''".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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