Legge Ordinaria n. 61 del 20/03/2003 G.U. n. 83 del 9 Aprile 2003
Contributo per lo svolgimento delle manifestazioni culturali congiunte con la Federazione russa e la Repubblica araba d' Egitto
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  In  esecuzione  delle  intese  intervenute  con  le  competenti
Autorita'  della  Federazione russa, il Ministero degli affari esteri
realizza,  nel  corso  degli  anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il
Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nell'ambito delle
rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' russe, una
mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel
corso dei secoli.
  2.  In  esecuzione  delle  intese  intervenute  con  le  competenti
Autorita'  della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari
esteri  realizza,  nel  corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il
Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nell'ambito delle
rispettive  competenze e in collaborazione con le Autorita' egiziane,
una  serie  di  manifestazioni  culturali  in  Italia  ed  in Egitto,
dedicate   alla   presentazione  delle  rispettive  culture  ed  alle
relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
  3.  La  realizzazione delle attivita' previste nei commi 1 e 2 puo'
avvenire  anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6
della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  del
          decreto   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n.
          401   (Riforma   degli   Istituti  italiani  di  cultura  e
          interventi  per  la promozione della cultura e della lingua
          italiane all'estero), e' il seguente:
              "Art.  6  (Partecipazione  dei  privati alla promozione
          della  cultura  e  della  lingua italiane all'estero). - 1.
          Associazioni,  fondazioni  e  privati possono presentare al
          Ministero   proposte   di  collaborazione  alle  iniziative
          pubbliche  realizzate  nel  perseguimento  delle  finalita'
          della presente legge.
              2.  Il  Ministero  puo', previa intesa con il Ministero
          del  tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui
          all'art.  4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al
          comma  1  del presente articolo, per la realizzazione delle
          attivita' contemplate dalla presente legge.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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