Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 91 del 17/04/2003 G.U. n. 96 del 26 Aprile 2003
Istituzione del Museo Nazionale della Shoah
Istituzione del Museo Nazionale della Shoah
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. E' istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto. 2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani; b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse; c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria. 3. Per le attivita' di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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