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Legge Ordinaria n. 422 del 29/12/2000 G.U. n. 16 del 20 Gennaio 2001 (suppl.ord.)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit¿ europee - Legge comunitaria 2000
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie  e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 
   3. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono  trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti  dalla  legge,  alla
Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di  trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi
di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  della  Commissione
parlamentare per le questioni  regionali;  decorso  tale  termine,  i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto  parere.  Qualora  il
termine previsto per il parere delle  Commissioni  scada  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e  4
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
   4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia  ai sensi
             dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre
             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
             delle  disposizioni  di legge modificate o alle quali e'
             operato   il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
             l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
             pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
             europee  (GUCE),  nella  nota finale unica relativa agli
             allegati A, B, C.
          Nota all'art. 1:
              -   La   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  disciplina
             l'attivita'  di Governo e l'ordinamento della Presidenza
             del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  l  decreti
             legislativi  adottati dal Governo ai sensi dell'articolo
             76  della Costituzione sono emanati dal Presidente della
             Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo
             e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della  legge di
             delegazione,   della  deliberazione  del  Consiglio  dei
             Ministri  e  degli  altri  adempimenti  del procedimento
             prescritti dalla legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
             entro  il termine fissato dalla legge di delegazione; il
             testo  del  decreto  legislativo adottato dal Governo e'
             trasmesso   al   Presidente  della  Repubblica,  per  la
             emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
             pluralita'  di oggetti distinti suscettibili di separata
             disciplina,  il  Governo  puo' esercitarla mediante piu'
             atti  successivi  per uno o piu' degli oggetti predetti.
             In  relazione al termine finale stabilito dalla legge di
             delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
             sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
             della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
             l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo
             e'  tenuto  a  richiedere  il  parere delle Camere sugli
             schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
             Commissioni  permanenti  delle due Camere competenti per
             materia  entro sessanta giorni, indicando specificamente
             le  eventuali  disposizioni  non ritenute corrispondenti
             alle  direttive  della legge di delegazione. Il Governo,
             nei  trenta  giorni  successivi,  esaminato  il  parere,
             ritrasmette,  con  le  sue  osservazioni e con eventuali
             modificazioni,  i  testi  alle Commissioni per il parere
             definitivo   che   deve  essere  espresso  entro  trenta
             giorni.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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