Legge Ordinaria n. 251 del 10/08/2000 G.U. n. 208 del 6 Settembre 2000
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonch¿ della professione ostetrica
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Professioni sanitarie infermieristiche    e   professione   sanitaria
                              ostetrica

  1.  Gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  dell'area  delle
scienze  infermieristiche  e  della  professione  sanitaria ostetrica
svolgono   con   autonomia   professionale   attivita'  dirette  alla
prevenzione,  alla  cura  e  salvaguardia  della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei  relativi  profili  professionali  nonche' dagli specifici codici
deontologici   ed   utilizzando  metodologie  di  pianificazione  per
obiettivi dell'assistenza.
  2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
amministrative,  la  valorizzazione  e  la responsabilizzazione delle
funzioni  e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al
fine  di  contribuire  alla realizzazione del diritto alla salute, al
processo  di  aziendalizzazione  nel  Servizio  sanitario  nazionale,
all'integrazione  dell'organizzazione  del  lavoro  della  sanita' in
Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
  3.  Il  Ministero  della  sanita',  previo  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
    a)  l'attribuzione  in  tutte  le aziende sanitarie della diretta
responsabilita'    e   gestione   delle   attivita'   di   assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
    b)  la  revisione  dell'organizzazione  del  lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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