Legge Ordinaria n. 234 del 11/08/2003 G.U. n. 198 del 27 Agosto 2003
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  L'importo  annuo  previsto  dalla  tabella G allegata al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive
modificazioni,  e'  aumentato  di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio
2003.
   2.  Gli  importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo
unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n.915 del
1978,  e  successive  modificazioni,  a decorrere dall'anno 2003 sono
modificati,  limitatamente  alle  categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo
quanto previsto dall'allegato alla presente legge.
   3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1
e  2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle
G  e  N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui
all'articolo  1  della  legge  6 ottobre 1986, n.656, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
   4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, la spesa e' valutata in
11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
   5.  Per  le  finalita'  di cui al comma 2, la spesa e' valutata in
12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
   6.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   dell'attuazione  dei  commi  4  e  5,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.468,  e  successive  modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo  7,  secondo  comma, n.2), della legge n.468 del
1978.
   7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
determinato  in  24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2003,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando:  quanto a
19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere
dall'anno  2004  l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero;
quanto  a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali; quanto a 1.820.516
euro  annui  a  decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a
decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;  quanto  a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004
l'accantonamento     relativo     al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La  presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta la tabella G (Vedove ed orfani minorenni -
          orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata
          al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di pensioni di
          guerra,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita prima dal decreto
          del   Presidente   della   Repubblica   30   dicembre  1981
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio
          1979,   S.O.),   n.  834  (Definitivo  riordinamento  delle
          pensioni  di  guerra,  in  attuazione della delega prevista
          dall'art.  1  della legge 23 settembre 1981, n. 533), e poi
          dalla   legge   6   ottobre  1986,  n.  656  (Modifiche  ed
          integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra):

        «Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

=====================================================================
     SOGGETTI DI DIRITTO     |      Importo annuo|(in lire)
=====================================================================
                             |Dal 1° gennaio 1985|Dal 1° gennaio 1986
---------------------------------------------------------------------
Tabella G - Vedove ed orfani |                   
|minorenni - orfani           |                   
|maggiorenni in istato di     |                   
|disagio economico            |1.596.180          |2.419.360}

              - Si riporta la tabella N (Vedove ed orfani minorenni -
          orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata
          al  ripetuto  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
          dicembre  1978,  n.  915  come  modificata  dalla legge qui
          pubblicata limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª:

                             «Tabella N
                                                    (Importi in euro)
=====================================================================
    Categorie     |   dal 1° gennaio 2002   |  dal 1° gennaio 2003
=====================================================================
2ª categoria      |                 1.626,51|                1.838,66
3ª categoria      |                 1.422,06|                1.624,68
4ª categoria      |                 1.278,92|                1.426,05
5ª categoria      |                 1.125,45|                1.223,09
6ª categoria      |                   984,57|                1.018,78

              (Omissis)».
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della gia'
          citata   legge   6 ottobre   1986,  n.  656  (Modifiche  ed
          integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come
          sostituito  dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342
          (Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli
          invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio):
              «Art.   1   (Adeguamento   automatico  dei  trattamenti
          pensionistici  di  guerra)  - 1. A decorrere dal 1° gennaio
          1989  sono  adeguati  automaticamente  ogni  anno, mediante
          l'applicazione   sugli   importi  vigenti  al  31  dicembre
          dell'anno  precedente  dell'indice  di  variazione previsto
          dall'art.  9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive
          modifiche ed integrazioni:
                a)  gli  importi  di cui alle tabelle C, G, M, N e S,
          degli  assegni  di  cumulo  di  cui  alla  tabella F, degli
          assegni  di  superinvalidita'  di  cui  alla  tabella E del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
          n. 834;
                b)-h) (Omissis)».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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