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Legge Ordinaria n. 22 del 07/02/2003 G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2003
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d' autore
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre
2000,  n.  373,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Si
applicano  altresi'  le  sanzioni penali e le altre misure accessorie
previste  per  le  attivita'  illecite di cui agli articoli 171-bis e
171-octies   della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 7 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                             ----------
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - L'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n.
          373  (Attuazione  della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
          servizi  ad  accesso  condizionato e dei servizi di accesso
          condizionato),  cosi' come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
              "Art.  6  (Sanzioni).  - 1. Chiunque pone in essere una
          delle  attivita' illecite di cui all'art. 4 e' assoggettato
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          lire  dieci  milioni  a  lire  cinquanta  milioni  oltre al
          pagamento   di   una   somma   da  lire  centomila  a  lire
          cinquecentomila  per  ciascun dispositivo illecito. In ogni
          caso  la sanzione amministrativa non puo' superare la somma
          complessiva di lire duecento milioni. Si applicano altresi'
          le  sanzioni  penali  e le altre misure accessorie previste
          per  le  attivita'  illecite di cui agli articoli 171-bis e
          171-   octies   della  legge  22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni.
              2.  Gli organi di cui all'art. 5, comma 1, procedono al
          sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
              3.  I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui
          al  comma  2  sono  confiscati  a seguito dell'accertamento
          definitivo della loro illiceita'.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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