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Legge Ordinaria n. 38 del 07/03/2003 G.U. n. 61 del 14 Marzo 2003
Disposizioni in materia di agricoltura
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
        Delega al Governo per la modernizzazione dei settori
          dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
         agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste

  1.   Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto  delle
competenze  costituzionali  delle  regioni  e  senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole  e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni   di   rappresentanza   agricola   e   della   filiera
agroalimentare,  ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18
maggio  2001,  n.  228,  tenendo  altresi'  conto  degli orientamenti
dell'Unione  europea  in  materia  di politica agricola comune, uno o
piu'    decreti   legislativi   per   completare   il   processo   di
modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
  2.   I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto
dell'articolo  117  della Costituzione e in coerenza con la normativa
comunitaria,  si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi,
oltre  che,  in  quanto  compatibili,  alle finalita' e ai principi e
criteri  direttivi  di  cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8
della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere  l'istituzione di un sistema di concertazione permanente
   fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione
   dell'attivita'  dei  Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione
   europea  concernenti  le  materie di competenza concorrente con le
   regioni  e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva
   delle  regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro
   competente  per  materia  in occasione di ogni specifico Consiglio
   dell'Unione   europea   e  i  presidenti  di  giunta  regionale  o
   componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire  che  la  concertazione di cui alla lettera a) abbia per
   oggetto  anche  l'esame  di  progetti  regionali rilevanti ai fini
   della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito
   procedimento  di  notifica  al  Ministero  competente. Il Governo,
   qualora  ritenga  conforme  alle  norme  nazionali  in  materia di
   concorrenza  il  progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni
   ulteriore  onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento
   di approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire  che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi
   anche  in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di
   competenze  esclusive  dello  Stato e delle regioni o concorrenti,
   con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
   controversie;
d) favorire   lo   sviluppo   della   forma  societaria  nei  settori
   dell'agricoltura,   della   pesca   e   dell'acquacoltura,   anche
   attraverso  la  revisione  dei requisiti previsti dall'articolo 12
   della  legge  9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo
   10  del  decreto  legislativo  n.  228  del 2001, tenendo conto di
   quanto  stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
   del 17 maggio 1999;
e) rivedere  la  normativa  in  materia  di  organizzazioni e accordi
   interprofessionali,  contratti  di coltivazione e vendita, al fine
   di  assicurare  il  corretto funzionamento del mercato e creare le
   condizioni  di  concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori
   di   cui  al  comma  1,  nonche'  di  favorirne  il  miglioramento
   dell'organizzazione  economica  e  della  posizione  contrattuale,
   garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli
   interessi   dei   consumatori,   nel  rispetto  del  principio  di
   trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002
   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare   e  armonizzare  la  normativa  statale  tributaria  e
   previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
   228  del  2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
   49  della  legge  9  marzo  1989, n. 88, e della continuita' della
   corrispondenza  tra  misura  degli  importi contributivi e importi
   pensionistici  assicurata  dal decreto legislativo 16 aprile 1997,
   n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale
   per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
   appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili  e delle
   imposte,  nonche'  di  una  disciplina  tributaria  che agevoli la
   costituzione    di   adeguate   unita'   produttive,   favorendone
   l'accorpamento  e  disincentivando  il  frazionamento fondiario, e
   favorisca  l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso
   il  ricorso  alla  forma  cooperativa  per  la gestione comune dei
   terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per
   i   giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso  in  cui  siano
   utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare,  anche  utilizzando le notizie iscritte nel registro
   delle   imprese  e  nel  repertorio  delle  notizie  economiche  e
   amministrative  (REA)  istituito dal regolamento di cui al decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995, n. 581, gli
   adempimenti  contabili  e  amministrativi  a  carico delle imprese
   agricole;
h) coordinare   e  armonizzare  la  normativa  statale  tributaria  e
   previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
   maggio  2001,  n. 226, determinando i principi fondamentali per la
   normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire  l'accesso  ai mercati finanziari delle imprese agricole,
   agroalimentari,  dell'acquacoltura  e  della  pesca,  al  fine  di
   sostenerne  la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati,
   definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito
   e  assicurativi  finalizzati  anche  alla  riduzione dei rischi di
   mercato,  nonche'  favorire  il superamento da parte delle imprese
   agricole   delle   situazioni   di  crisi  determinate  da  eventi
   calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura
   anche   attraverso  l'adozione  di  una  disciplina  tributaria  e
   previdenziale adeguata;
m) rivedere   la   normativa   per   il   supporto   dello   sviluppo
   dell'occupazione  nel  settore  agricolo,  anche  per  incentivare
   l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire    gli    strumenti   relativi   alla   tracciabilita',
   all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
   mangimi,  favorendo  l'adozione  di  procedure  di tracciabilita',
   differenziate   per   filiera,   anche   attraverso   la  modifica
   dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  n.  228 del 2001, in
   coerenza  con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo
   adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare  e razionalizzare la normativa in materia di controlli
   e  di  frodi  agroalimentari  al  fine  di tutelare maggiormente i
   consumatori  e  di  eliminare  gli  ostacoli  al  commercio  e  le
   distorsioni della concorrenza;
p) individuare  le  norme  generali  regolatrici  della  materia  per
   semplificare  e  accorpare  le  procedure  amministrative relative
   all'immissione  in  commercio, alla vendita e all'utilizzazione di
   prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti, sulla base della
   disciplina   prevista  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
   Presidente  della  Repubblica  23  aprile 2001, n. 290, emanato ai
   sensi  dell'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e
   successive modificazioni;
q) agevolare   la  costituzione  e  il  funzionamento  di  efficienti
   organizzazioni  dei produttori e delle loro forme associate, anche
   in  riferimento  ai  criteri  di rappresentanza degli imprenditori
   agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma
   1,  del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
   un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola,
   per   garantire   il   corretto   funzionamento  delle  regole  di
   concorrenza  e  supportare  la  posizione competitiva sul mercato,
   anche  modificando  il termine previsto dall'articolo 26, comma 7,
   del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi,
   e  permettendo,  altresi',  la  vendita del prodotto in nome e per
   conto dei soci;
r) prevedere  strumenti  di coordinamento, indirizzo e organizzazione
   delle   attivita'   di   promozione   dei   prodotti  del  sistema
   agroalimentare  italiano,  con particolare riferimento ai prodotti
   tipici,   di  qualita'  e  ai  prodotti  ottenuti  con  metodi  di
   produzione  biologica,  in  modo da assicurare, in raccordo con le
   regioni,  la  partecipazione degli operatori interessati, anche al
   fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire    la    promozione,   lo   sviluppo,   il   sostegno   e
   l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente
   dagli  imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei
   loro  prodotti,  anche  attraverso  l'istituzione di una cabina di
   regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle
   politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
   organizzazioni  di  rappresentanza  del  mondo  agricolo,  con  il
   compito  di  armonizzare  gli  interventi  previsti  in  materia e
   avanzare  proposte  per il loro sostegno, con particolare riguardo
   alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire  il  sistema della programmazione negoziata nei settori
   di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e
   i  relativi  modelli  organizzativi,  anche al fine di favorire la
   partecipazione   delle   regioni   sulla   base   di  principi  di
   sussidiarieta'   e  garantire  il  trasferimento  di  un  adeguato
   vantaggio  economico  ai  produttori  agricoli,  in  conformita' a
   quanto  previsto  dall'articolo  31 del decreto legislativo n. 228
   del 2001;
u) riformare   la   legge  17  febbraio  1982,  n.  41,  al  fine  di
   armonizzarla    con   le   nuove   normative   sull'organizzazione
   dell'amministrazione  statale  e sul trasferimento alle regioni di
   funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare   la   legge   14  luglio  1965,  n.  963,  al  fine  di
   razionalizzare   la   disciplina   e   il  sistema  dei  controlli
   sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito
   dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.  72,  al  fine  di  garantire
   l'efficacia  degli  interventi  in  favore  delle  imprese ittiche
   danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine;
aa) rivedere  la definizione della figura economica dell'imprenditore
   ittico  e  le  attivita'  di  pesca  e di acquacoltura, nonche' le
   attivita'  connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli
   articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
   imprese  e  nel  REA,  gli  obblighi e semplificare i procedimenti
   amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica
   amministrazione,  anche  attraverso  la modifica dell'articolo 5 e
   dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001,
   nonche'  degli  articoli  123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
   della  navigazione,  nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza
   prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare,  in  coerenza  con  le  politiche generali, un idoneo
   supporto  allo  sviluppo  occupazionale  nel  settore della pesca,
   anche  attraverso  la  modifica dell'articolo 318 del codice della
   navigazione;
dd) individuare  idonee misure tecniche di conservazione delle specie
   ittiche  al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore
   della  pesca  e  dell'acquacoltura  e  la gestione razionale delle
   risorse   biologiche   del  mare,  anche  attraverso  la  modifica
   dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare,  ai  fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di
   cui  all'articolo  4,  comma 8, del decreto legislativo n. 228 del
   2001, gli enti e le associazioni alle societa';
ff) definire   e   regolamentare  l'attivita'  agromeccanica,  quando
   esercitata  in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare
   le  operazioni  colturali  dirette alla cura e allo sviluppo di un
   ciclo  biologico  o  di  una  fase  necessaria  dello  stesso,  la
   sistemazione,  la  manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le
   operazioni  successive  alla  raccolta per la messa in sicurezza e
   per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare  i  principi  fondamentali  per la riorganizzazione della
   ricerca   scientifica   e   tecnologica  in  materia  di  pesca  e
   acquacoltura,  prevedendo  il  riordino e la trasformazione, senza
   nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, degli uffici e
   degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare  la  normativa  relativa  all'abilitazione delle navi da
   pesca,   anche   attraverso  la  modifica  dell'articolo  408  del
   regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui
   al  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
   328.
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  riassetto,  anche  in un codice agricolo, delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura,  e  foreste,  ai  sensi  e secondo i principi e criteri
direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni,  e  comunque  con  il compito di eliminare
duplicazioni  e  chiarire  il  significato di norme controverse. Tali
decreti  legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme
rientranti  nella  competenza  legislativa  esclusiva  dello Stato ai
sensi  dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme
costituenti  principi  fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma,  della  Costituzione,  e  le  altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
  4.  Il  Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di
attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  adottate le norme di
attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
  6.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di cui ai commi 1 e 3, a
seguito  della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e
dopo  avere  acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono  trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il
parere  da  parte  delle  Commissioni competenti per materia entro il
termine  di  quaranta  giorni;  decorso  tale termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per
il  parere  parlamentare  scada  nei  trenta  giorni  antecedenti  la
scadenza  dei  termini  di  cui  ai commi 1 e 3, o successivamente ad
essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
  7.  Sono  in  ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  ai  sensi  degli  statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate   o   alle  quali  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art.  20  (Istituti  della  concertazione). - 1. Nella
          definizione  delle  politiche  agroalimentari il Governo si
          avvale   del  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
          cadenza   almeno   trimestrale.  Al  Tavolo  agroalimentare
          partecipa  una  delegazione  del  Consiglio  nazionale  dei
          consumatori  e  degli  utenti di cui all'art. 4 della legge
          30 luglio  1998.  n.  281,  composta  di tre rappresentanti
          designati dal Consiglio medesimo.
              2.   Le   modalita'   delle   ulteriori   attivita'  di
          concertazione  presso il Ministero delle politiche agricole
          e forestali sono definite con decreto del Ministro.".
              -   Si   trascrive   il   testo   dell'art.  117  della
          Costituzione:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              - Si trascrive il testo degli articoli 7, comma 3, ed 8
          della  legge  5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in
          materia di apertura e regolazione dei mercati":
              "Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura).  -  3.  I decreti legislativi di cui al
          comma  1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola
          agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire    un   costante   miglioramento   della
          qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni
          alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa.
              (Omissis).".
              "Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli  da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle   lettere   a),   b),  c),  l)  e  u),  nonche'  degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione.   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u)  attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa)  introduzione di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb)    creare   le   condizioni   atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc)  coordinamento  dei  mezzi finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd)  semplificazione  delle  norme  e delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee)   previsione   di  apposite  convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
          e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma  entrano  in vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  della legge
          9 maggio  1975, n. 153, recante "Attuazione delle direttive
          del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  per  la  riforma
          dell'agricoltura", come modificato dall'art. 10 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art.   12.   -   Si   considera  a  titolo  principale
          l'imprenditore  che  dedichi  all'attivita' agricola almeno
          due  terzi  del  proprio  tempo di lavoro complessivo e che
          ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
          reddito   globale   da   lavoro  risultante  dalla  propria
          posizione fiscale.
              Il  requisito  del  reddito  e quello inerente al tempo
          dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
              Il requisito della capacita' professionale si considera
          presunto  quando  l'imprenditore che abbia svolto attivita'
          agricola  sia in possesso di un titolo di studio di livello
          universitario   nel  settore  agrario,  veterinario,  delle
          scienze  naturali,  di un diploma di scuola media superiore
          di  carattere  agrario,  ovvero  di  istituto professionale
          agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
              Il   detto   requisito  si  presume,  altresi',  quando
          l'imprenditore  abbia  esercitato per un triennio anteriore
          alla   data  di  presentazione  della  domanda  l'attivita'
          agricola  come  capo  di  azienda,  ovvero come coadiuvante
          familiare  o  come  lavoratore  agricolo:  tali  condizioni
          possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
              Negli   altri   casi   il   requisito  della  capacita'
          professionale  e'  accertato da una commissione provinciale
          nominata  dal  presidente della giunta regionale e composta
          dai    rappresentanti    delle   organizzazioni   nazionali
          professionali     degli    imprenditori    agricoli    piu'
          rappresentative  e  da  un funzionario della regione che la
          presiede.
              Le  societa'  sono  considerate imprenditori agricoli a
          titolo  principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
          sociale  l'esercizio  esclusivo dell'attivita' agricola, ed
          inoltre:
                a) nel  caso di societa' di persone qualora almeno la
          meta'   dei   soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore  agricolo a titolo principale. Per le societa'
          in   accomandita   la  percentuale  si  riferisce  ai  soci
          accomandatari;
                b) nel   caso   di   societa'   cooperative   qualora
          utilizzino  prevalentemente  prodotti conferiti dai soci ed
          almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
          imprenditore agricolo a titolo principale;
                c) nel  caso di societa' di capitali qualora oltre il
          50  per  cento  del  capitale  sociale  sia sottoscritto da
          imprenditori  agricoli a titolo principale. Tale condizione
          deve  permanere  e comunque essere assicurata anche in caso
          di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto
          puo'  prevedere  un diritto di prelazione a favore dei soci
          che  abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
          principale,  nel  caso  in cui altro socio avente la stessa
          qualifica  intenda  trasferire a terzi a titolo oneroso, in
          tutto  o  in  parte,  le proprie azioni o la propria quota,
          determinando  le  modalita'  e i tempi di esercizio di tale
          diritto.  Il  socio  che perde la qualifica di imprenditore
          agricolo   a   titolo   principale   e'   tenuto   a  darne
          comunicazione  all'organo di amministrazione della societa'
          entro quindici giorni.".
              -  Il  regolamento  CE  n. 1257/1999 del Consiglio, del
          17 maggio  1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
          del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di garanzia
          (FEAOG)  che  modifica  ed  abroga  taluni  regolamenti, e'
          pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 9 del regolamento
          (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          28 gennaio  2002  che  stabilisce  i principi e i requisiti
          generali    della   legislazione   alimentare,   istituisce
          l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza alimentare e fissa
          procedure nel campo della sicurezza alimentare":
              "Art.  9  (Consultazione  dei cittadini). - I cittadini
          sono   consultati   in   maniera   aperta   e  trasparente,
          direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso
          dell'elaborazione,  della  valutazione  e  della  revisione
          della  legislazione  alimentare, a meno che l'urgenza della
          questione non lo permetta.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  49  della legge
          9 marzo    1989,    n.    88,   recante   "Ristrutturazione
          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro":
              "Art.  49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
          previdenziali  ed  assistenziali).  - 1. La classificazione
          dei  datori  di  lavoro disposta dall'istituto ha effetto a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla base dei seguenti criteri:
                a) settore     industria,     per    le    attivita':
          manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
          distribuzione  dell'energia,  gas  ed acqua; dell'edilizia;
          dei    trasporti    e   comunicazioni;   delle   lavanderie
          industriali;  della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
          relative attivita' ausiliarie;
                b) settore  artigianato, per le attivita' di cui alla
          legge 8 agosto 1985. n. 443;
                c) settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di  cui
          all'art.  2135  del codice civile ed all'art. 1 della legge
          20 novembre 1986, n. 778;
                d) settore  terziario, per le attivita': commerciali,
          ivi    comprese    quelle    turistiche;   di   produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per  le  attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
          le relative attivita' ausiliarie;
                e) credito,   assicurazione   e   tributi,   per   le
          attivita':    bancarie    e   di   credito;   assicurative;
          esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
              2.  I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita' non
          rientranti fra quelle di cui al comma l sono inquadrati nel
          settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
          lucro  sono  esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
          Cassa  unica assegni familiari, a condizione che assicurino
          ai  propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
          a quelli previsti dalla legge.
              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sara'  stabilito  a  quale dei settori
          indicati  nel  precedente  comma si debbano aggregare, agli
          effetti  previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
          che   svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in  settori
          diversi.  Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
          atto   nei   settori   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'agricoltura   o   derivanti   da   leggi   speciali  o
          conseguenti  a  decreti  emanati  ai sensi dell'art. 34 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797.".
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, reca
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 24,
          della  legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di previdenza
          agricola".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,  n.  581, reca "Regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile".
              -  Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca
          "Orientamento  e  modernizzazione del settore della pesca e
          dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  18  del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art.  18 (Promozione dei processi di tracciabilita). -
          1.  Con  atto  di  indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle
          politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ed il
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          sono  definite  le modalita' per la promozione, in tutte le
          fasi  della produzione e della distribuzione, di un sistema
          volontario  di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi e
          degli  animali destinati alla produzione alimentare e delle
          sostanze  destinate  o atte a far parte di un alimento o di
          un mangime in base ai seguenti criteri:
                a) favorire la massima adesione al sistema volontario
          di tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;
                b) definire  un  sistema  di  certificazione  atto  a
          garantire la tracciabilita', promuovendone la diffusione;
                c) definire  un  piano  di  controllo  allo  scopo di
          assicurare   il   corretto  funzionamento  del  sistema  di
          tracciabilita'.
              2.  Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso
          degli    esercenti   attivita'   agricola,   alimentare   o
          mangimistica   ai   contributi   previsti  dall'ordinamento
          nazionale, assicurano priorita' alle imprese che assicurano
          la   tracciabilita',  certificata  ai  sensi  dell'atto  di
          indirizzo e coordinamento.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2001,   290,   reca  "Regolamento  di  semplificazione  dei
          procedimenti   di   autorizzazione  alla  produzione,  alla
          immissione   in   commercio  e  alla  vendita  di  prodotti
          fitosanitari e relativi coadiuvanti".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  recante "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa":
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente.
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uninformazione  dei  tempi  di conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe i quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controlIo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche;
                5-bis.  I  riferimenti  a  testi  normativi contenuti
          negli  elenchi  di  procedimenti  da  semplificare  di  cui
          all'allegato  1  alla presente legge e alle leggi di cui al
          comma  1  del  presente  articolo  si  intendono  estesi ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro  il  termini:  di sei mesi decorrenti dalla
          data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi di cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  27  del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art.    27    (Requisiti   delle   organizzazioni   di
          produttori).  -  1. Le organizzazioni di produttori devono,
          ai  fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo
          di  produttori  aderenti  come  determinati  in relazione a
          ciascun  settore  produttivo  nell'allegato  1 ed un volume
          minimo  di  produzione commercializzabile determinato nel 5
          per  cento  del  volume  di  produzione  della  regione  di
          riferimento.  Il numero minimo di produttori aderenti ed il
          volume,  espresso,  per  ciascun  settore  o  prodotto,  in
          quantita'  o  in  valore,  sono  aggiornati con decreto del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
          regioni  possono  ridurre  nella  misura massima del 50 per
          cento detta percentuale, nei seguenti casi:
                a) qualora  le  regioni  procedenti al riconoscimento
          siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa
          comunitaria;
                b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente
          il  riconoscimento  abbia  almeno  il 50 per cento dei soci
          ubicati  in  zone  definite  svantaggiate  ai  sensi  della
          normativa comunitaria;
                c) qualora   la  quota  prevalente  della  produzione
          commercializzata  dalla  organizzazione  di  produttori sia
          certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
              2.  Le  regioni  possono,  inoltre,  derogare al numero
          minimo   di   produttori   indicato   nell'allegato   1  se
          l'organizzazione  di produttori commercializza almeno il 50
          per  cento  del  volume  di  produzione  della  regione  di
          riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori
          chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in
          regioni  determinate, si considera, quale soglia minima, il
          30  per  cento del totale del volume di produzione ed il 30
          per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
              3. Le  regioni  possono  stabilire  limiti  superiori a
          quelli di cui al comma 1.
              4.   Qualora   una  organizzazione  di  produttori  sia
          costituita  da  soci  le  cui  aziende sono ubicate in piu'
          regioni, e' competente al riconoscimento la regione nel cui
          territorio  e'  stato  realizzato  il  maggior valore della
          produzione  commercializzata.  I relativi accertamenti sono
          effettuati  dalle  regioni  interessate  su richiesta della
          regione competente al riconoscimento.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 26, comma 7, del
          decreto   legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  recante
          "Orientamento  e  modernizzazione  del  settore agricolo, a
          norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              7.  Entro  ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
          presente  decreto legislativo le associazioni di produttori
          riconosciute  ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
          adottano  delibere  di  trasformazione  in  una delle forme
          giuridiche  previste  dal  presente  articolo. Gli aiuti di
          avviamento   previsti   dalla   legislazione  vigente  sono
          concessi  in proporzione alle spese reali di costituzione e
          di  funzionamento  aggiuntive. Nel caso le associazioni non
          adottino  le  predette  delibere  le  regioni dispongono la
          revoca  del  riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti
          in  essere  ai fini della trasformazione sono assoggettati,
          in  luogo  dei  relativi  tributi,  all'imposta sostitutiva
          determinata nella misura di lire un milione.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  31  del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art. 31 (Programmazione negoziata). - 1. Nel documento
          di   programmazione   agroalimentare   e  forestale  e  nel
          documento  di  programmazione  economica e finanziaria sono
          definiti,  per  il  periodo  di  riferimento, gli obiettivi
          strategici  da  conseguire  attraverso  gli strumenti della
          programmazione negoziata in agricoltura.
              2.  Nell'ambito  dei  fondi stanziati annualmente dalla
          legge  finanziaria  ai sensi della legge 30 giugno 1998. n.
          208,    e    successive    modificazioni,    il    Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          provvede   ad  individuare  una  quota  da  destinare  agli
          obiettivi di cui al comma 1.".
              -  La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca "Piano per la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
              -  La  legge  14 luglio  1965, n. 963, reca "Disciplina
          della pesca marittima".
              -  La  legge  5 febbraio  1992,  n.  72, reca "Fondo di
          solidarieta' nazionale della pesca".
              -  Si  trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 7
          del  decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 226, recante
          orientamento  e  modernizzazione  del settore della pesca e
          dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57":
              "Art.  2  (Imprenditore  ittico).  - 1. E' imprenditore
          ittico  chi  esercita  un'attivita'  diretta alla cattura o
          alla  raccolta  di  organismi acquatici in ambienti marini,
          salmastri  e  dolci nonche' le attivita' a queste connesse,
          ivi  compresa  l'attuazione  degli  interventi  di gestione
          attiva,   finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva  ed
          all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
              2.  Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
          cui  al  comma 1 si applicano le disposizioni della vigente
          normativa   in   materia  di  iscrizioni,  abilitazioni  ed
          autorizzazioni.
              3.  Fatte  salve  le  piu'  favorevoli  disposizioni di
          legge,  l'imprenditore  ittico  equiparato all'imprenditore
          agricolo.
              4.  Ai  soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura
          si  applica  la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive
          modificazioni.".
              "Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Ai
          fini  della  modernizzazione  e della razionalizzazione del
          settore  e  in  ragione  della  preferenza  accordata  alla
          multifunzionalita' delle relative aziende ed in particolare
          per   la   piu'   rapida   e  funzionale  erogazione  delle
          agevolazioni pubbliche, le seguenti attivita' sono connesse
          a  quelle  di pesca purche' non siano prevalenti rispetto a
          queste  ultime  e siano effettuate mediante l'utilizzazione
          prevalente  di  prodotti  derivanti dall'attivita' di pesca
          ovvero  di  attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
          impiegate nell'attivita' ittica esercitata:
                a) imbarco    di    persone    non    facenti   parte
          dell'equipaggio     su    navi    da    pesca    a    scopo
          turistico-ricreativo,       sinteticamente       denominato
          pescaturismo;
                b) attivita'  di  ospitalita',  di  ristorazione,  di
          servizi,  ricreative,  culturali  finalizzate alla corretta
          fruizione  degli ecosistemi acquatici e delle risorse della
          pesca,  valorizzando  gli aspetti socio-culturali del mondo
          dei   pescatori,  esercitata  da  pescatori  professionisti
          singoli  o  associati,  attraverso l'utilizzo della propria
          abitazione     o     struttura     nella     disponibilita'
          dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;
                c) la  prima  lavorazione  dei  prodotti del mare, la
          conservazione,  la  trasformazione,  la  distribuzione e la
          commercializzazione  al  dettaglio ed all'ingrosso, nonche'
          le  attivita' di promozione e valorizzazione che abbiano ad
          oggetto prevalentemente i prodotti della propria attivita'.
              2.    Alle    opere   ed   alle   strutture   destinate
          all'ittiturismo   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio
          1977,  n.  10,  nonche'  all'art.  24, comma 2, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104,  relativamente  all'utilizzo di
          opere  provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento
          delle barriere architettoniche.".
              "Art.   4  (Distretti  di  pesca).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare  la gestioni razionale delle risorse biologiche,
          in  attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista
          l'istituzione  di  distretti  di  pesca.  Sono  considerati
          distretti  di  pesca  le  aree marine omogenee dal punto di
          vista ambientale, sociale ed economico.
              2.  Le  modalita'  di  identificazione, delimitazione e
          gestione  dei distretti di pesca sono definite, su proposta
          della  regione o delle regioni interessate, con decreto del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'ambiente,  sentite  le associazioni
          nazionali di categoria."
              "Art.  5  (Convenzioni).  - 1. Entro centottanta giorni
          dall'entrata  in  vigore  del presente decreto il Ministero
          delle   politiche   agricole   e  forestali  e  le  regioni
          interessate,  per  la parte di propria competenza, sentito,
          per  le  attivita'  di  interesse  ambientale, il Ministero
          dell'ambiente,   possono  promuovere  e  stipulare  con  le
          associazioni  nazionali  di  categoria,  o  con i centri di
          servizi  da  esse  istituiti, una o piu' convenzioni per lo
          svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi,
          ispirati   ai   principi  della  pesca  responsabile  verso
          l'ambiente e verso i consumatori:
                a) promozione   delle   vocazioni   produttive  degli
          ecosistemi    acquatici    attraverso   l'applicazione   di
          tecnologie ecosostenibili;
                b) tutela    e    valorizzazione   delle   tradizioni
          alimentari  locali,  dei  prodotti  tipici,  biologici e di
          qualita'   anche  attraverso  la  istituzione  di  consorzi
          volontari per la tutela del pesce di qualita';
                c) messa  a  punto  di  sistemi  di  controllo  e  di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche;
                d) riduzione  dei tempi procedurali e delle attivita'
          documentali nel quadro della semplificazione amministrativa
          e  del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore
          e   pubblica  amministrazione  secondo  i  principi  e  gli
          orientamenti normativi in vigore.
              2.  I  criteri  generali relativi alle attivita' di cui
          alla  lettera  a)  del  comma 1 sono definiti dal Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dal  Ministero
          dell'ambiente,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte
          dall'istituto   centrale   per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi
          in  ambienti  continentali,  dalle  agenzie  regionali  per
          l'ambiente.".
              "Art.  7  (Accelerazione delle procedure). - 1. Al fine
          di  assicurare  la  piu'  idonea realizzazione delle misure
          previste  dal  regolamento CEE n. 2080/1993 del Consiglio e
          garantire  la  efficacia della spesa relativa, il Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali provvede, entro il
          30 giugno   2002,  alla  definizione  del  procedimento  di
          liquidazione  delle  istanze  relative  alle  unita'  della
          flotta  oceanica  - approvate dal comitato ex art. 23 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a
          valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE
          30 giugno 1999.
              2.  Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli
          obiettivi  di  cui al comma 1, il Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali attua, a valere sulle disponibilita'
          finanziarie  di  cui  al  medesimo comma 1, l'accelerazione
          delle  procedure  di  verifica  e  liquidazione avvalendosi
          degli   istituti   specializzati  nel  settore  in  materia
          economica,  che  abbiano  svolto  attivita'  di  assistenza
          tecnica all'amministrazione.
              3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del
          presente  decreto  si  provvede  alla revisione delle norme
          relative  agli  obblighi  previsti  per  la  verifica delle
          cassette    medicinali,    al   collaudo   della   stazione
          radiotelefonica  VHF,  ai canoni speciali per l'abbonamento
          alle   diffusioni  televisive  per  apparecchi  stabilmente
          installati  a  bordo con invarianza di oneri per la finanza
          pubblica,  e  stabiliscono  i  criteri  affinche' la visita
          medica  di  preimbarco,  integrata  dagli  esami necessari,
          possa   sostituire  la  visita  per  il  conseguimento  del
          libretto   sanitario  e  la  visita  prevista  dal  decreto
          legislativo  n.  271  del  1999 ai fini della sicurezza del
          lavoro.
              4.  Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma
          1   il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali
          provvede  alla  definizione  del  contenzioso relativo alle
          pratiche  di  fermo  definitivo  di  cui ai regolamenti CEE
          4028/86  e  2080/93,  riconoscendo  e  liquidando il premio
          nella  misura complessiva del 70 per cento sulla base della
          situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di
          ammissione  ed  a  cancellare le unita' dall'archivio delle
          licenze di pesca.".
              - Si trascrive il testo degli articoli 123, 164, da 169
          a 179, e 323 del codice della navigazione:
              "Art.   123   (Titoli   professionali   del   personale
          marittimo). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione
          con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle
          abilitazioni  della  gente  di  mare  e  ne  disciplina  la
          necessaria attivita' di certificazione.
              Per  gli  altri servizi di bordo i titoli professionali
          sono:
                a) medico di bordo;
                b) marconista.
              I  requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
          dell'abilitazione  professionale  propria  a ciascun titolo
          sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma
          dal  regolamento  e  per  i titoli di cui al terzo comma da
          leggi e regolamenti speciali.
              Il  regolamento  determina le altre qualifiche relative
          all'esercizio   della  professione  marittima  e  prescrive
          altresi'  i requisiti per la specializzazione del personale
          di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
              I   limiti  delle  abilitazioni  professionali  per  il
          personale  addetto  ai  servizi portuali e per il personale
          tecnico   delle   costruzioni  navali  sono  stabiliti  dal
          regolamento.".
              "Art.  164  (Condizioni di navigabilita). - La nave che
          imprende   la   navigazione   deve   essere   in  stato  di
          navigabilita',  convenientemente  armata  ed  equipaggiata,
          atta all'impiego al quale e' destinata.
              Con  leggi  e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai
          quali  devono rispondere le navi, secondo la loro categoria
          e  secondo  la  specie di navigazione cui sono adibite, per
          quanto riguarda:
                a. struttura degli scafi e sistemazione interna;
                b.  galleggiabilita',  stabilita'  e linea di massimo
          carico;
                c. organi di propulsione e di governo;
                d.  condizioni  di  abitabilita'  e  di  igiene degli
          alloggi degli equipaggi.
              Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni
          di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni
          di  bordo,  nonche'  quelle  dei  mezzi di segnalazione, di
          salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.
              Con  leggi  e  regolamenti  sono  stabiliti  del pari i
          requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle
          quali  devono  attenersi  le  navi  adibite al trasporto di
          passeggeri, nonche' quelle addette al trasporto di speciali
          categorie di merci; sono altresi' disciplinati i servizi di
          bordo.
              L'esistenza  dei  requisiti  e delle dotazioni e' fatta
          constare con i documenti previsti dalle norme predette.".
              "Art.  169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte
          di   bordo,   sono,   per   le  navi  maggiori,  l'atto  di
          nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e
          i galleggianti, la licenza.
              Oltre  i  documenti  predetti,  le navi maggiori devono
          avere a bordo:
                a. il certificato di stazza; il certificato di classe
          o  quello di navigabilita', i certificati di bordo libero e
          di galleggiabilita'; i certificati di visita;
                b. i documenti doganali e sanitari;
                c. il giornale nautico;
                d.  gli altri libri e documenti prescritti da leggi e
          regolamenti.
              Oltre  la  licenza,  le  navi  minori  o i galleggianti
          devono  avere  a  bordo  gli altri documenti prescritti dal
          presente codice, da leggi e da regolamenti.".
              "Art.  170  (Contenuto  del  ruolo di equipaggio). - Il
          ruolo di equipaggio deve contenere:
                1. il nome della nave;
                2. il nome dell'armatore;
                3.  l'indicazione  del  rappresentante  dell'armatore
          nominato a sensi dell'art. 267;
                4.  l'indicazione della data di armamento e di quella
          di disarmamento;
                5.   l'elenco   delle   persone  dell'equipaggio  con
          l'indicazione  del  contratto  individuale di arruolamento,
          nonche'  del  titolo  professionale, della qualifica, delle
          mansioni  da  esplicare  a bordo della retribuzione fissata
          nel contratto stesso;
                6.  la  descrizione  delle  armi e delle munizioni in
          dotazione della nave.".
              "Art.  171  (Annotazioni  e  iscrizioni  sul  ruolo  di
          equipaggio). - Sul ruolo di equipaggio si annotano:
                1. i contratti di assicurazione della nave;
                2.   le  visite  del  Registro  navale  italiano  per
          l'accertamento della navigabilita';
                3. il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
                4.  i  dati relativi all'arrivo e alla partenza della
          nave;
                5.  i  testamenti  ricevuti dal comandante durante il
          viaggio;
                6.   le  altre  indicazioni  prescritte  da  leggi  e
          regolamenti.
              Sul  ruolo  inoltre  si  iscrivono gli atti redatti dal
          comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello
          stato civile.".
              "Art.  172  (Annotazioni  sulla licenza). - Per le navi
          marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui
          ai  numeri  2,  3,  4,  5  dell'art.  170 sono, a tutti gli
          effetti  previsti  dal  presente  codice, dalle leggi e dai
          regolamenti speciali, inserite nella licenza.
              Nella  licenza  delle  navi marittime minori, di stazza
          lorda  superiore  alle  dieci  tonnellate, se a propulsione
          meccanica,  o  alle  venticinque,  in ogni altro caso, sono
          inserite  altresi'  le  annotazioni di cui all'art. 171. Le
          annotazioni  di  cui  ai numeri 1 e 2 del predetto articolo
          sono  inserite  anche  nella  licenza  dei  galleggianti di
          stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
              Per  le  navi e i galleggianti addetti alla navigazione
          interna  le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella
          licenza sono stabilite dal regolamento.".
              "Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e
          sbarco).  -  1.  Per i marittimi, arruolati con il patto di
          cui  al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti
          dello  stesso  tipo,  appartenenti  al  medesimo armatore e
          adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a
          servizi  pubblici  di  linea o privati di carattere locale,
          l'autorita'  marittima  puo'  autorizzare  che,  in caso di
          trasbordo,  non si faccia luogo alla annotazione di imbarco
          e  sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora,
          per  la  particolare  organizzazione del lavoro a bordo, vi
          sia  necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i
          galleggianti medesimi.
              2.  L'armatore  deve  comunque  comunicare giornalmente
          all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione
          effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e
          le successive variazioni.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          concessa anche:
                a) per  i  marittimi  arruolati, a norma di contratto
          nazionale  o  con  contratto cosiddetto alla parte e con il
          patto  di  cui  al  secondo  comma dell'art. 327, su navi o
          galleggianti  appartenenti  al  medesimo armatore e adibiti
          alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
          acquacoltura;
                b) per  i  proprietari  armatori  imbarcati su navi e
          galleggianti   adibiti   alla   pesca   costiera  locale  o
          ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
              4.  Nei  casi  previsti dal comma 3 la comunicazione di
          cui  al  comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con
          apposita    nota    riepilogativa,   previa   comunicazione
          giornaliera  scritta,  anche tramite telefax, all'autorita'
          marittima,  dell'effettiva  composizione dell'equipaggio di
          ciascuna nave o galleggiante.
              5.  L'armatore  puo'  essere  autorizzato dall'istituto
          assicuratore  a  tenere un'unica posizione contributiva per
          tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi
          di  navi  interessate  alla  procedura  di  cui al presente
          articolo.".
              "Art.  173 (Giornale nautico). - Il giornale nautico e'
          diviso nei libri seguenti:
                a) inventario di bordo;
                b) giornale generale e di contabilita';
                c) giornale di navigazione;
                d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la
          destinazione della nave.".
              "Art.       174       (Contenuto      del      giornale
          nautico). - Nell'inventario  di  bordo  sono  descritti gli
          attrezzi  e  gli  altri  oggetti  di corredo e di armamento
          della nave.
              Sul  giornale  generale e di contabilita' sono annotate
          le  entrate  e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio,
          gli  adempimenti  prescritti  dalle leggi e dai regolamenti
          per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
          reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
          testamenti  ricevuti  nonche'  gli  atti e processi verbali
          compilati  dal  comandante nell'esercizio delle funzioni di
          ufficiale  di  stato  civile, le deliberazioni prese per la
          salvezza   della   nave   ed   in  genere  gli  avvenimenti
          straordinari  verificatisi  durante  il  viaggio,  le altre
          indicazioni previste dal regolamento.
              Sul  giornale  di  navigazione  sono  annotati la rotta
          seguita    e   il   cammino   percorso,   le   osservazioni
          meteoreologiche,  le  rilevazioni e le manovre relative, ed
          in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
              Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli
          sbarchi  delle  merci,  con  la  indicazione  della natura,
          qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
          marche  dei  colli,  della  rispettiva  collocazione  nelle
          stive,  della  data  e  del  luogo di carico e del luogo di
          destinazione,  del  nome  del  caricatore  e  di quello del
          destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
              Sul  giornale  di  pesca  sono  annotati la profondita'
          delle  acque  dove  si  effettua  la  pesca,  la  quantita'
          complessiva  del  pesce  pescato,  le specie di questo e la
          prevalenza   tra  le  medesime,  e  in  genere  ogni  altra
          indicazione relativa alla pesca.".
              "Art.    175   (Giornale   di   macchina   e   giornale
          radiotelegrafico). - Le    navi maggiori    a   propulsione
          meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.
              Le  navi  munite  di  impianto  radiotelegrafico devono
          essere provviste del giornale radiotelegrafico.".
              "Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori). - Le navi
          minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
          alle  dieci  tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
          venticinque,  in  ogni  altro caso, devono essere provvisti
          dell'inventario di bordo.
              Le  navi  e  i  galleggianti  della navigazione interna
          indicati   a   tal  fine  dal  regolamento,  devono  essere
          provvisti  dell'inventario; le navi, quando siano adibite a
          servizio  pubblico,  devono  inoltre  essere  provviste del
          giornale  di  bordo, formato con le modalita' stabilite dal
          regolamento.".
              "Art.   177   (Norme   per   la  tenuta  dei  libri  di
          bordo). - Le  norme per la vidimazione e la tenuta di libri
          di  bordo  e per le relative annotazioni sono stabilite dal
          regolamento.".
              "Art.  178  (Efficacia probatoria delle annotazioni sui
          documenti della nave). - Ferme per le rimanenti annotazioni
          sui  documenti  della  nave  le disposizioni degli articoli
          2700,  2702  del codice civile, le annotazioni sul giornale
          nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche
          a    favore   dell'armatore,   quando   sono   regolarmente
          effettuate;  fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma
          chi   vuol   trarne   vantaggio   non   puo'  scinderne  il
          contenuto.".
              "Art.   179   (Nota   di   informazioni   all'autorita'
          marittima). - All'arrivo  della nave in porto il comandante
          della  nave  deve  far  pervenire al comandante del porto o
          all'autorita'   consolare  una  comunicazione,  che  potra'
          essere  trasmessa  anche con mezzi elettronici, dalla quale
          risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il
          tonnellaggio  della nave, il nome dell'armatore e il nome e
          il   domicilio  del  raccomandatario,  la  quantita'  e  la
          qualita'    del   carico,   nonche'   l'indicazione   della
          sistemazione  a  bordo  di  eventuali  merci pericolose, il
          numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il
          numero  dei  passeggeri,  brevi indicazioni sul viaggio, la
          data  e  l'ora  di arrivo e la data e l'ora prevista per la
          partenza  della  nave,  il porto di provenienza e quello di
          prevista  destinazione,  la posizione della nave nel porto,
          nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni
          legislative o regolamentari o eventualmente determinati con
          decreto del Ministro della marina mercantile.
              Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della
          partenza  da  una  dichiarazione  del comandante della nave
          relativa  all'adempimento  di ogni obbligo di sicurezza, di
          polizia,  sanitario,  fiscale,  doganale  e contrattuale da
          consegnarsi,  o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla
          predetta autorita' marittima o consolare.
              Il  comandante  di una nave diretta in un porto estero,
          qualora  preveda  che la sosta della nave avvenga in ore di
          chiusura  del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a
          fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la
          comunicazione  di  cui  al  primo comma, limitatamente agli
          elementi  disponibili;  negli  stessi casi la dichiarazione
          integrativa  di  partenza  sara' resa in base a particolari
          disposizioni  impartite dal console. In caso di inesistenza
          di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere
          alle  comunicazioni  di  cui  sopra, del fatto dovra' darsi
          pronta  e  motivata notizia nella comunicazione da farsi al
          comandante   del   porto   o  all'autorita'  consolare  nel
          successivo porto di approdo.
              Il  Ministro  della marina mercantile puo', con proprio
          decreto,  stabilire  norme  speciali per le navi addette ai
          servizi  locali,  alla pesca, alla navigazione da diporto o
          di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite
          a servizi particolari.".
              "Art.   323   (Visita  medica). - L'arruolamento  degli
          iscritti  nelle  matricole della gente di mare, destinati a
          far   parte  dell'equipaggio,  deve,  nei  casi  e  con  le
          modalita'   prescritte   da  leggi  e  regolamenti,  essere
          preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita'
          della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve
          essere adibita.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori  agricoli,  singoli  o associati, iscritti nel
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art.  8  della legge
          29 dicembre  1993,  n  580, possono vendere direttamente al
          dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica, i
          prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive
          aziende,  osservate  le  disposizioni vigenti in materia di
          igiene e sanita'.
              2.  La  vendita  diretta dei prodotti agricoli in forma
          itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
          luogo  ove  ha  sede  l'azienda di produzione e puo' essere
          effettuata  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento della
          comunicazione.
              3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 2, oltre alle
          indicazioni     delle    generalita'    del    richiedente,
          dell'iscrizione  nel registro delle imprese e degli estremi
          di    ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere   la
          specificazione  dei  prodotti di cui s'intende praticare la
          vendita  e  delle modalita' con cui si intende effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico.
              4.   Qualora   si  intenda  esercitare  la  vendita  al
          dettaglio  non  in  forma itinerante su aree pubbliche o in
          locali  aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
          al  sindaco  del  comune  in  cui  si intende esercitare la
          vendita.  Per  la  vendita  al  dettaglio su aree pubbliche
          mediante  l'utilizzo  di un posteggio la comunicazione deve
          contenere   la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio
          medesimo,  ai  sensi  dell'art.  28 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114.
              5.  La presente disciplina si applica anche nel caso di
          vendita   di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di
          attivita'  di  manipolazione  o trasformazione dei prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa.
              6.   Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'   di   persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui
          amministratori  abbiano  riportato, nell'espletamento delle
          funzioni  connesse  alla  carica  ricoperta nella societa',
          condanne  con sentenza passata in giudicato, per delitti in
          materia  di  igiene e sanita' o di frode nella preparazione
          degli   alimenti  nel  quinquennio  precedenti'  all'inizio
          dell'esercizio  dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
          un  periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
          sentenza di condanna.
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto   legislativo   continuano   a  non  applicarsi  le
          disposizioni  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  114,  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 4,
          comma  2,  lettera  d), del medesimo decreto legislativo n.
          114 del 1998.
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
          milioni  per  gli  imprenditori individuali ovvero a lire 2
          miliardi  per le societa', si applicano le disposizioni del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 408 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 febbraio  1952,  n.  328,
          recante  "Regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione":
              "Art.  408 (Categorie di pesca). - La pesca costiera e'
          quella che si esercita nel mare territoriale.
              La  pesca  mediterranea  e'  quella che si esercita nel
          Mediterraneo   entro   gli  stretti  di  Gibilterra  e  dei
          Dardanelli e il Canale di Suez.
              La  pesca  oltre  gli stretti e' quella che si esercita
          fuori dei limiti di cui al comma precedente.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri":
              Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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