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Legge Ordinaria n. 22 del 07/02/2003 G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2003
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d' autore
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d' autore
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6 (Sanzioni). - 1. Chiunque pone in essere una delle attivita' illecite di cui all'art. 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 2. Gli organi di cui all'art. 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti. 3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceita'.".
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