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Legge Ordinaria n. 513 del 21/12/1999 G.U. n. 7 dell'11 Gennaio 2000
Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e
valorizzazione  di  beni  culturali e per la concessione dei relativi
contributi,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla realizzazione dei
musei, sono autorizzati:
   a)  per  i  beni non statali un limite di impegno quindicennale di
lire  6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei
contributi;
   b)  per  i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.
   2.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
adottato  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   previo   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari,  sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di
cui  al  comma 1, lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai
sensi del predetto comma 1, lettera b).
   3.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
pari  a  lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire
11  miliardi  per  l'anno  2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere
dall'anno  2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6
miliardi  per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento
relativo  alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
19  miliardi  per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi
per  l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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