Legge Ordinaria n. 206 del 01/08/2003 G.U. n. 181 del 6 Agosto 2003
Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.  In  conformita'  ai  principi generali di cui al capo I della
legge  8  novembre  2000,  n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28
agosto  1997,  n.  285,  lo  Stato  riconosce e incentiva la funzione
educativa  e  sociale  svolta  nella  comunita'  locale,  mediante le
attivita'  di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e dagli
enti  ecclesiastici  della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle
altre  confessioni  religiose  con  le  quali  lo  Stato ha stipulato
un'intesa  ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,
ferme  restando  le  competenze  delle regioni e degli enti locali in
materia.
    2.  Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo
sviluppo,  la  realizzazione  individuale  e  la  socializzazione dei
minori,  degli  adolescenti  e  dei giovani di qualsiasi nazionalita'
residenti  nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare,
a  promuovere  la  realizzazione  di  programmi, azioni e interventi,
finalizzati  alla  diffusione  dello sport e della solidarieta', alla
promozione  sociale  e  di iniziative culturali nel tempo libero e al
contrasto   dell'emarginazione   sociale   e   della  discriminazione
razziale,  del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo
prioritariamente  le  attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 1
presenti nelle realta' piu' disagiate.
    3.  Le  regioni  possono  riconoscere,  nell'ambito delle proprie
competenze,  il  ruolo  delle attivita' di oratorio e similari svolte
dagli enti di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10  comma 3,  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 1:
              Il  capo I  della  legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del
          sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
              La  legge  28 agosto  1997, n. 285, reca: «Disposizioni
          per   la  promozione  di  diritti  e  di  opportunita'  per
          l'infanzia e l'adolescenza.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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