Legge Ordinaria n. 197 del 24/07/2003 G.U. n. 175 del 30 Luglio 2003
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'articolo  3  della  legge  15  dicembre  1998,  n.  484, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  3.  -  1.  Ai  sensi  dell'articolo  III, paragrafo 4, del
trattato,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  designato  quale
Autorita'   nazionale.   Esso  si  avvale,  per  gli  adempimenti  di
rispettiva    competenza,    della   collaborazione   del   Ministero
dell'interno,    del    Ministero   della   difesa,   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, nonche' degli enti,
agenzie   e   dipartimenti  ad  essi  collegati  specializzati  nella
sorveglianza  tecnica  del  territorio nazionale, stipulando apposite
convenzioni,  in  particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia,  con  l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  e  con  l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente.  E'  data  facolta' al Ministero degli affari esteri, per
settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano
dalle  competenze  indicate,  di  avvalersi  di altre amministrazioni
pubbliche,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco o di soggetti
privati o di imprese specializzate nei settori richiesti".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              La  legge  15  dicembre  1998, n. 484, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio  1999,  n. 10, S.O., reca:
          «Ratifica  ed  esecuzione  del  tratto sulla messa al bando
          totale   degli   esperimenti  nucleari,  con  protocollo  e
          annessi,  adottato a New York dall'Assemblea generale delle
          Nazioni Unite il 10 settembre 1996».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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