Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 48 del 13/02/2001 G.U. n. 59 del 12 Marzo 2001
Aumento del ruolo organico e disciplina dell' accesso in magistratura
Aumento del ruolo organico e disciplina dell' accesso in magistratura
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1 Aumento del ruolo organico 1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente di mille unita', delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni. 2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. 3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 11 agosto 1973, n. 533 reca: "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.". - La legge 9 agosto 1993, n. 295 reca: "Aumento di seicento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura.". Note all'art. 2: - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: "Ordinamento giudiziario". - La legge 21 maggio 1956, n. 489, recava: "Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione". - La legge 29 novembre 1971, n. 1050, recava: "Modificazioni della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione". - La legge 30 luglio 1985, n. 405, recava: "Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relativa all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione". Note all'art. 5: - La legge 8 marzo 2000, n. 53 reca: "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'". - Si trascrive il testo dell'art. 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: "Art. 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento). - L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di servizio. Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualita' della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. Esse conservano validita' fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate. All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianita'. Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre condizioni personali quelli indicati nell'art. 148. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Se la vacanza e' stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.". - Per il testo dell'art. 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi note all'art. 9. Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giuridico): "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. 2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni. 3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni. 4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta. 5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato. 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.". Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali): "Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. 2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimita'. 4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.". - Il testo dell'art. 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 125 (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura. 2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter puo' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento. 3. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. 3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. 3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, cosi' come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'art. 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attivita' del comitato". - Il testo dell'art. 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 125-ter (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice e' nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonche' da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non puo' essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi. 1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati. 1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati. 2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di eta' e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina. 3. Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice presidente o dal piu' anziano dei magistrati presenti. 4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. 5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. 7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.". - Il testo dell'art. 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 125-quater (Lavori della commissione). - 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa. 1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis. 2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario puo' essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purche' sia assicurata la continuita' dei lavori, secondo le modalita' stabilite dal comma 1. 3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato il rinvio delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. 3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'art. 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese. 3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, e' prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione. 3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. 3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennita' spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.". - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Per il testo del comma 113 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), vedi note all'art. 17. - Il testo dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in note all'art. 11. - Si trascrive il testo degli articoli 12, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenute nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218): "Art. 12. Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la commissione e' convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori. (Comma abrogato dall'art. 18, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398). Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione. La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974. Nel caso che la commissione sia divisa in sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere. Se la commissione e' divisa in sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato, quando la deliberazione della sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria.". "Art. 15. - Ogni membro della commissione puo' interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o piu' materie. Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo' formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte, rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un segretario, saranno presiedute dal presidente o dal commissario magistrato piu' anziano. Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami. Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo delle prove orali. La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di dissenso fra i membri della sottocommissione, non e' applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.". "Art. 16. - Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale. Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato. Le frazioni di voto non sono calcolate.". Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 127 (Nomina ad uditore giudiziario). - I concorrenti dichiarati idonei sono classificabili secondo il numero totale dei punti riportati. In caso di parita' di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta. Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.". Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 124 (Requisiti per l'ammissione al concorso). - Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi. Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e' bandito, sono altresi' ammessi, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza. Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolginiento della prova scritta". - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 20 (Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quarnta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.". - L'art. 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e' il seguente: "Art. 8 (Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie). - Per essere ammesso a funzioni giudiziarie e' necessario: 1) essere cittadino italiano, di razza italiana (12), di sesso maschile (13), ed iscritto al P.N.F. (14); 2) avere l'esercizio dei diritti civili; 3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica (15); 4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni. (12) Il requisito della razza italiana deve intendersi non piu' prescritto. ai sensi dell'art. 3 Cost. (13) Il requisito del sesso maschile non e' piu' prescritto, ai sensi dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, riportata alla voce capacita' giuridica della donna. (14) Il requisito dell'iscrizione al P.N.F. deve intendersi non piu' prescritto, per effetto della caduta del regime fascista. (15) L'art. 3 Cost. ha eliminato qualsiasi discriminazione tra i cittadini in relazione alle opinioni politiche. - Il testo dell'art. 6 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazione al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 6. - La commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova e' priva di valore. Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali. Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovra' riferirsi ad un argomento, che abbia relazione con entrambe. Non piu' tardi delle ore dieci antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, e' escluso di diritto dal concorso. La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori e' fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori. Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno un membro della commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza". - Il testo dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso). - 1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. 2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.". - Si trascrive il testo dell'art. 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): "Art. 129 (Tirocinio giudiziario). - Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almento due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vicedirettore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almento un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento. Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.". - La legge 30 maggo 1965, n. 579 reca: (Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari). - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, reca: (Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari). Note all'art. 12: - Per il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 125, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi note all'art. 9. Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 121 (Ammissione a funzioni giudiziarie). - Per essere ammesso a funzioni giudiziarie della magistratura giudicante o nel pubblico ministero e' necessario aver compiuto un tirocinio in qualita' di uditore giudiziario". Note all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 42-sexies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): "Art. 42-sexies (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio: a) per compimento del settantaduesimo anno eta'; b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma; c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio: a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10; b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio; c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'. Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste per la nomina". - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari): "Art. 7 (Decadenza, dimissioni e revoca). - 1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'art. 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. 2. In ogni momento il presidente del tribunale puo' proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. 3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato. 4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura". - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace): "Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). - 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. 2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi. 3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi, la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto. 4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca. 5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministero della giustizia". - Per la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9 della legge qui pubblicata. - Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 9. - Per la nuova formulazione degli articoli 126-ter e 29-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) vedi articoli 14 e 16 della legge qui pubblicata. Note all'art. 15: - Si trascrive il testo vigente del secondo comma dell'art. 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneita' conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter". - Per la nuova formulazione degli articoli 123 e 126-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi articoli 9 e 14 della legge qui pubblicata. Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 126-ter, vedi art. 14 della legge qui pubblicata. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, reca: "Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari". - La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca: "Norme per la ricognizione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti". - La nuova formulazione dell'art. 126-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' riportata nell'art. 14 della legge qui pubblicata. Note all'art. 17: - Il testo del comma 113 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza". - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura". - Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9 della legge qui pubblicata Nota all'art. 20: - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace): "Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni del giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. (Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta). 1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. 2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. 2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. 2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'art. 10-ter". Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, vedi note all'art. 17 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi art. 9 della legge qui pubblicata. - L'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata concerneva la prova preliminare, diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. - L'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata concerneva l'istituzione della commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare, la sua composizione e la durata. - L'art. 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata concerneva il regolamento del Ministro della giustizia per lo svolgimento della prova preliminare.
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