Legge Ordinaria n. 215 del 20/07/2004 G.U. n. 193 del 18 Agosto 2004
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               ART. 1.
                (Ambito soggettivo di applicazione).

   1.  I  titolari  di  cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni,  si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli  interessi
pubblici  e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
   2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di cariche di
governo  si  intende  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, i
Ministri,  i  Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
   3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
adottano  disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 214
          del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
          esigenze  di  coordinamento  operativo  tra amministrazioni
          statali,   puo'   procedersi   alla  nomina  di  commissari
          straordinari  del  Governo,  ferme restando le attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge.
              2.  La  nomina  e'  disposta con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti  del  commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi e di
          personale.  L'incarico  e'  conferito per il tempo indicato
          nel   decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del
          conferimento  dell'incarico e' data immediata comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce  al  Parlamento  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri o un Ministro da lui delegato.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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