Legge Ordinaria n. 446 del 26/11/1999 G.U. n. 282 del 1 Dicembre 1999
Proroga delle disposizioni di cui all' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 6 della legge 7  gennaio 1998, n. 11, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Il termine di efficacia di  cui al comma 1 si applica anche
al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota al titolo:
            -  Il    testo dell'art.   41-bis della  legge 26  luglio
          1975,   n. 354 (Norme  sull'ordinamento  penitenziario    e
          sull'esecuzione  delle misure privative e  limitative della
          liberta'), e  successive modificazioni, e' il seguente:
            "Art. 41-bis (Situazioni di  emergenza).  -  1.  In  casi
          eccezionali  di  rivolta   o di  altre gravi  situazioni di
          emergenza, il   Ministro di grazia    e   giustizia      ha
          facolta'    di  sospendere   nell'istituto interessato o in
          parte  di  esso  l'applicazione  delle  normali  regole  di
          trattamento    dei    detenuti  e   degli   internati.   La
          sospensione  deve essere  motivata  dalla   necessita'   di
          ripristinare    l'ordine    e   la sicurezza e ha la durata
          strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
            2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza
          pubblica, anche a richiesta del Ministro  dell'interno,  il
          Ministro  di  grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di
          sospendere,  in  tutto  o  in  parte,  nei  confronti   dei
          detenuti  per  taluno  dei  delitti  di    cui  al  comma 1
          dell'art.  4-bis,      l'applicazione   delle   regole   di
          trattamento  e degli istituti previsti dalla presente legge
          che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze  di
          ordine e di sicurezza.
            2-bis.  Sui  reclami avverso i provvedimenti del Ministro
          di grazia e giustizia emessi   a norma   del comma    2  e'
          competente a  decidere il tribunale di  sorveglianza che ha
          giurisdizione  sull'istituto cui il condannato, l'internato
          o  l'imputato   e' assegnato;  tale competenza resta  ferma
          anche  nel caso  di trasferimento   disposto per   uno  dei
          motivi indicati nell'art. 42".
           Nota all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   6   della  legge  7  gennaio
          1998,    n.    11  (Disciplina  della   partecipazione   al
          procedimento    penale   a   distanza   e   dell'esame   in
          dibattimento dei   collaboratori  di    giustizia,  nonche'
          modifica   della   competenza   sui   reclami  in  tema  di
          art.   41-bis dell'ordinamento penitenziario),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.    6.  -    1.  Il    termine  di   efficacia delle
          disposizioni della presente legge e' posto alla data del 31
          dicembre 2000.
            1-bis. Il termine  di efficacia di cui al  comma    1  si
          applica  anche al comma  2 dell'art. 41-bis  della legge 26
          luglio 1975, n.  354, e successive modificazioni".

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