Legge Ordinaria n. 377 del 19/10/2001 G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2001
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni
urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in occasione di
competizioni  sportive,  e'  convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2001
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Urbani,  Ministro  per  i beni e le
                                     attivita' culturali
                                  Scajola, Ministro dell'interno
                                  Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  20 agosto  2001,  n.  336,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          193  del 21 agosto 2001.     A norma dell'art. 15, comma 5,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri), le modifiche apportate dalla
          presente  legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 23.

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