Legge Ordinaria n. 228 del 11/08/2003 G.U. n. 195 del 23 Agosto 2003
Misure contro la tratta di persone
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
           (Modifica dell'articolo 600 del codice penale).
1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). -
Chiunque  esercita  su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto  di  proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative   o   sessuali   ovvero  all'accattonaggio  o  comunque  a
prestazioni  che  ne  comportino  lo  sfruttamento,  e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La  riduzione  o  il  mantenimento nello stato di soggezione ha luogo
quando  la  condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso   di   autorita'   o   approfittamento  di  una  situazione  di
inferiorita'  fisica  o psichica o di una situazione di necessita', o
mediante  la  promessa  o  la  dazione  di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
La  pena  e'  aumentata  da  un terzo alla meta' se i fatti di cui al
primo  comma  sono  commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono  diretti  allo  sfruttamento  della  prostituzione  o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

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