Legge Ordinaria n. 236 del 18/08/2000 G.U. n. 201 del 29 Agosto 2000
Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Recuperi di indebiti pagamenti
  1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di
pensioni  di  guerra  che,  in  virtu'  dell'articolo  1, commi 260 e
seguenti  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, siano state gia'
recuperate  o  risultino in corso di recupero alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n.  377,  sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purche'
l'indebito    non    sia    imputabile    a    comportamento   doloso
dell'interessato.
 

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