Legge Ordinaria n. 254 del 04/10/2004 G.U. n. 242 del 14 Ottobre 2004
Modifica all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative
in  materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Se  i  fatti  previsti  dagli articoli 459, 460 e 461 del codice
penale  si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto
corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si
applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo».
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 4 ottobre 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  33  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 marzo  1973, n. 156 (Approvazione del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni), cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art. 33. - Contraffazione di bolli, punzoni e relative
          impronte  ed  uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
          Tutela penale di francobolli di altri Stati.
            Le  disposizioni  degli  articoli 468, 469, 470 e 471 del
          codice  penale  si applicano anche ove si tratti di bolli o
          di  punzoni  delle  macchine affrancatrici e delle impronte
          relative.
              Agli  effetti  degli articoli 459 e seguenti del codice
          penale  i  francobolli  di  Stato  esteri sono equiparati a
          quelli italiani.
              Se  i  fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del
          codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma
          che  hanno  avuto  corso  legale,  emessi  sia  dallo Stato
          italiano   che  da  Stati  esteri,  si  applicano  le  pene
          stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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