Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 379 del 14/12/2000 G.U. n. 295 del 19 Dicembre 2000
Disposizioni per l' equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino - Alto Adige appartenuti all' Impero Austro - Ungarico e ai loro discendenti
Disposizioni per l' equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino - Alto Adige appartenuti all' Impero Austro - Ungarico e ai loro discendenti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. 2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca: "Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.". - La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.". - Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' il seguente: "Art. 23. - 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)