Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 138 del 24/05/2000 G.U. n. 124 del 30 Maggio 2000
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Convocazione e scopo della Conferenza 1. E' indetta la prima Conferenza degli italiani nel mondo, con lo scopo di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia in favore delle proprie collettivita' all'estero, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze tradizionali e alle nuove aspettative intervenute successivamente alla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ed alla istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La Conferenza, che si avvarra' della collaborazione del CNEL, ha altresi' il compito di delineare una politica che alla piena valorizzazione del patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dagli italiani nel mondo, unisca una particolare attenzione alle problematiche di interesse delle nuove generazioni. 2. La data della Conferenza, che si terra' entro il 31 dicembre 2000, e' fissata con decreto del Ministro degli affari esteri.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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