Legge Ordinaria n. 104 del 27/05/2002 G.U. n. 127 del 1 Giugno 2002
Disposizioni per il completamento e l' aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all' estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           (Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470,
             e ulteriori disposizioni per la rilevazione
            dei cittadini italiani residenti all'estero).
   1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo 4 della legge 27
ottobre 1988, n. 470, e' sostituita dalla seguente:
   "d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
   1) trascorsi cento anni dalla nascita;
   2)  dopo  due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito
negativo;
   3)  quando  risulti  inesistente,  tanto nel comune di provenienza
quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
   4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina
avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n.  40,  in  occasione  delle  due  ultime consultazioni che si siano
tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione
del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi
dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;".
   2.   I   cittadini  cancellati  per  irreperibilita'  dalle  liste
elettorali,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente  articolo, se si
presentano  ai  consolati  per  esprimere  il voto per corrispondenza
all'estero,  sono  senz'altro  ammessi  al voto previa annotazione in
apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale
e  di  un  plico elettorale contenente la busta affrancata che dovra'
essere  inviata  per  posta  ai  rispettivi  consolati  dall'elettore
secondo  le  modalita'  di  cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della
legge  27  dicembre  2001,  n.  459.  Nel  caso  in  cui  i cittadini
cancellati  per irreperibilita' abbiano invece optato per l'esercizio
del  diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta
all'ufficio elettorale del comune di origine.
   3.  I  cittadini  cancellati possono, in ogni momento, richiedere,
con  comunicazione  recante l'indicazione delle proprie generalita' e
del   luogo   di   residenza,   al  comune  che  ha  provveduto  alla
cancellazione,  di  essere  reiscritti  d'ufficio nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
   4.  Tutte  le  cancellazioni  e  i reinserimenti effettuati devono
essere  comunicati  dai  comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico
nazionale   dei   cittadini  italiani  residenti  all'estero  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
   5.  Il  comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988
e' sostituito dal seguente:
   "2.  La  rilevazione  dei  cittadini italiani all'estero si svolge
ricavando  i  dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli
schedari  consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".
   6.  L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  14.  -  1.  Sulla  base  dei  dati  della  rilevazione,  le
rappresentanze   diplomatico-consolari,   dopo  aver  aggiornato  gli
schedari  di  cui  all'articolo  67  del decreto del Presidente della
Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica
i  dati  al  Ministero  degli  affari  esteri,  che  li  trasmette al
Ministero  dell'interno  Centro  elettronico della direzione centrale
per  i  servizi  elettorali,  per  l'aggiornamento dell'AIRE e per la
memorizzazione dei dati raccolti.
   2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai
comuni,  i  quali  provvedono  entro  i  successivi  sessanta  giorni
all'aggiornamento   delle   rispettive   anagrafi,   fatta  salva  la
previsione di cui al comma 3.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, sentito il Ministro
degli  affari  esteri,  il  termine  di  cui  al  comma 2 puo' essere
prorogato  per  il  comune  di  Roma  fino ad un massimo di ulteriori
centottanta giorni".
   4.  Sono  abrogati  l'articolo  11,  l'articolo 13, commi 2 e 3, e
l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          27 ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e  censimento  degli
          italiani  all'estero), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  4.  -  1.  La cancellazione dalle anagrafi degli
          italiani residenti all'estero viene effettuata:
                a) per  iscrizione  nell'anagrafe  della  popolazione
          residente a seguito di trasferimento dall'estero;
                b) per immigrazione dall'estero in altro comune della
          Repubblica,  segnalata  a norma del secondo comma dell'art.
          14  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
          1958, n. 136;
                c) per    morte,    compresa    la   morte   presunta
          giudizialmente dichiarata;
                d) per    irreperibilita'   presunta,   salvo   prova
          contraria:
                  1) trascorsi cento anni dalla nascita;
                  2)   dopo  due  rilevazioni  censuarie  consecutive
          concluse con esito negativo;
                  3)  quando risulti inesistente, tanto nel comune di
          provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
                  4)  quando risulti dal ritorno per mancato recapito
          della  cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della
          legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime
          consultazioni  che  si  siano  tenute con un intervallo non
          inferiore  ad  un  anno,  esclusa l'elezione del Parlamento
          europeo  limitatamente  ai  cittadini  residenti  nei Paesi
          dell'Unione  europea  nonche' le consultazioni referendarie
          locali;
                e) per perdita della cittadinanza;
                f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art.  6  della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche
          alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione
          e  la  reiscrizione  nelle  liste  elettorali dei cittadini
          italiani residenti all'estero):
              "Art.  6.  -  Salvo  quanto  disposto dalla legge sulla
          elezione   dei  rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento
          europeo,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo a quello
          della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
          a  cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli
          elettori  residenti all'estero una cartolina avviso recante
          l'indicazione  della data della votazione, l'avvertenza che
          il  destinatario  potra' ritirare il certificato elettorale
          presso  il  competente ufficio comunale e che la esibizione
          della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire
          delle  facilitazioni  di  viaggio  per recarsi a votare nel
          comune di iscrizione elettorale.
              Le  cartoline  devono  essere spedite col mezzo postale
          piu' rapido".
          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 4 e 6 dell'art. 12
          della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio
          del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero):
              "4.  Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
          una  per  ciascun  elettore, esse sono spedite nello stesso
          plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
          non  puo'  contenere  i  documenti elettorali di piu' di un
          elettore".
              "6.  Una  volta  espresso  il proprio voto sulla scheda
          elettorale,  l'elettore  introduce  nell'apposita  busta la
          scheda  o  le  schede  elettorali,  sigilla  la  busta,  la
          introduce  nella  busta  affrancata unitamente al tagliando
          staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
          del  diritto  di  voto  e  la  spedisce non oltre il decimo
          giorno  precedente  la  data  stabilita per le votazioni in
          Italia.  Le  schede e le buste che le contengono non devono
          recare alcun segno di riconoscimento".
          Nota all'art. 1, comma 4:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 5 della
          citata legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              "1.   Il   Governo,   mediante  unificazione  dei  dati
          dell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero e degli
          schedari   consolari,   provvede   a   realizzare  l'elenco
          aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero
          finalizzato  alla  predisposizione  delle liste elettorali,
          distinte  secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
          votazioni di cui all'art. 1, comma 1".
          Note all'art. 1, comma 5:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 della citata legge
          27 ottobre  1988,  n.  470,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  8.  -  1.  La rilevazione dei cittadini italiani
          all'estero  ha  luogo  contemporaneamente al censimento dei
          cittadini residenti in Italia.
              2.  La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si
          svolge   ricavando  i  dati  personali  disponibili  citati
          all'art. 10 dagli schedari consolari di cui all'art. 67 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200.
              3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri sovraintende a
          tutte  le  operazioni relative alla rilevazione adottando i
          provvedimenti  necessari  per il loro regolare e tempestivo
          svolgimento;  promuove,  inoltre, nelle forme ritenute piu'
          efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in
          merito alla rilevazione stessa".
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art.  67  del  decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967,  n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui
          poteri consolari):
              "Art.  67  (Schedario  dei  cittadini).  -  Presso ogni
          ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il
          piu'  possibile  aggiornato, tenuto conto delle circostanze
          locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
              La  iscrizione  nello  schedario,  di  cui  l'autorita'
          consolare  puo'  rilasciare certificazione, non costituisce
          prova dello stato di cittadinanza.
              Nello  schedario  e'  presa  nota,  oltre  che dei dati
          anagrafici  e  professionali,  anche degli atti o fatti che
          producono  o possono produrre la perdita della cittadinanza
          o  dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei
          medesimi,  nonche'  di  ogni  altro  elemento utile ai fini
          della tutela degli interessi del connazionale".
          Nota all'art. 1, comma 7:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
          n. 470 del 1988, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  13.  -  1.  Le rappresentanze diplomatiche e gli
          uffici  consolari  provvedono  a  svolgere  ogni  opportuna
          azione  intesa  ad  ottenere la segnalazione da parte delle
          pubbliche  autorita'  locali  dei nominativi e del recapito
          dei   cittadini   italiani   che   si  trovano  nella  loro
          circoscrizione.
              2. (Abrogato).
              3. (Abrogato)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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