Legge Ordinaria n. 231 del 11/08/2003 G.U. n. 197 del 26 Agosto 2003
Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
           (Termini relativi alla partecipazione italiana
                    a operazioni internazionali)

  1.   E'   differito   al  31  dicembre  2003  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,
n.  42,  relativo  alla partecipazione di personale militare e civile
alle seguenti operazioni internazionali:
    a) Joint Forge in Bosnia;
    b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
    c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
    d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
    e)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
    f)  Albit,  Albania  2  e  NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania;
    g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
    h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).
  2.   E'   differito   al  31  dicembre  2003  il  termine  previsto
dall'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 marzo 2003, n. 42,
relativo   alla   partecipazione   di  personale  militare  e  civile
all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.
  3.   E'   differito   al  31  dicembre  2003  il  termine  previsto
dall'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 marzo 2003, n. 42,
relativo   alla   partecipazione   di  personale  militare  e  civile
all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active
Endeavour ad essa collegata.
  4.   E'   differito   al  31  dicembre  2003  il  termine  previsto
dall'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 marzo 2003, n. 42,
relativo   alla   partecipazione   di  personale  militare  e  civile
all'operazione   internazionale   International  Security  Assistance
Force-ISAF.
  5.   E'   differito   al  31  dicembre  2003  il  termine  previsto
dall'articolo  1,  comma  6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 marzo 2003, n. 42,
relativo   alla   partecipazione   alla   missione   di  monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. 6. Per le
finalita'  previste  dal presente articolo e' autorizzata la spesa di
358.355.586 euro.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto-legge  20 gennaio  2003,  n.  4, recante
          "Disposizioni    urgenti    per   la   prosecuzione   della
          partecipazione     italiana     a    operazioni    militari
          internazionali", come modificato dalla legge di conversione
          18 marzo   2003,   n.  42,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si
          riporta il testo dell'art. 1:
              "Art.  1 (Termini relativi alla partecipazione militare
          italiana  ad  operazioni  internazionali).  - 1. Il termine
          previsto  dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile
          2002,  n.  64,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          15 giugno  2002,  n.  116,  relativo alla partecipazione di
          personale  militare  e civile alle operazioni in Macedonia,
          in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a
          Hebron,  in  Etiopia  ed  Eritrea e' differito al 30 giugno
          2003.  Alla  stessa  data  e'  differito  il termine per la
          partecipazione  del  personale  della Polizia di Stato alle
          operazioni  in  Macedonia  ed  in Kosovo di cui al medesimo
          art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
              2.  Il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  2, del
          decreto-legge   16 aprile  2002,  n.  64,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
          alla   partecipazione   militare   italiana  alla  missione
          internazionale  di  pace  in  Macedonia,  e'  differito  al
          30 giugno 2003.
              3.  Il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  3, del
          decreto-legge   16 aprile  2002,  n.  64,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
          alla  partecipazione  di  personale militare all'operazione
          multinazionale  denominata:  "Enduring Freedom" nell'ambito
          degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al
          30 giugno 2003.
              4.  Il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  4, del
          decreto-legge   16 aprile  2002,  n.  64,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
          all'intervento  internazionale  denominato:  "International
          Security   Assistance   Force"   (ISAF),  e'  differito  al
          30 giugno 2003.
              5.  Il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  5, del
          decreto-legge   16 aprile  2002,  n.  64,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
          allo  sviluppo  di programmi di cooperazione delle Forze di
          polizia   italiane   in   Albania  e  nei  Paesi  dell'area
          balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.
              6.  Il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  6, del
          decreto-legge   16 aprile  2002,  n.  64,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
          alla   partecipazione   alla   missione   di   monitoraggio
          dell'Unione  europea  nei  territori  della  ex  Jugoslavia
          (EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.
              7.  Salvo  quanto  previsto  dal  presente  decreto, si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto-legge 28 dicembre
          2001,  n.  451,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 febbraio 2002, n. 15.
              8.  Per  le finalita' previste dal presente articolo e'
          autorizzata la spesa di euro 359.549.625.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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