Legge Ordinaria n. 210 del 02/08/2004 G.U. n. 189 del 13 Agosto 2004
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
               (Delega al Governo per la tutela degli
                acquirenti di immobili da costruire).
   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, con l'osservanza dei
principi  e  criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  3, uno o piu'
decreti   legislativi   recanti  norme  per  la  tutela  dei  diritti
patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  per  i quali sia stato
richiesto  il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o
la  cui  costruzione  non  risulti essere ultimata versando in stadio
tale  da  non  consentire  ancora  il  rilascio  del  certificato  di
agibilita', anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le
disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.
   2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  i  Ministri  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
affinche'  su  di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data
di  trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  materia;  decorso  tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza   di   tale   parere.   Qualora   il  termine  previsto  per
l'espressione  del  parere  delle  Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centoventi giorni.
   4.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei  criteri  direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 2.
              - L'art.14   della   legge   23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti   legislativi). - 1.   I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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