Legge Ordinaria n. 172 del 08/07/2003 G.U. n. 161 del 14 Luglio 2003
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
           (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
   1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  1.  -  1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla  navigazione  da  diporto  nelle  acque  marittime  e  in quelle
interne.
   2.  E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
   3.  Ai  fini  della  presente  legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
     a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con
     qualunque  mezzo  di  propulsione  destinata alla navigazione da
     diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore  a  24  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard
armonizzati;
     c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
da   10   a   24  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard
armonizzati;
     d)   "natante  da  diporto":  le  unita'  individuate  ai  sensi
dell'articolo 13 della presente legge.
   4.  Le  unita'  da  diporto  possono  essere  utilizzate  mediante
contratti  di  locazione  e  di  noleggio  e per l'insegnamento della
navigazione   da   diporto,  nonche'  come  unita'  appoggio  per  le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
   5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende
la   potenza   massima   di  esercizio,  come  definita  dalla  norma
armonizzata   adottata  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive   ai   sensi   dell'allegato  II,  punto  4,  del  decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
   6.  Per  ogni  singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante   o   rivenditore  autorizzato  stabilito  nell'Unione
europea,  rilascia  la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello   approvato   dal   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
trasporti";
   b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
   "ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri
tenuti   dalle  capitanerie  di  porto,  dagli  uffici  circondariali
marittimi,  nonche'  dagli  uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti   terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e  statistici
autorizzati  dal  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti. Le
navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di
porto.  Il  modello  dei  registri  e'  approvato  dal Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  I  registri delle imbarcazioni da
diporto  tenuti  dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso
la  sede  delle  capitanerie  di  porto  o degli uffici circondariali
marittimi da cui dipendono.
   2.  Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3,   della   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  designa, in base alle esigenze del
territorio  su  cui  operano  e  alla distanza dagli uffici marittimi
detentori  dei  registri  di  iscrizione,  gli uffici provinciali del
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita'
da diporto.
   3.   Prima   di   mettere  in  servizio  una  unita'  da  diporto,
l'acquirente    deve    chiedere   l'assegnazione   del   numero   di
immatricolazione  presentando  domanda  ad uno degli uffici detentori
dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
     a)  copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti   fiscali   e  degli  eventuali  adempimenti  doganali  e
contenente   le   generalita',   l'indirizzo   e  il  codice  fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
     b) dichiarazione di conformita';
     c)  dichiarazione  di potenza del motore o dei motori entrobordo
di propulsione installati a bordo;
     d)  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'  da parte
dell'intestatario  della  fattura  per  tutti  gli  eventi  derivanti
dall'esercizio  dell'unita' stessa fino alla data della presentazione
del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
   4.   L'assegnazione   del  numero  di  immatricolazione  determina
l'iscrizione  dell'unita'  condizionata alla successiva presentazione
del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della
fattura  entro  e  non  oltre  sei  mesi dalla data dell'assegnazione
stessa.  Contestualmente  all'iscrizione  sono rilasciati una licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
   5.    Decorsi   sei   mesi   dall'assegnazione   del   numero   di
immatricolazione   senza  che  sia  stato  presentato  il  titolo  di
proprieta',   l'iscrizione   si  ha  per  non  avvenuta,  la  licenza
provvisoria  e  il  certificato di sicurezza devono essere restituiti
all'ufficio  che  li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve
presentare  domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e
la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
   6.  Per  trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o
un  suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione.
   7.  L'avente  diritto che intende alienare o trasferire all'estero
la  propria  unita'  da  diporto  deve chiedere l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera.
   8.  L'avente  diritto puo' chiedere la cancellazione della propria
unita'  dal  registro  di  iscrizione  di cui al comma 1 nei seguenti
casi:
     a) per perdita effettiva o presunta;
     b) per demolizione;
     c) per trasferimento o vendita all'estero;
     d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti";
   c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  7.  -  1.  Gli stranieri e le societa' estere che intendano
iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio
in  Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato
al   quale  appartengono  nei  modi  e  nelle  forme  previsti  dalla
legislazione  dello  Stato stesso o presso un proprio rappresentante,
che  abbia  domicilio  in  Italia,  al quale le autorita' marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni
relative all'unita' iscritta.
   2.  L'elezione  di  domicilio  effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,
se  nei  confronti  di  agenzia  marittima,  non  comporta  nomina  a
raccomandatario  marittimo  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
   3.  Il  rappresentante  scelto  ai  sensi  del  comma  1,  qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
   4.   I  cittadini  italiani  residenti  all'estero  che  intendono
iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta'  nel  registro  di  cui  all'articolo 5 devono nominare un
proprio  rappresentante,  che  abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in
caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
   d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  8.  -  1.  Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i
registri    di   iscrizione   di   cui   all'articolo   5,   all'atto
dell'iscrizione,   rilasciano   la  licenza  di  navigazione  di  cui
all'articolo  9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e
interne  senza  alcun  limite, nonche' il certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
   2.  Alle  imbarcazioni  da  diporto,  gli  uffici  che detengono i
registri    di   iscrizione   di   cui   all'articolo   5,   all'atto
dell'iscrizione,   rilasciano   la  licenza  di  navigazione  di  cui
all'articolo  9,  che  le autorizza al tipo di navigazione consentito
dalle  caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di
conformita'  rilasciata  dal  costruttore  o  da  un  suo  mandatario
stabilito  nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato
di  sicurezza  di  cui  all'articolo  12,  che ne attesta lo stato di
navigabilita'.
   3.  I  documenti  di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi
sono   riconosciuti   validi  anche  per  le  acque  interne;  quelli
rilasciati  dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri  e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti
validi anche per le acque marittime.
   4.  Le  specie di navigazione previste per le unita' da diporto di
cui al comma 2 sono:
     a) per le unita' senza marcatura CE:
       1)  senza  alcun  limite  nelle  acque  marittime  e in quelle
interne;
       2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
     b) per le unita' con marcatura CE:
       1)  senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
       2)  con  vento  fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
       3)  con  vento  fino a forza 6 e onde di altezza significativa
fino  a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione
C  di  cui  all'allegato  II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
       4)  per  la  navigazione  in  acque protette, con vento fino a
forza  4  e  onde  di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la
categoria  di  progettazione  D  di  cui  all'allegato  II annesso al
decreto   legislativo   14   agosto   1996,   n.  436,  e  successive
modificazioni";
   e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  9.  -  1.  Le licenze di navigazione sono redatte su moduli
conformi  ai  modelli  approvati dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  con  allegato  il  certificato  di  sicurezza di cui
all'articolo 12.
   2.   Sulla   licenza   di  navigazione,  oltre  ai  dati  previsti
dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di
noleggio  e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati
il  numero  e  la  sigla  di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali   dell'unita',   il   nome   del   proprietario,  il  nome
dell'unita',  se  richiesto,  l'ufficio  di  iscrizione  e il tipo di
navigazione  autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi,
traslativi  ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
e  di  godimento e di garanzia sull'unita' di cui e' stata chiesta la
trascrizione.
   3.  Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del
numero  e  della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del   tipo   e   delle   caratteristiche   principali   dello  scafo,
dell'apparato  motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione
autorizzata.
   4.  La  licenza  di  navigazione  e gli altri documenti prescritti
dalla  presente  legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica,  se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia
della  denuncia  di  furto  o  di  smarrimento  o  di distruzione dei
documenti,  unitamente  ad  un documento che attesti la vigenza della
copertura  assicurativa,  costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione  tra  porti  nazionali  per la durata di trenta giorni, a
condizione  che  il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso
di validita'.
   5.  Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di  bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante
mezzi elettronici o informatici";
   f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  12.  -  1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le
imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo  stato  di navigabilita' delle
unita'  e  fa  parte  dei  documenti  di  bordo.  Esso e' rilasciato,
convalidato  o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478";
   g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
   "ART. 13. - 1. Sono natanti:
     a) le unita' da diporto a remi;
     b)  le  unita'  da  diporto  di  lunghezza  dello  scafo  pari o
inferiore  a  10  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard
armonizzati;
     c)  ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera
b),  destinata  dal  proprietario  alla  sola  navigazione  in  acque
interne.
   2.   I  natanti  sono  esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione  nei
registri  di  cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui
all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
I  natanti  da  diporto,  a  richiesta,  possono  essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il
regime giuridico.
   3. I natanti non marcati CE possono navigare:
     a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati
jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a
vela  con  superficie  velica  non  superiore a 4 metri quadrati, che
possono   navigare   entro  un  miglio  dalla  costa,  nonche'  degli
acquascooter  o  moto  d'acqua  e  mezzi  similari,  disciplinati con
ordinanze  delle  competenti  autorita' marittime e della navigazione
interna;  per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari  sono  richieste  la  maggiore  eta'  e  la patente nautica,
secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1997, n. 431, e le predette
ordinanze  ne  disciplinano  restrittivamente la navigazione entro un
miglio dalla costa;
     b)  entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione
senza  alcun  limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da
un  organismo  tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante
la  navigazione  deve  essere tenuta a bordo copia del certificato di
omologazione   con   relativa  dichiarazione  di  conformita'  ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
   4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti  dalla  categoria  di progettazione di appartenenza, di cui
all'allegato  II  annesso  al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni.
   5.   L'utilizzazione  dei  natanti  da  diporto  finalizzata  alla
locazione  o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici
di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita'
della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
   h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  33.  -  1.  Per  le  navi  e  le  imbarcazioni  da diporto,
l'autorita'  che  rilascia  la  licenza  di  navigazione annota sulla
stessa  il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei
dati   riportati   nella   documentazione   tecnica   presentata  per
l'iscrizione dell'unita'.
   2.  Per  i  natanti  da  diporto  il  numero massimo delle persone
trasportabili e' documentato come segue:
     a)  per  le  unita'  munite di marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato  II  annesso  al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
     b) per le unita' non munite di marcatura CE:
       1)  se  omologate,  da copia del certificato di omologazione e
della dichiarazione di conformita' del costruttore;
       2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
di  cui  al  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478.
   3.  E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da  diporto  verificare  prima  della partenza la presenza a bordo di
personale   qualificato   e   sufficiente  per  formare  l'equipaggio
necessario  per  affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche  in  relazione  alle  condizioni  meteo-marine  previste e alla
distanza da porti sicuri";
   i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  35.  -  1.  A  giudizio  del comandante o del conduttore, i
servizi  di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti
anche  dalle  persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano
compiuto  il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera
e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
   2.  I  servizi  di  bordo  delle  navi  da diporto sono svolti dal
personale  iscritto  nelle  matricole  della  gente  di  mare e della
navigazione interna.
   3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere  svolti  dalle  persone  imbarcate  sulle  navi da diporto, in
qualita'  di  ospiti,  purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di
eta'";
   l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  37.  - 1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora
intenda  imbarcare  quali  membri  dell'equipaggio marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
preventivamente    richiedere   all'autorita'   competente   apposito
documento,  redatto  in  conformita' al modello di cui al decreto del
Ministro  per  la  marina  mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione
dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati
indicati nello stesso documento";
   m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
di  una  unita'  da  diporto  senza  avere  conseguito  la prescritta
abilitazione  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma  da  2.066  euro  a  8.263 euro; la stessa sanzione si
applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita'
da  diporto  senza  la prescritta abilitazione perche' revocata o non
rinnovata  per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel
caso di comando o condotta di una nave da diporto.
   2.  Chiunque  assume  o  ritiene  il  comando o la condotta di una
unita'  da  diporto  con  una  abilitazione  scaduta e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da 207 euro a
1.033 euro.
   3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree  marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento
legalmente  emanato  dall'autorita'  competente in materia di uso del
demanio  marittimo,  del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi  i  porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento  in  materia  di  sicurezza della navigazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a
1.033  euro.  Se  il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
   4.  Chiunque,  al  di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non
osserva  una  disposizione  della  presente  legge o un provvedimento
emanato  dall'autorita'  competente  in  base  alla presente legge e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
50 euro a 500 euro.
   5.  Nelle  ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione  della  licenza  di  navigazione  per  trenta  giorni. Il
periodo  di  sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza
di navigazione medesima";
   n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
   "La   responsabilita'   civile   verso   terzi   derivante   dalla
circolazione  delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 1,
comma  3,  della  presente  legge, e' regolata dall'articolo 2054 del
codice civile";
   o)  il  primo  e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti
dai seguenti:
   "Le   disposizioni  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e
successive  modificazioni,  si applicano alle unita' da diporto, come
definite   all'articolo   1,  comma  3,  della  presente  legge,  con
esclusione  delle  unita'  a  remi  e  a  vela  non  dotate di motore
ausiliario.
   Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati";
   p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  49.  -  1.  Su  tutte  le  unita'  da  diporto con scafo di
lunghezza  superiore  a  24  metri  e' fatto obbligo di installare un
impianto  ricetrasmittente  in  radiotelefonia  ad  onde ettometriche
secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
   2.  A  tutte  le  unita'  da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia
dalla  costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente  ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
   3.  Tutti  gli  apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unita'  da  diporto  sono  esonerati  dal  collaudo e dalle ispezioni
ordinarie.  Il  costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia
una   dichiarazione  attestante  la  conformita'  dell'apparato  alla
normativa  vigente  ovvero,  se trattasi di unita' proveniente da uno
Stato   non  comunitario,  alle  norme  di  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  dello spazio economico europeo. Gli apparati
sprovvisti  della  certificazione  di  conformita'  sono  soggetti al
collaudo da parte dell'autorita' competente.
   4.   L'istanza   per   il  rilascio  della  licenza  di  esercizio
dell'apparato  radiotelefonico,  rivolta  all'autorita'  competente e
corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
     a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
     b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
     c)    alla    trasmissione    all'autorita'   competente   della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
   5.  La  licenza  provvisoria  di  esercizio  resta  valida fino al
rilascio   della   licenza   definitiva;   la   licenza  e'  riferita
all'apparato  radiotelefonico  di bordo ed e' sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato stesso.
   6.   La  domanda  per  il  rilascio  della  licenza  di  esercizio
dell'apparato   radiotelefonico   installato  a  bordo  dei  natanti,
corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata
all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede
ad  assegnare  un  indicativo  di chiamata di identificazione, valido
indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
   7.  Gli  apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita'
da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono  soggetti  all'obbligo  di  affidamento  della  gestione  ad una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
   8.   I   contratti  per  l'esercizio  di  apparati  radioelettrici
stipulati  con  le  societa' concessionarie possono essere disdettati
alla  scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  attestante  l'assunzione di responsabilita'
della   funzionalita'   dell'apparato   e   l'impegno  ad  utilizzare
l'apparato  stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
   9.  La  licenza  di  esercizio,  rilasciata  per  il  traffico  di
corrispondenza,  ha  validita'  anche  per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
   10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre,  quando lo
ritenga   opportuno   o   su  richiesta  degli  organi  di  controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
importatori, i distributori e gli utenti";
   q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
   "ART.  54.  -  1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  emanate,  entro  il  30  settembre 2003, le norme di attuazione
della presente legge";
   r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
   "ART.  54-bis.  -  1.  I procedimenti amministrativi relativi alle
unita'  da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni
dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
   2.  Fino  alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
di  cui  all'articolo  54  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano
a  trovare  applicazione,  in  quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - La  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e  successive
          modificazioni,   recante:   «Norme   sulla  navigazione  da
          diporto»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
          1971, n. 69.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):
              -  Il  testo  dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  47.  -  La  responsabilita'  civile  verso terzi
          derivante  dalla circolazione delle unita' da diporto, come
          definite  dall'art.  1,  comma  3, della presente legge, e'
          regolata dall' art. 2054 del codice civile.
              Si  applica la prescrizione stabilita dal secondo comma
          dell'art. 2947 dello stesso codice.».
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):
              -  Il  testo  dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  48.  -  Le  disposizioni della legge 24 dicembre
          1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle
          unita' da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della
          presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela
          non dotate di motore ausiliario.
              Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
          successive  modificazioni, si applicano ai motori amovibili
          di  qualsiasi  potenza,  indipendentemente dall'unita' alla
          quale vengono applicati.
              La  disposizione  dell'art.  6  della legge 24 dicembre
          1969,  n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di
          uso  straniero  o  di  altro  documento equivalente, emesso
          all'estero,  che  siano  impiegati nelle acque territoriali
          nazionali.».
          Nota all'art. 2, comma 1:
              -  Il  testo  dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre
          1996,  n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori
          portuale,  marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche'
          interventi   per  assicurare  taluni  collegamenti  aerei»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre 1996, n.
          248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          comma  1,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta
          Ufficiale  23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  10  (Istituzione  del  titolo  professionale  di
          conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
          noleggio  per  le  acque  marittime  ed  interne).  - 1. Ad
          integrazione  di  quanto stabilito negli articoli 115, 123,
          130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio
          decreto  30 marzo  1942,  n.  1942, n. 327, sono istituiti,
          rispettivamente,   il  titolo  professionale  marittimo  di
          conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
          noleggio  e  il  titolo  professionale di conduttore per le
          imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque
          interne.
              2.  Per conseguire il titolo professionale marittimo di
          conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
          noleggio occorrono i seguenti requisiti:
                a) aver compiuto i 21 anni di eta';
                b) essere  in  possesso delle abilitazioni al comando
          delle   imbarcazioni  da  diporto  senza  alcun  limite  di
          distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
          legge  11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
          ovvero  dell'abilitazione  al  comando  di  navi da diporto
          prevista  dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
          di validita' e conseguite da almeno tre anni;
                c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
                d) non  avere  riportato  condanne per i reati di cui
          all'art.  238,  primo  comma,  n.  4,  del  regolamento per
          l'esecuzione  del  codice  della navigazione, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
          n. 328;
                e) essere  iscritto nella terza categoria della gente
          di mare.
              3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
          per  le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio nelle
          acque interne occorrono i seguenti requisiti:
                a) aver compiuto i 21 anni di eta';
                b) essere  in  possesso delle abilitazioni al comando
          delle  imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
          dalla  costa,  di  cui  all'art. 20 della legge 11 febbraio
          1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in
          corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
                c) non  avere  riportato  condanne per i reati di cui
          all'art.  49,  primo  comma,  n.  4, del regolamento per la
          navigazione  interna,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
                d) essere   iscritto   nella   terza   categoria  del
          personale navigante.
              4.  Il titolo professionale marittimo di conduttore per
          le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio abilita al
          comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a
          motore  o  a  vela,  con  o  senza motore ausiliario per la
          navigazione  nelle  acque  marittime  senza alcun limite di
          distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
              5.   Il  titolo  professionale  di  conduttore  per  le
          imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque
          interne  abilita  al  comando delle imbarcazioni da diporto
          adibite  a  noleggio  a motore o a vela, con o senza motore
          ausiliario,  per la navigazione nelle acque interne e nelle
          acque marittime entro sei miglia dalla costa.
              6.  Fatto  salvo quanto previsto dal presente articolo,
          coloro  che  sono  in  possesso  dei  titoli  professionali
          marittimi  e  dei  titoli  professionali  della navigazione
          interna  per  i  servizi di coperta, di cui rispettivamente
          agli  articoli 123  e  134  del  codice  della navigazione,
          possono  comandare  o  condurre  imbarcazioni  da  diporto,
          adibite  al  noleggio,  nei limiti di navigazione stabiliti
          per ciascun titolo.
              7.  Il  titolo professionale e' rilasciato dal capo del
          circondario  marittimo di iscrizione per la gente di mare e
          dall'ufficio   di   iscrizione   per   il  personale  della
          navigazione  nelle  acque  interne. Restano validi i titoli
          professionali  di  conduttore  di  imbarcazioni  da diporto
          rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              8.  Ai  fini  della  disciplina  del  noleggio  e della
          locazione di unita' da diporto si intende:
                a) per  locazione,  il  contratto  con  cui una delle
          parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
          per  un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
          passa   in  godimento  autonomo  del  conduttore  il  quale
          esercita   con   essa   la   navigazione  e  ne  assume  la
          responsabilita' ed i rischi;
                b) per  noleggio  di  unita' da diporto, il contratto
          con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito,
          si  obbliga  a  mettere  a  disposizione  dell'altra  parte
          l'unita'   da   diporto   per  un  determinato  periodo  da
          trascorrere  a  scopo  ricreativo  in  zone  marine o acque
          interne  di  sua  scelta,  da  fermo o in navigazione, alle
          condizioni  stabilte  dal  contratto.  L'unita'  noleggiata
          rimane   nella  disponibilita'  del  noleggiante  alle  cui
          dipendenze resta anche l'equipaggio.
              9.  Il  noleggiante  ed  il  locatore devono consegnare
          l'unita'  in  perfetta  efficienza  completa  di  tutte  le
          dotazioni  di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui
          alla   legge   24 dicembre   1969,  n.  990,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni.   In  caso  di  noleggio
          l'assicurazione  e' estesa in favore del noleggiatore e dei
          passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
          o   in   dipendenza   del  contratto  in  conformita'  alle
          disposizioni    ed    ai    massimali   previsti   per   la
          responsabilita' civile.
              10.  L'utilizzazione  dei  natanti  da  diporto  di cui
          all'art.   13  della  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e
          successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e
          del  noleggio  per finalita' ricreative nonche' per gli usi
          turistici  di  carattere  locale e' disciplinata, anche per
          quanto  concerne  i  requisiti  della  loro  condotta,  con
          provvedimenti   delle   competenti  autorita'  marittime  o
          locali.
              11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n.
          171.
              12.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
          navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
              13. (Comma abrogato).».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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