Legge Ordinaria n. 472 del 07/12/1999 G.U. n. 294 del 16 Dicembre 1999 (suppl.ord.)
Interventi nel settore dei trasporti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1.
        (Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457)
1.  Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre  1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  1998,  n.  30, si intende nel senso che per la salvaguardia
dell'occupazione  della  gente  di  mare  avente  i  requisiti di cui
all'articolo  119  del  codice della navigazione ed imbarcata su navi
iscritte   nel   registro   internazionale,   i   benefici  derivanti
dall'esonero   dal   versamento   dei   contributi  previdenziali  ed
assistenziali  sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia
gli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali  direttamente  a  carico
dell'impresa,  sia  la  parte che le stesse imprese versano per conto
del lavoratore dipendente.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre
1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998,  n.  30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi
inferiori  alle  3.000  tonnellate  di stazza lorda ovvero alle 4.000
tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  il  numero  di  membri
dell'equipaggio  aventi  i  requisiti di cui al comma 1 dell'articolo
318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente
il comandante".
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui  trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  6, comma 1, del decreto-legge 30
          dicembre 1997, n. 457, recante "Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo  del  settore   dei   trasporti   e   l'incremento
          dell'occupazione",  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 1997, n. 303) convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1998, n. 30  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) e' il seguente:
            "Art.  6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
          gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998,  le  imprese
          armatrici,  per  il  personale  avente  i  requisiti di cui
          all'art. 119 del codice della navigazione ed  imbarcato  su
          navi  iscritte  nel Registro internazionale di cui all'art.
          1; nonche' lo stesso personale  suindicato  sono  esonerati
          dal    versamento    dei    contributi   previdenziali   ed
          assistenziali dovuti per legge.  Il  relativo  onere  e'  a
          carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo gestione
          istituti contrattuali lavoratori portuali  in  liquidazione
          di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
          1990, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          marzo   1990,   n.   58,   ed  e'  rimborsato  su  conforme
          rendicontazione".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  119  del  codice  della
          navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
          377, cosi' come  modificato  dall'art.  10  della  presente
          legge e' il seguente:
            "Art.  119  (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
          nei registri).   - Possono  conseguire  l'iscrizione  nelle
          matricole  della  gente  di  mare  i  cittadini  italiani o
          comunitari di eta'  non  inferiore  ai  quindici  anni  che
          abbiano  i  requisiti  per ciascuna categoria stabiliti dal
          regolamento.
            Possono essere iscritti nelle matricole  della  gente  di
          mare  gli  allievi  degli  Istituti tecnici nautici e degli
          Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
            Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  puo'
          consentire che nelle matricole della gente  di  mare  siano
          iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
            Il    Ministro   per   le   comunicazioni,   sentite   le
          organizzazioni sindacali competenti puo'  disporre,  quando
          le  condizioni  del  lavoro  marittimo  lo  richiedano,  la
          sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente  di
          mare.
            Per   l'iscrizione  di  minori  degli  anni  diciotto  e'
          necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
          la tutela.
            I requisiti per l'iscrizione nei registri  del  personale
          addetto  ai  servizi portuali e del personale tecnico delle
          costruzioni sono stabiliti  dal  regolamento  o,  nel  caso
          indicato  dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per
          le comunicazioni.
            Per l'esercizio della pesca costiera e del  traffico  lo-
          cale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della
          gente  di  mare  della  terza  categoria  anche  coloro che
          abbiano superato il venticinquesimo  anno  di  eta'  e  che
          abbiano  i  requisiti  stabiliti  dal  regolamento per tale
          categoria.
            A coloro  che  conseguono  l'iscrizione  nelle  matricole
          della  gente  di  mare,  ai  sensi  del precedente comma e'
          interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
            - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b),  del  citato
          decreto-legge  30  dicembre  1997,  n. 457, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art.  1,
          con  accordo  tra le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro e dei lavoratori del settore  comparativamente  piu'
          rappresentative,  relativo  a  ciascuna nave da iscrivere o
          gia' iscritta nel Registro internazionale,  da  depositarsi
          presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a
          quanto disposto dall'art. 318 del codice della navigazione,
          come sostituito dall'art. 7.
            In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
             a) (Omissis);
             b)  le  navi  iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
          presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' lo-
          cate a scafo nudo ai sensi degli articoli  28  e  29  della
          legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri
          dell'equipaggio  aventi  i requisiti di nazionalita' di cui
          al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione.  Tra
          essi  dovranno  obbligatoriamente esservi il comandante, il
          primo ufficiale di coperta e il direttore  di  macchina.  I
          restanti  tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali,
          e almeno un allievo ufficiale  di  macchina  e  un  allievo
          ufficiale  di  coperta  in  vigenza  dei benefici di cui al
          decreto-legge 13  luglio  1995,  n.  287,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1995, n. 343. Sulle
          navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero
          alle 4.000 tonnellate di stazza  lorda  convenzionale  come
          definite  sulla  base dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  il  numero  di  membri  dell'equipaggio  aventi  i
          requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice  della
          navigazione   e'  di  tre,  tra  cui  obbligatoriamente  il
          comandante".
            - Il testo dell'art. 318,  comma  1,  del  citato  codice
          della navigazione e' il seguente:
            "Art.  318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).
          - 1. L'equipaggio delle navi  nazionali  armate  nei  porti
          della   Repubblica  deve  essere  interamente  composto  da
          cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione
          europea".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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