Legge Ordinaria n. 499 del 23/12/1999 G.U. n. 305 del 30 Dicembre 1999
Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Finalita')
  1.  La  presente  legge,  nel  rispetto  delle  linee di intervento
fissate  dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la
finalita' di:
    a)  assicurare  coerenza  programmatica e continuita' pluriennale
agli   interventi  pubblici  nei  settori  agricolo,  agroalimentare,
agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;
    b)  accrescere,  mediante  l'armonizzazione  dei  costi  medi  di
produzione  con  quelli  degli  altri  Paesi  dell'Unione europea, le
capacita'  concorrenziali  del  sistema  agroalimentare  italiano nel
mercato    europeo   ed   internazionale   perseguendo   la   massima
valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore,
nonche' il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree
del Paese;
    c)  promuovere  le  politiche  di  sviluppo e di salvaguardia del
mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel
quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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