Legge Ordinaria n. 45 del 18/02/1999 G.U. n. 53 del 5 Marzo 1999
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze ( Stralcio dell' articolo 2 e del comma 2 dell' articolo 3 del disegno di legge C2756 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 6 marzo 1997 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Modifiche al testo unico approvato con decreto
       del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
  1.  All'articolo  1 del  testo  unico  delle  leggi in  materia  di
disciplina  degli stupefacenti  e  sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, di seguito  denominato "testo unico sulle tossicodipendenze",
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma  6, sono soppresse le parole: ",  anche con l'eventuale
apporto di esperti,";
  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli  affari sociali e'  istituito un Osservatorio  permanente che
verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
previsioni  del comma  8.  Il Ministro  per  la solidarieta'  sociale
disciplina, con proprio decreto,  l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio,  in  modo  da   assicurare  lo  svolgimento  delle
funzioni previste dall'articolo  127, comma 2. Il  Comitato si avvale
dell'Osservatorio permanente.";
  c) al  comma 8, lettera a),  sono aggiunte, in fine,  le parole: "e
sul rapporto  tra le caratteristiche  del mercato del lavoro  e delle
attivita'  lavorative  e  l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope";
  d) al comma 8, lettera  c), dopo le parole: "risultati conseguiti,"
sono inserite  le seguenti:  "in particolare  per quanto  riguarda la
somministrazione di metadone,";
  e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
  " 13. Le campagne  informative nazionali sono realizzate attraverso
i  mezzi   di  comunicazione  radiotelevisivi  pubblici   e  privati,
attraverso  la  stampa  quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso
pubbliche   affissioni  e   servizi   telefonici   e  telematici   di
informazione e di  consulenza e sono finanziate  nella misura massima
di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti
dall'articolo  127. Il  Presidente del  Consiglio dei  Ministri o  il
Ministro per la  solidarieta' sociale da lui  delegato determina, con
proprio  decreto,  in  deroga  alle  norme  sulla  pubblicita'  delle
amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie
tra  stampa   quotidiana  e   periodica,  emittenti   radiofoniche  e
televisive nazionali e  locali nonche' a favore  di iniziative mirate
di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.";
  f) il comma 14 e' abrogato.
  2.  L'articolo  127  del  testo unico  sulle  tossicodipendenze  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 127 (Fondo nazionale di  intervento per la lotta alla droga).
-  1. Il  decreto del  Ministro per  la solidarieta'  sociale di  cui
all'articolo 59, comma  46, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, in
sede di ripartizione  del Fondo per le  politiche sociali, individua,
nell'ambito della  quota destinata  al Fondo nazionale  di intervento
per la  lotta alla droga,  le risorse destinate al  finanziamento dei
progetti triennali  finalizzati alla prevenzione e  al recupero dalle
tossicodipendenze  e   dall'alcoldipendenza  correlata,   secondo  le
modalita'  stabilite dal  presente articolo.  Le dotazioni  del Fondo
nazionale di intervento per la  lotta alla droga individuate ai sensi
del presente  comma non possono  essere inferiori a  quelle dell'anno
precedente, salvo  in presenza di dati  statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
  2. La  quota del Fondo  nazionale di  intervento per la  lotta alla
droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al
75 per cento delle sue  disponibilita'. Alla ripartizione si provvede
annualmente  con decreto  del  Ministro per  la solidarieta'  sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione  delle tossicodipendenze,  sulla  base  dei dati  raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
  3. Le province,  i comuni e i loro consorzi,  le comunita' montane,
le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115
e 116, le organizzazioni di volontariato  di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b),  della legge 8  novembre 1991,  n. 381, e  loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e   al  recupero   dalle  tossicodipendenze   e  dall'alcoldipendenza
correlata  e al  reinserimento lavorativo  dei tossicodipendenti,  da
finanziare a valere  sulle disponibilita' del Fondo  nazionale di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
  4. Le regioni,  sentiti gli enti locali, ai  sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni
rappresentative  degli  enti   ausiliari,  delle  organizzazioni  del
volontariato e delle cooperative  sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo  e coordinamento di cui al comma
7 del  presente articolo,  stabiliscono le modalita',  i criteri  e i
termini per la presentazione delle  domande, nonche' la procedura per
la  erogazione  dei  finanziamenti,   dispongono  i  controlli  sulla
destinazione  dei finanziamenti  assegnati e  prevedono strumenti  di
verifica dell'efficacia degli  interventi realizzati, con particolare
riferimento  ai progetti  volti alla  riduzione del  danno nei  quali
siano  utilizzati  i  farmaci   sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
altresi' ad  inviare una  relazione al  Ministro per  la solidarieta'
sociale  sugli  interventi realizzati  ai  sensi  del presente  testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
  5. Il 25 per cento delle  disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al comma  1 e'  destinato al  finanziamento dei  progetti finalizzati
alla   prevenzione   e   al  recupero   dalle   tossicodipendenze   e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
del Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento  per gli  affari sociali,
d'intesa con i  Ministeri dell'interno, di grazia  e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma
sono finalizzati:
  a)  alla promozione  di programmi  sperimentali di  prevenzione sul
territorio nazionale;
  b)  alla  realizzazione  di  iniziative  di  razionalizzazione  dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
  c)  alla elaborazione  di efficaci  collegamenti con  le iniziative
assunte dall'Unione europea;
  d)   allo   sviluppo   di   iniziative   di   informazione   e   di
sensibilizzazione;
  e)  alla   formazione  del  personale  nei   settori  di  specifica
competenza;
  f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
  g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
  6.  Per  la valutazione  e  la  verifica  delle spese  connesse  ai
progetti  di  cui  al  comma  5 possono  essere  disposte  le  visite
ispettive  previste  dall'articolo  65,  commi 5  e  6,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  7. Con atto  di indirizzo e coordinamento  deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su  proposta del Ministro per  la solidarieta' sociale,
previo parere  delle commissioni parlamentari competenti,  sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n. 281, e la  Consulta degli esperti e  degli operatori
sociali di  cui all'articolo 132,  sono stabiliti i  criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
  a)   realizzazione  di   progetti  integrati   sul  territorio   di
prevenzione primaria,  secondaria e terziaria, compresi  quelli volti
alla riduzione del danno  purche' finalizzati al recupero psicofisico
della persona;
  b) promozione di progetti  personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
  c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le  unita' di strada, i servizi a  bassa soglia ed i
servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
  d)  individuazione di  indicatori  per la  verifica della  qualita'
degli   interventi  e   dei  risultati   relativi  al   recupero  dei
tossicodipendenti;
  e)  in particolare,  trasferimento  dei dati  tra assessorati  alle
politiche sociali,  responsabili dei centri di  ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
  f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
  g)  realizzazione  coordinata  di  programmi e  di  progetti  sulle
tossicodipendenze  e sull'alcoldipendenza  correlata, orientati  alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
  h) educazione alla salute.
  8. I progetti di  cui alle lettere a) e c) del  comma 7 non possono
prevedere  la somministrazione  delle  sostanze stupefacenti  incluse
nelle tabelle  I e  II di  cui all'articolo 14  e delle  sostanze non
inserite nella farmacopea ufficiale,  fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente  ai progetti  e  ai servizi  interamente gestiti  dalle
aziende unita' sanitarie  locali e purche' i  dosaggi somministrati e
la   durata   del   trattamento  abbiano   la   esclusiva   finalita'
clinicoterapeutica  di  avviare  gli utenti  a  successivi  programmi
riabilitativi.
  9.  Il Ministro  della sanita',  d'intesa  con il  Ministro per  la
solidarieta'  sociale, promuove,  sentite  le competenti  commissioni
parlamentari,  l'elaborazione  di linee  guida  per  la verifica  dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
  10. Qualora le regioni non  provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario  ad adottare  i provvedimenti  di cui  al comma  4 e
all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  11.  Per   l'esame  istruttorio   dei  progetti   presentati  dalle
amministrazioni indicate  al comma  5 e  per l'attivita'  di supporto
tecnicoscientifico  al   Comitato  nazionale  di   coordinamento  per
l'azione  antidroga, e'  istituita,  con decreto  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da
un dirigente generale in servizio  presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri  designato dal  Ministro per  la solidarieta'  sociale e
composta da nove  esperti nei campi della prevenzione  e del recupero
dalle       tossicodipendenze,       nei      seguenti       settori:
sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale,
sociologico,   riabilitativo,    pedagogico,   giuridico    e   della
comunicazione.  All'ufficio   di  segreteria  della   commissione  e'
preposto  un funzionario  della  carriera direttiva  dei ruoli  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Gli oneri per  il funzionamento della commissione  sono valutati in
lire 200 milioni annue.
  12. L'organizzazione  e il funzionamento del  Comitato nazionale di
coordinamento per  l'azione antidroga  sono disciplinati  con decreto
del   Presidente    del   Consiglio   dei    Ministri.   L'attuazione
amministrativa  delle  decisioni  del Comitato  e'  coordinata  dalla
Presidenza del Consiglio  dei Ministri - Dipartimento  per gli affari
sociali  attraverso  un'apposita  conferenza dei  dirigenti  generali
delle  amministrazioni  interessate,  disciplinata  con  il  medesimo
decreto".
  3.  L'articolo  131  del  testo unico  sulle  tossicodipendenze  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  131 (Relazione  al  Parlamento).  - 1.  Il  Ministro per  la
solidarieta' sociale, anche sulla base  dei dati allo scopo acquisiti
dalle  regioni, presenta  entro  il  30 giugno  di  ciascun anno  una
relazione  al   Parlamento  sui   dati  relativi  allo   stato  delle
tossicodipendenze  in  Italia,  sulle  strategie  e  sugli  obiettivi
raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita'
relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle
attivita'  di prevenzione,  riabilitazione, reinserimento  e recupero
dei tossicodipendenti".
  4.  L'articolo  132  del  testo unico  sulle  tossicodipendenze  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 132 (Consulta degli esperti  e degli operatori sociali). - 1.
Presso la  Presidenza del Consiglio  dei Ministri -  Dipartimento per
gli affari  sociali e'  istituita la Consulta  degli esperti  e degli
operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
  2.  La  Consulta  e'  nominata  con decreto  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e
gli  operatori dei  servizi  pubblici  e del  privato  sociale ed  e'
convocata periodicamente  dallo stesso Ministro in  seduta plenaria o
in  sessioni di  lavoro per  argomenti al  fine di  esaminare temi  e
problemi   connessi   alla   prevenzione    e   al   recupero   dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga.
  3. Gli oneri derivanti  dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire 400  milioni  annue, sono  a carico  del  Fondo nazionale  di
intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127".
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
           -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  31  ottobre  1990, n. 255, supplemento
          ordinario, come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
           "Art.  1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
          antidroga.  Assistenza  ai  Paesi  in   via   di   sviluppo
          produttori  di  sostanze  stupefacenti). - 1. E' istituito,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   il
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
           2.  Il  Comitato  e' composto dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, che lo presiede, dai  Ministri  degli  affari
          esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
          della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
          lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e dai Ministri per gli
          affari sociali, per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
          istituzionali  e  per i problemi delle aree urbane, nonche'
          dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri.
           3.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere
          delegate al Ministro per gli affari sociali.
           4. Alle riunioni del Comitato possono  essere  chiamati  a
          partecipare  altri  Ministri in relazione agli argomenti da
          trattare.
           5. Il  Comitato  ha  responsabilita'  di  indirizzo  e  di
          promozione  della  politica  generale  di  prevenzione e di
          intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
          sostanze stupefacenti o psicotrope, a  livello  interno  ed
          internazionale.
           6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio
          della  funzione  di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle
          attivita' amministrative di competenza  delle  regioni  nel
          settore.
           7.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
          Dipartimento  per  gli  affari  sociali  e'  istituito   un
          osservatorio   permanente   che  verifica  l'andamento  del
          fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del
          comma   8.   Il   Ministro   per  la  solidarieta'  sociale
          disciplina, con  proprio  decreto,  l'organizzazione  e  il
          funzionamento  dell'osservatorio,  in modo da assicurare lo
          svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2.
          Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.
           8.  L'osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei
          criteri  diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e
          sistematicamente dati:
           a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche
          con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul
          rapporto tra le caratteristiche del mercato  del  lavoro  e
          delle  attivita'  lavorative  e  l'assunzione  di  sostanze
          stupefacenti e psicotrope;
           b) sulla dislocazione  e  sul  funzionamento  dei  servizi
          pubblici  e privati operanti nel settore della prevenzione,
          cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
          recupero sociale ivi  compresi  i  servizi  attivati  negli
          istituti  di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
          di soggetti riabilitati reinseriti in attivita'  lavorative
          e   sul   tipo   di   attivita'   lavorative  eventualmente
          intraprese, distinguendo se presso  strutture  pubbliche  o
          private;
           c)  sui  tipi  di  trattamento  praticati  e sui risultati
          conseguiti,  in  particolare   per   quanto   riguarda   la
          somministrazione  di  metadone,  nei  servizi  di  cui alla
          lettera b), sulla epidemiologia delle patologie  correlate,
          nonche'  sulla  produzione  e  sul  consumo  delle sostanze
          stupefacenti o psicotrope;
           d)  sulle   iniziative   promosse   ai   diversi   livelli
          istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
           e)  sulle  fonti  e  sulle  correnti del traffico illecito
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
           f)  sull'attivita'  svolta  dalle  forze  di  polizia  nel
          settore   della  prevenzione  e  repressione  del  traffico
          illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
           g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per  reati
          previsti dal presente testo unico;
           h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze
          e  sulla  destinazione  di  tali  flussi per funzioni e per
          territorio.
           9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
          delle finanze, della difesa, della sanita', della  pubblica
          istruzione   e   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze  sono  tenuti  a
          trasmettere  all'osservatorio  i  dati  di  cui al comma 8,
          relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro
          i mesi di giugno e dicembre.
           10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle  prefetture  e
          delle  amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori
          dati a qualunque amministrazione statale e  regionale,  che
          e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
          violare il diritto all'anonimato.
           11.  Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
          informazioni dall'osservatorio.
           12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
          i Ministri della sanita', della pubblica istruzione,  della
          difesa   e   per  gli  affari  sociali,  promuove  campagne
          informative sugli effetti negativi sulla  salute  derivanti
          dall'uso  di  sostanze  stupefacenti  e psicotrope, nonche'
          sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno  criminale  del
          traffico di tali sostanze.
           13.  Le  campagne  informative  nazionali  sono realizzate
          attraverso  i  mezzi   di   comunicazione   radiotelevisivi
          pubblici  e  privati,  attraverso  la  stampa  quotidiana e
          periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
          telefonici e telematici di in formazione e di consulenza  e
          sono  finanziate  nella  misura massima di lire 10 miliardi
          annue  a  valere  sulla  quota  del  Fondo   nazionale   di
          intervento   per   la   lotta  alla  droga  destinata  agli
          interventi  previsti  dall'art.  127.  Il  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro per la solidarieta'
          sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,  in
          deroga  alle  norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
          pubbliche, la distribuzione delle risorse  finanziarie  tra
          stampa  quotidiana  e  periodica,  emittenti radiofoniche e
          televisive  nazionali  e  locali  nonche'   a   favore   di
          iniziative   mirate  di  comunicazione  da  sviluppare  sul
          territorio nazionale.
           14. (Abrogato).
           15.  Ogni  tre  anni,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  nella  sua  qualita'  di Presidente del comitato
          nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,  convoca
          una  conferenza  nazionale  sui  problemi  connessi  con la
          diffusione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope  alla
          quale  invita  soggetti pubblici e privati che esplicano la
          loro attivita' nel campo della  prevenzione  e  della  cura
          della  tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
          sono comunicate al Parlamento anche al fine di  individuare
          eventuali  correzioni  alla  legislazione antidroga dettate
          dall'esperienza applicativa.
           16.   L'Italia   concorre,   attraverso   gli    organismi
          internazionali,  all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
          produttori delle materie di base dalle quali si  estraggono
          le sostanze stupefacenti o psicotrope.
           17.  L'assistenza  prevede  anche  la  creazione  di fonti
          alternative di reddito per liberare le  popolazioni  locali
          dall'asservimento   alle   coltivazioni   illecite  da  cui
          attualmente traggono il loro sostentamento.
           18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti  previsti
          dalla  legge  26  febbraio  1987, n. 49, sulla cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
           - L'art. 59, comma 46, della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
          302, supplemento ordinario, e' il seguente:
           "46.  A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
          per gli interventi disciplinati  dalla  legge  19  novembre
          1987,  n.  476,  dalla  legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla
          legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n.  284, dalla legge 28
          agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R.
          9  ottobre  1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al
          comma 44. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  d'intesa con le amministrazioni
          interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998  le
          variazioni  di  bilancio  occorrenti per la destinazione al
          Fondo degli stanziamenti  di  cui  al  presente  comma.  Il
          Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente
          con  proprio  decreto,  sentiti i Ministri interessati e la
          conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.   281, le complessive risorse finanziarie
          confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
           -  Il  testo  degli  articoli  115  e  116 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  recita
          testualmente:
           "Art.  115  ( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
          montane,  i  loro  consorzi  ed  associazioni,  i   servizi
          pubblici  per  le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
          sanitarie  locali,  singole  o  associate,  ed   i   centri
          ausiliari  di  cui  all'art.  114  possono  avvalersi della
          collaborazione di  gruppi  di  volontariato  o  degli  enti
          ausiliari  di  cui  all'art. 116 che svolgono senza fine di
          lucro la loro attivita' con finalita'  di  prevenzione  dal
          disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del
          tossicodipendente  ovvero  associazioni,  di  enti  di loro
          emanazione con finalita'  di  educazione  dei  giovani,  di
          sviluppo  socioculturale  della personalita', di formazione
          professionale e di orientamento al lavoro.
           2. I responsabili dei servizi e dei  centri  di  cui  agli
          articoli  113  e  114  possono autorizzare persone idonee a
          frequentare i servizi ed i centri medesimi  allo  scopo  di
          partecipare    all'opera   di   prevenzione,   recupero   e
          reinserimento sociale degli assistiti".
           "Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le  regioni
          e   le   province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,
          nell'esercizio   delle   proprie   funzioni   in    materia
          socioassistenziale,  istituiscono un albo degli enti di cui
          all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione
          ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
           2 L'iscrizione all'albo e' condizione  necessaria  per  lo
          svolgimento  delle  attivita'  indicate nell'art. 115 ed e'
          subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
           a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato  o
          natura  di  associazione  riconosciuta  o  riconoscibile ai
          sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
           b) disponibilita' di locali  e  attrezzature  adeguate  al
          tipo di attivita' prescelta;
           c)   personale   sufficiente  ed  esperto  in  materia  di
          tossicodipendenti.
           3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato
          con espresso riferimento al possesso dei  requisiti  minimi
          di  cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
          specifici richiesti dalla legislazione regionale  ai  sensi
          del comma 4.
           4.  Le  regioni e le province autonome, tenuto conto delle
          caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di
          cui all'art.  115,  stabiliscono  gli  eventuali  requisiti
          specifici,  le  modalita'  di accertamento e certificazione
          dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma  2  e
          le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
           5.  Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno
          piu'  sedi  operative,  in  Italia  o  all'estero,   devono
          iscriverle       separatamente      ciascuna      sull'albo
          territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i
          requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
          sedi  operative  situate  all'estero  e'   territorialmente
          competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede
          centrale  o,  in subordine, l'albo presso il quale e' stata
          effettuata la prima iscrizione.
           6. L'iscrizione all'albo e'  condizione  necessaria  oltre
          che  per  la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117,
          per:
           a) l'impiego degli enti per le finalita' di  cui  all'art.
          94;
           b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o
          di  privata  dimora  ai  sensi  dell'art. 281 del codice di
          procedura penale, nonche' dell'art. 47-ter della  legge  26
          luglio  1975,  n  354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10
          ottobre 1986, n. 663;
           c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
           d) l'istituzione di  corsi  statali  sperimentali  di  cui
          all'art.  105,  comma  6,  e  le utilizzazioni di personale
          docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
           7. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  istituiscono  altresi'  speciali albi degli enti e
          delle persone che gestiscono con fini di strutture  per  la
          riabilitazione    e    il    reinserimento    sociale   dei
          tossicodipendenti.
           8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7
          sono  abilitate  a  ricevere  erogazioni  liberali fatte ai
          sensi del comma 2, lettera a), del  suddetto  articolo.  Le
          regioni  e  le  province  autonome  ripartiscono  le  somme
          percepite tra gli enti  di  cui  all'art.  115,  secondo  i
          programmi  da questi presentati ed i criteri predeterminati
          dalle rispettive assemblee.
           9.  Nel  caso  le  regioni  e  le  province  autonome  non
          provvedano  ad  istituire  gli  albi  di  cui  al  presente
          articolo gli enti di cui all'art. 115 sono  temporaneamente
          registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini
          dei  benefici  previsti  dalla  citata legge, sulla base di
          certificazione  notarile   attestante   il   possesso   dei
          requisiti   di   cui   al   comma   2,  lettera  a),  e  di
          autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere
          b) e c). I predetti enti,  in  caso  siano  successivamente
          ammessi   all'iscrizione   agli   albi,   conservano   come
          anzianita'   di   iscrizione   la   data   della   suddetta
          registrazione".
           - Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata
          in  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto  1991,  n.  196), e' il
          seguente:  "Leggequadro sul volontariato".
           - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
          novembre  1991,  n.  381  (Disciplina   delle   cooperative
          sociali),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
          1991, n. 283, e' il seguente:
           "1. Le cooperative sociali hanno lo  scopo  di  perseguire
          l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
           a) (Omissis);
           b)  lo  svolgimento  di  attivita'  diverse  -   agricole,
          industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
           - L'art. 3, comma 6, della legge 8  giugno  1990,  n.  142
          (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12  giugno  1990,  n.  135,  supplemento
          ordinario, recita testualmente:
           "6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme  e modi della
          partecipazione degli enti locali alla formazione dei  piani
          e  programmi  regionali  e  degli altri provvedimenti della
          regione".
           - I commi 5 e 6 dell'art. 65  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.    421),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
          supplemento ordinario, recitano testualmente:
           "5. Il Ministero del tesoro, anche su  espressa  richiesta
          del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  dispone visite
          ispettive, a cura dei servizi ispettivi  di  finanza  della
          Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
          analoghi  servizi,  per  la valutazione e la verifica delle
          spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti
          collettivi nazionali e decentrati, denunciando  alla  Corte
          dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali verifiche
          vengono  eseguite  presso  le  amministrazioni   pubbliche,
          nonche'  presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai
          fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
          i servizi ispettivi di finanza  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato  presso  le  predette  amministrazioni, enti e
          aziende sia le funzioni di cui all'art. 3  della  legge  26
          luglio  1939,  n.  1037, che i compiti di cui all'art.  27,
          comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
           6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di
          cui  al  comma  5  puo'  partecipare l'ispettorato operante
          presso   il   Dipartimento   della    funzione    pubblica.
          L'ispettorato  stesso  si  avvale  di  cinque  ispettori di
          finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
          Ministero  del  tesoro,  cinque funzionari. particolarmente
          esperti in materia, in posizione di comando o fuori  ruolo,
          del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
          servizio  presso  il  dipartimento della funzione pubblica.
          L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla
          razionale  organizzazione  delle pubbliche amministrazioni,
          l'ottimale   utilizzazione   delle   risorse   umane,    la
          conformita'   dell'azione  amministrativa  ai  principi  di
          imparzialita'  e  buon  andamento  e   l'osservanza   delle
          disposizioni   vigenti   sul   controllo   dei  costi,  dei
          rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi  di
          lavoro".
           -  Il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.     281   (Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.  20,
          e' il seguente:
           "Art.  8  (Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La  Conferenza  Statocitta'  ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  conferenza
          Statoregioni.
           2. La Conferenza Stato  -citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
           3.  La  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
           4.  La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
           -  Le  tabelle  I  e  II  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le
          seguenti:
                                                          "Allegato I
                        SOSTANZE CLASSIFICATE
                             CATEGORIA 1
=====================================================================
   Sostanza                Denominazione NC                 Codice NC
                             (se diversa)
_____________________________________________________________________
Efedrina                                                   2939 40 10
Ergometrina                                                2939 60 10
Ergotamina                                                 2939 60 30
Acido lisergico                                            2939 60 50
1-Fenil-2-propanone        Fenilacetone                    2914 30 10
Pseudoefedrina                                             2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico  Acido-2-acetammidobenzoico      2924 29 50
3, 4-Metilenodiossifenil
     2-propanone                                           2932 90 77
Isosafrolo (cis+trans)                                     2932 90 73
Piperonale                                                 2932 90 75
Safrolo                                                    2932 90 71
 I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 2
=====================================================================
   Sostanza                Denominazione NC                 Codice NC
                             (se diversa)
_____________________________________________________________________
Anidride acetica                                           2915 24 00
Acido antranilico                                          2922 49 50
Acido fenilacetico                                         2916 33 00
Piperidina                                                 2933 39 30
 I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 3
=====================================================================
   Sostanza                   Denominazione NC              Codice NC
                                (se diversa)
_____________________________________________________________________
Acetone (*)                                                2914 11 00
Etere etilico (*)            Ossido di dietile             2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*)    Butanone                      2914 12 00
Toluena (*)                                                2902 30 10
                                                             (90)
Permanganato di potassio (*)                               2841 60 10
Acido solforico                                            2807 00 10
Acido cloridrico             Cloruro di idrogeno           2806 10 00
 (*)  I  sali  delle  sostanze che figurano nella presente categoria,
tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui
e' possibile la presenza di tali sali".
                                                         "Allegato II
                                  DEFINIZIONI
            E' operatore una persona fisica o  giuridica che operi  a
          livello  di fabbricazione,   trasformazione,   commercio  o
          distribuzione  nella Comunita' di  sostanze    classificate
          oppure  che  prenda    parte  ad  altre attivita' connesse,
          quali  intermediazione   e   deposito      delle   sostanze
          classificate".
            - Il  testo dell'art. 5 del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.    112  (Conferimento    di  funzioni   e compiti
          amministrativi  dello Stato alle regioni   ed  agli    enti
          locali,    in attuazione   del capo  I della legge 15 marzo
          1997, n. 59),  pubblicato  nella    Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, e' il seguente:
            "Art.  5 (Poteri sostitutivi). -  1. Con riferimento alle
          funzioni e ai compiti  spettanti alle  regioni e  agli enti
          locali, in  caso di accertata  inattivita'  che    comporti
          inadempimento   agli   obblighi derivanti dall'appartenenza
          alla Unione europea o  pericolo di grave  pregiudizio  agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su    proposta  del    Ministro  competente  per
          materia,  assegna  all'ente inadempiente un congruo termine
          per provvedere.
            2.  Decorso inutilmente  tale termine,  il Consiglio  dei
          Ministri, sentito il  soggetto  inadempiente,    nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
            3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,    non si applica la
          procedura di cui al comma 1 e  il  Consiglio  dei  Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento di   cui al  comma 2,  su
          proposta  del Presidente  del Consiglio   dei Ministri,  di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal  modo   adottato   ha   immediata esecuzione   ed    e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente per i rapporti tra  lo Stato,  le regioni  e  le
          province  autonome di  Trento e  di Bolzano,   di   seguito
          denominata  "Conferenza   Statoregioni"  e  alla Conferenza
          Statocitta' e autonomie locali allargata ai  rappresentanti
          delle    comunita' montane,   che ne   possono chiedere  il
          riesame,  nei termini e con gli effetti previsti  dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
            4. Restano ferme  le disposizioni in materia   di  poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)