Legge Ordinaria n. 311 del 30/12/2004 G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  2005,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato  in  termini  di  competenza  in  50.000
milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di  euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni  di  euro
per l'anno finanziario 2005. 
  2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in  24.500  milioni  di
euro, al netto di 3.572 milioni di  euro  per  l'anno  2006  e  3.176
milioni di euro per l'anno 2007, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2006  e  2007,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in  39.000  milioni  di
euro ed il livello massimo del ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni  di
euro. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le  maggiori  entrate
rispetto alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  sono
interamente  utilizzate  per  la  riduzione  del   saldo   netto   da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria  di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari   per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse  con
la  tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di   emergenza
economico-finanziaria  ovvero  riduzioni  della   pressione   fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati  nel  Documento
di programmazione economico-finanziaria. 
  5. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica stabiliti in sede di Unione  europea,  indicati  nel
Documento di programmazione economico-finanziaria  e  nelle  relative
note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato  alla
presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto  nazionale  di
statistica  (ISTAT)  con  proprio  provvedimento   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio  di  ogni  anno,  non  puo'
superare il limite del  2  per  cento  rispetto  alle  corrispondenti
previsioni aggiornate del  precedente  anno,  come  risultanti  dalla
Relazione previsionale e programmatica. 
  6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per  gli
organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura,
per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in  denaro
connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione  europea
a titolo di risorse proprie. 
  7. Le amministrazioni di cui al comma  5,  oltre  ad  applicare  le
specifiche  disposizioni  di  cui  ai  commi   successivi,   adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5. 
  8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio  dello  Stato  al
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi  da  5  a  7,  per  il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa
delle spese aventi impatto diretto sul  conto  economico  consolidato
delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli  di  cui  al  comma  6
nonche' quelli connessi ad accordi internazionali gia' ratificati,  a
limiti di impegno gia' attivati  e  a  rate  di  ammortamento  mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento  rispetto
alle corrispondenti  previsioni  iniziali  del  precedente  esercizio
ridotte  ai  sensi  del  decreto-legge  12  luglio  2004,   n.   168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,  n.  191,
intendendosi   corrispondentemente    rideterminate    le    relative
autorizzazioni  di  spesa  mediante  rimodulazione   nei   successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa  del  bilancio  dello
Stato  sono  conseguentemente   ridotte   secondo   quanto   previsto
nell'elenco 2 allegato alla  presente  legge.  Per  gli  stanziamenti
relativi ad oneri  di  personale  si  fa  riferimento  alla  dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa. 
  9. Per il  triennio  2005-2007,  le  riassegnazioni  di  entrate  e
l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e  d'ordine  e
per spese impreviste  non  possono  essere  superiori  a  quelli  del
precedente esercizio incrementati  del  2  per  cento.  Nei  casi  di
particolare necessita' e urgenza,  il  predetto  limite  puo'  essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 
  10. Le dotazioni indicate nella Tabella C  allegata  alla  presente
legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza  con  i
limiti di cui ai commi da 8 a 14. 
  11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali  dal  comma  42,  la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni  2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  esclusi  le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve
essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento  di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero  di  consulenze  a  soggetti
estranei all'amministrazione in  materie  e  per  oggetti  rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente,  deve  essere
adeguatamente motivato ed e' possibile  soltanto  nei  casi  previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso,
l'atto di affidamento di incarichi e consulenze  di  cui  al  secondo
periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento  di
incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. 
  12. Per ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007,  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno  2004,  come  rideterminata  ai  sensi  del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la  manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini  di  cui  al  primo
periodo,  le  medesime  pubbliche  amministrazioni  sono   tenute   a
trasmettere, entro il 31 marzo 2005,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto  a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata  trasmissione
della relazione nei termini suddetti,  le  pubbliche  amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di  cui
al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della
spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004. 
  13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze  delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni  di  cui  al
primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese  sostenute  da
specifiche amministrazioni. Contestualmente  alla  loro  adozione,  i
decreti di cui al primo periodo,  corredati  da  apposite  relazioni,
sono trasmessi alle Camere. 
  14. Entro il 30 giugno 2005,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo  stato  di
attuazione degli interventi di cui  ai  commi  12  e  13  in  cui  si
evidenzino i risultati  conseguiti  in  termini  di  riduzione  della
spesa. 
  15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli  obiettivi
di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di  intervento  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del presente comma, e' garantito  anche  mediante
la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari  negli
ammontari indicati: 
    a) strumenti di intervento finanziati con i  fondi  di  cui  agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive
modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi  di
cui alle lettere b) e c) del presente  comma  per  complessivi  1.850
milioni di euro; 
    b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero  delle
attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le  risorse
erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a); 
    c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti:  450
milioni di euro,  ivi  inclusi  gli  interventi  finanziati  con  gli
strumenti di cui alla lettera a). 
  16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  cui  al  comma
15, i soggetti che gestiscono le  risorse  ivi  indicate  trasmettono
trimestralmente  al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
Dipartimento per  le  politiche  di  sviluppo  e  di  coesione  e  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi. 
  17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti  di  cui  al
comma 15, pari a 7.900 milioni di euro,  al  fine  di  garantire  gli
obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero
territorio nazionale, di cui alla  revisione  di  meta'  periodo  del
Quadro   comunitario   di   sostegno   2000-2006   per   le   regioni
dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento  (CE)  n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti  settoriali  di
cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere  modificati  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione
all'andamento   dei   pagamenti.   Per   le   stesse   finalita'   le
amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare  al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della  spesa  ordinaria  in  conto
capitale. Le amministrazioni  centrali,  nell'esercizio  dei  diritti
dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a  prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta,  adottano  le  opportune
direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. 
  18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i  soggetti
titolari di conti correnti e di contabilita' speciali  aperti  presso
la Tesoreria  dello  Stato,  inseriti  nell'elenco  1  allegato  alla
presente legge, non possono effettuare  prelevamenti  dai  rispettivi
conti aperti presso la Tesoreria dello  Stato  superiori  all'importo
cumulativamente prelevato alla fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli  enti  previdenziali,
gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per i conti relativi  alle  funzioni  trasferite  a  seguito
della trasformazione della Cassa  depositi  e  prestiti  in  Spa,  le
agenzie fiscali di cui all'articolo 57  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del
regolamento di cui al  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti  riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti  intestati  ai  fondi  di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro  gestori,  i  conti  relativi  ad
interventi di emergenza, il conto  finalizzato  alla  ripetizione  di
titoli di spesa non andati a buon fine,  nonche'  i  conti  istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento. 
  19.  I  soggetti  interessati  possono  richiedere   al   Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al  comma  18
per effettive e motivate  esigenze.  L'accoglimento  della  richiesta
ovvero l'eventuale  diniego,  totale  o  parziale,  e'  disposto  con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di  spesa  riconosciute  in
deroga devono  essere  riassorbite;  nelle  more  del  riassorbimento
possono  essere  effettuate  solo  le  spese  previste  per  legge  o
derivanti da contratti perfezionati, nonche' le  spese  indifferibili
la cui mancata effettuazione comporta  un  danno.  I  prelievi  delle
amministrazioni   periferiche   dello   Stato   sono   regolati   con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,  continuano  ad  applicarsi  per  il  triennio
2005-2007. 
  21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province, i comuni con popolazione  superi  ore  a  3.000
abitanti, nonche' le comunita' montane, le  comunita'  isolane  e  le
unioni  di  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000   abitanti
concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22  a
53, che costituiscono principi fondamentali del  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
  22. Per gli stessi fini di cui al comma 21: 
    a) per l'anno 2005, il complesso delle  spese  correnti  e  delle
spese in conto capitale, determinato  ai  sensi  del  comma  24,  per
ciascuna provincia, per ciascun comune con  popolazione  superiore  a
3.000  abitanti,  per  ciascuna  comunita'  montana  con  popolazione
superiore  a  10.000  abitanti  non  puo'   essere   superiore   alla
corrispondente  spesa  annua  mediamente   sostenuta   nel   triennio
2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente  agli  enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa  corrente
media pro-capite inferiore a  quella  media  procapite  della  classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10  per  cento  per  i
restanti enti locali. Per le comunita' isolane e le unioni di  comuni
di  cui  al  comma  21  l'incremento  e'  dell'11,5  per  cento.  Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto  della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto  residui,  e  per
l'individuazione della popolazione, ai  fini  dell'appartenenza  alla
classe  demografica,  si  tiene  conto  della  popolazione  residente
calcolata secondo i criteri  previsti  dall'articolo  156  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' stabilita la spesa media  pro-capite  per  ciascuna  delle  classi
demografiche di seguito indicate: 
      1)  province  con  popolazione  fino  a  400.000   abitanti   e
superficie fino a 3.000 Kmq; 
      2)  province  con  popolazione  fino  a  400.000   abitanti   e
superficie superiore a 3.000 Kmq; 
      3) province con popolazione  superiore  a  400.000  abitanti  e
superficie fino a 3.000 Kmq; 
      4) province con popolazione  superiore  a  400.000  abitanti  e
superficie superiore a 3.000 Kmq; 
      5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 
      6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 
      7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 
      8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 
      9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 
      10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 
      11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 
      12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 
      13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 50.000 abitanti; 
      14)  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti; 
    b) per gli  anni  2006  e  2007  si  applica  la  percentuale  di
incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese  correnti  e  in
conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita'  agli
obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. 
  23. Per gli stessi fini di cui al comma 21,  per  l'anno  2005,  il
complesso delle spese correnti  e  delle  spese  in  conto  capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per  ciascuna  regione  a  statuto
ordinario non puo' essere superiore al  corrispondente  ammontare  di
spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per  cento.  Per  gli  anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2  per  cento
alle corrispondenti spese correnti e in  conto  capitale  determinate
per l'anno precedente in conformita'  agli  obiettivi  stabiliti  dai
commi da 21 a 53. 
  24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e'  calcolato,
sia per la gestione di competenza che  per  quella  di  cassa,  quale
somma tra le spese correnti e  quelle  in  conto  capitale  al  netto
delle: 
    a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina  di
settore; 
    b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate  dai
commi da 164 a 188; 
    c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni  azionarie
e di altre attivita' finanziarie,  dai  conferimenti  di  capitale  e
dalle concessioni di crediti; 
    d)  spese  per  trasferimenti  destinati   alle   amministrazioni
pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; 
    e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti  a
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; 
    f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle  sostenute  dai  comuni  per  il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di  dichiarazioni  di  stato  di
emergenza. 
  25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui  al
comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese  in  conto  capitale
derivanti  da  interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea,   ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. 
  26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi
22 e 23 solo per spese di investimento  e  nei  limiti  dei  proventi
derivanti da alienazione di  beni  immobili,  mobili,  nonche'  delle
erogazioni a  titolo  gratuito  e  liberalita'.  Le  regioni  possono
destinare le nuove entrate alla copertura degli  eventuali  disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitario. 
  27. Le spese in conto capitale degli enti locali  che  eccedono  il
limite di spesa stabilito  dai  commi  da  21  a  53  possono  essere
anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo e' dotato  per
l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte  dagli
enti locali entro  il  31  dicembre  2006  e  i  relativi  interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 6 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 288  del  12  dicembre  2003,  valutati  in  10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni
sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente  ai
soggetti beneficiari secondo  indicazioni  e  priorita'  fissate  dal
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi  e  prestiti
Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che  presentano  le  predette
caratteristiche e,  ove  ad  esse  connessi,  i  progetti  a  cui  si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento  e  le  coordinate  dei
soggetti beneficiari. 
  28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e  27,  al  fine  di
promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata  la  spesa  di  euro
201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di
euro 170.500.000 per l'anno 2007 per  la  concessione  di  contributi
statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare  l'ambiente
e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo  economico  e
sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi
realizzati dagli enti destinatari nei  rispettivi  territori  per  il
risanamento e il recupero dell'ambiente e  per  la  tutela  dei  beni
culturali. 
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio
decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi  di  cui
al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da  presentare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei  contributi
in favore degli enti destinatari. 
  30.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al patto di stabilita'  interno,  anche  secondo  i  criteri
adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 30.000 abitanti e le comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che  quella
di cassa, attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
decreto  del  predetto  Ministero,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT. 
  31. Le province e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti sono tenuti a predisporre entro  il  mese  di  febbraio  una
previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso
delle spese come definite  dal  comma  24  coerente  con  l'obiettivo
annuale, che comunicano: le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a  30.000  abitanti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze attraverso  il  sistema  web,  e  i  comuni  con  popolazione
superiore  a  5.000  e  fino  a  30.000  abitanti   alle   Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio.  Il  collegio  dei
revisori  dei  conti  dell'ente  locale  verifica,  entro   il   mese
successivo al trimestre di riferimento,  il  rispetto  dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in  caso  di
inadempienza, ne da' comunicazione  sia  all'ente  che  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  per  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  30.000  abitanti  attraverso  il  predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000  e  fino  a
30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a
5.000 abitanti e le comunita' montane  con  popolazione  superiore  a
10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione
di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato  competenti  per  territorio  provvede   il
revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato
rispetto dell'obiettivo trimestrale,  o  semestrale,  gli  enti  sono
tenuti nel trimestre, o nel semestre,  successivo  a  riassorbire  lo
scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi
del comma 24, nella misura necessaria a garantire  il  rientro  delle
spese  nei  limiti  stabiliti.   Restano   ferme   per   il   mancato
conseguimento degli obiettivi  annuali  le  disposizioni  recate  dai
commi 32, 33, 34 e 35. 
  32.    Per    gli    enti    locali,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  verifica  il
rispetto degli  obiettivi  annuali  del  patto,  sia  in  termini  di
competenza che di cassa,  e  in  caso  di  mancato  rispetto  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di  un  modello  e
con le modalita' che verranno  definiti  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  33. Gli enti locali che non  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del
patto di stabilita'  interno  stabiliti  per  l'anno  precedente  non
possono a decorrere dall'anno 2006: 
    a) effettuare spese per acquisto di  beni  e  servizi  in  misura
superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno  in  cui  si  e'
accertato  il  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno, ovvero, ove l'ente sia  risultato  sempre  inadempiente,  in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente  ridotta  del
10 per cento. Per gli enti locali soggetti  al  patto  di  stabilita'
interno dall'anno 2005 il limite e' commisurato,  in  sede  di  prima
applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003; 
    b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 
    c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. 
  34. La disposizione di cui al comma 33 si applica  anche  nel  2005
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non hanno  rispettato  gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2004. 
  35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere dagli  enti  di  cui  al  comma  21  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al  collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve  essere
acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento  agli  obiettivi  del
patto  di  stabilita'  interno  delle  province  e  dei  comuni   con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
  36. Gli enti di nuova istituzione  nell'anno  2005,  o  negli  anni
successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53  dall'anno
in cui e' disponibile  la  base  di  calcolo  su  cui  applicare  gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22. 
  37. Attraverso le loro associazioni, le province,  i  comuni  e  le
comunita' montane concorrono  al  monitoraggio  sull'andamento  delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse
anche all'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione  nazionale  comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica. 
  38. Per gli esercizi 2005,  2006  e  2007,  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il livello delle spese correnti e in  conto  capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 
  39. Per gli enti locali dei rispettivi  territori  provvedono  alle
finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e  province
autonome non provvedano  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  si
applicano,  per  gli  enti  locali  dei  rispettivi   territori,   le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 
  40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 
  41. Sono abrogate le disposizioni  recate  dall'articolo  29  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive   modificazioni,
limitatamente alle regole del patto di  stabilita'  interno  previsto
per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi. 
  42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o  di   ricerca,   ovvero   di   consulenze   a   soggetti   estranei
all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico
riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalita'
interne all'ente in  grado  di  assicurare  i  medesimi  servizi,  ad
esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.  In  ogni  caso  l'atto  di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al  primo  periodo  deve
essere  corredato  della   valutazione   dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere  trasmesso  alla
Corte dei conti. L'affidamento  di  incarichi  in  difformita'  dalle
previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano agli enti  con  popolazione  superiore  a
5.000 abitanti. 
  43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, possono essere  destinati  al  finanziamento  di
spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del  50
per cento per il 2006. 
  44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi  mutui"  sono  inserite  le
seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili  sul
mercato" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:
"12 per cento"; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis.  Le  disposizioni  del  comma   2   si   applicano,   ove
compatibili, alle altre forme  di  indebitamento  cui  l'ente  locale
acceda". 
  45. Gli enti che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  superino  il  limite  di  indebitamento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, come modificato dal  comma  44,  sono  tenuti  a
ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini: 
    a) un importo annuale degli interessi di cui al  citato  comma  1
dell'articolo 204 non  superiore  al  20  per  cento  entro  la  fine
dell'esercizio 2008; 
    b) un importo annuale degli interessi di cui al  citato  comma  1
dell'articolo 204 non  superiore  al  16  per  cento  entro  la  fine
dell'esercizio 2010; 
    c) un importo annuale degli interessi di cui al  citato  comma  1
dell'articolo 204 non  superiore  al  12  per  cento  entro  la  fine
dell'esercizio 2013. 
  46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "quattro anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni"; 
    b) al comma 4, le parole: "quattro anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni". 
  47. In vigenza  di  disposizioni  che  stabiliscono  un  regime  di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilita',  anche  intercompartimentale,
tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto
delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti  locali,
purche' abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per  l'anno
precedente. 
  48. In caso di mobilita' presso  altre  pubbliche  amministrazioni,
con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle  more  della  nuova
disciplina  contrattuale,  i   segretari   comunali   e   provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati,
analogamente a quanto previsto  per  i  segretari  appartenenti  alla
fascia C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista dal
sistema  di  classificazione  vigente  presso  l'amministrazione   di
destinazione, previa espressa  manifestazione  di  volonta'  in  tale
senso. 
  49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui  al  comma  48,  i
soggetti che  abbiano  prestato  servizio  effettivo  di  ruolo  come
segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che  si  siano
avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465,
sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma  96,  nei
ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ovvero   di   altre
amministrazioni in cui si riscontrano  carenze  di  organico,  previo
consenso  dell'interessato,  ai   sensi   ed   agli   effetti   delle
disposizioni in materia di mobilita' e delle condizioni del contratto
collettivo vigenti per la categoria. 
  50. All'articolo 10, comma 10, lettera  c),  del  decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000"  e  "lire  150.000"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  "euro  51,65"  e  "euro
516,46". 
  51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 e' con sentita la variazione  in
aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, non si siano avvalsi della  facolta'  di
aumentare la suddetta addizionale.  L'aumento  deve  comunque  essere
limitato entro la misura  complessiva  dello  0,1  per  cento.  Fermo
restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino  al  31
dicembre  2006  restano  sospesi  gli  effetti  degli  aumenti  delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma  1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  eventualmente
deliberati.  Gli  effetti  decorrono,  in  ogni  caso,  dal   periodo
d'imposta successivo alla predetta data. 
  52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo  12
dicembre 2003, n. 344, e' istituito per l'anno 2005, presso lo  stato
di previsione del Ministero dell'interno, il fondo  per  il  rimborso
agli enti locali delle minori entrate derivanti  dall'abolizione  del
credito d'imposta con una  dotazione  di  10  milioni  di  euro.  Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate
le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma
e per la ripartizione del fondo. 
  53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso. 
  54. Per l'anno 2005 e' istituito, presso il Ministero dell'interno,
con finalita' di riequilibrio  economico  e  sociale,  il  fondo  per
l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore  a  1.000
abitanti, sottodotati ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005. 
  55. Il fondo di cui al comma 54  e'  finalizzato,  oltre  a  quanto
previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio  insediativo,  quindi
all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di  attivita'
artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici  e  case
rurali per  finalita'  economiche  e  abitative,  al  recupero  degli
antichi mestieri. 
  56. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto
i  criteri  di  ripartizione  e  le  modalita'   per   l'accesso   ai
finanziamenti di cui ai commi 54 e 55. 
  57. Per il triennio 2005-2007,  gli  enti  indicati  nell'elenco  1
allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti  di  previdenza
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509,  e  successive
modificazioni,  e  10   febbraio   1996,   n.   103,   e   successive
modificazioni, delle  altre  associazioni  e  fondazioni  di  diritto
privato e degli enti del sistema Camerale, possono  incrementare  per
l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di  personale,  in
misura  non  superiore  all'ammontare  delle  spese  dell'anno   2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007  si  applica
la percentuale di incremento del  2  per  cento  alle  corrispondenti
spese determinate per l'anno precedente con i criteri  stabiliti  dal
presente comma. Per le spese di personale  si  applica  la  specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli  enti  locali  di  cui  ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale  di  cui
ai commi da 164 a 188, nonche' agli enti  indicati  nell'articolo  3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  si  applica  la
disciplina ivi prevista. 
  58. Con  riferimento  alla  perdita  di  gettito  realizzata  dalle
regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito
della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal  maggior
gettito delle tasse automobilistiche, come determinato  dall'articolo
17,  comma  22,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449,   viene
riconosciuto l'importo di euro 342,5 83  milioni.  Detto  importo  e'
ripartito tra le regioni entro il 30 aprile  2005,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti  soppressi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  18  febbraio
2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il
31 luglio 2005 ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  del  medesimo
decreto legislativo n. 56 del 2000, e  successive  modificazioni.  Il
decreto e' predisposto sulla base della  proposta  delle  regioni  da
presentare in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al
comma 58 si tiene altresi' conto  dei  trasferimenti  attribuiti  per
l'anno  2004  alle  regioni  a  statuto  ordinario  in   applicazione
dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.  Il  fondo  di
cui al citato articolo 70 e' soppresso. 
  60. Il Fondo di cui  all'articolo  52,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388,  eutilizzato  anche  per  l'esercizio  delle
funzioni conferite agli enti territoriali ai  sensi  dell'articolo  7
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  61. Salvo quanto disposto  nel  comma  175,  la  sospensione  degli
aumenti  delle  addizionali   all'imposta   sul   reddito   e   delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma  21,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' confermata sino al 31 dicembre 2005.  Resta
ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n.  350
del 2003 alle disposizioni regionali in materia di  IRAP  diverse  da
quelle   riguardanti   la   maggiorazione   dell'aliquota,   nonche',
unitamente al comma  23  del  medesimo  articolo,  alle  disposizioni
regionali in materia di tassa  automobilistica;  le  regioni  possono
modificare  tali  disposizioni  nei  soli  limiti  dei  poteri   loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed  in  conformita'
con essa. 
  62.  Sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata  realizzate  dalle
stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17,  comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  indicate,  solo  a  questo
fine, nella tabella di riparto approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sulla base  della  proposta  presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
compensazione sara' effettuata dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  in
quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005. 
  63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni  singolo  ente
locale  sono   determinati   in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della  riduzione  dei  trasferimenti
erariali   conseguente   alla   cessazione    dell'efficacia    delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro  260  milioni,  a  favore
degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo  3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e  141,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni  di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  1997,
n. 244. 
  65. Le disposizioni in materia di compartecipazione  provinciale  e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
gia' confermate per l'anno 2004  dall'articolo  2,  comma  18,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005. 
  66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno  facolta'
di utilizzare le entrate  derivanti  dal  plusvalore  realizzato  con
l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili,  per  il
rimborso della quota di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei
mutui. 
  67. In deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta  comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati  al  31
dicembre  2005,  limitatamente  alle  annualita'  d'imposta  2000   e
successive. 
  68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "h) contrazione di mutui  e  aperture  di  credito  non  previste
espressamente in atti fondamentali  del  consiglio  ed  emissioni  di
prestiti obbligazionari"; 
    b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono  sostituite
dalle seguenti: 
    "a) l'ammortamento non puo'  avere  durata  inferiore  ai  cinque
anni; 
     b) la decorrenza dell'ammortamento  deve  essere  fissata  al  1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'amportamento puo' essere  posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno  successivo  e,  per  i
contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'   essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno"; 
    c) dopo l'articolo 205 e' inserito il seguente: 
  "Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) -  1.  Gli  enti
locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel  rispetto
della disciplina di cui al presente articolo. 
   2. Le spese  per  investimenti  finanziate  con  il  contratto  di
apertura di credito si considerano impegnate all'atto  della  stipula
del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo  del  progetto  o
dei  progetti  definitivi  o  esecutivi  finanziati;  alla   chiusura
dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di  credito
costituiscono residui attivi. 
   3. Il ricorso alle  aperture  di  credito  e'  possibile  solo  se
sussistono le condizioni di cui all'articolo  203,  comma  1,  e  nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1,  calcolati  con
riferimento  all'importo   complessivo   dell'apertura   di   credito
stipulata. 
   4. L'utilizzo del  ricavato  dell'operazione  e'  sottoposto  alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. 
   5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di  nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni: 
     a) la  banca  e'  tenuta  ad  effettuare  erogazioni,  totali  o
parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di  volta
in  volta  inoltrate  dall'ente  e  previo  rilascio  da   parte   di
quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento  ai   sensi
dell'articolo  206.  L'erogazione   dell'intero   importo   messo   a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la  possibilita'
per l'ente locale  di  disciplinare  contrattualmente  le  condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale; 
     b) gli interessi sulle aperture di credito devono  riferirsi  ai
soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve  avere  una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o dal
1 luglio successivi alla data dell'erogazione; 
     c) le rate di ammortamento devono essere  comprensive,  sin  dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi; 
     d) unitamente  alla  prima  rata  di  ammortamento  delle  somme
erogate  devono  essere  corrisposti  gli  eventuali   interessi   di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi  decorrenti  dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino  alla  scadenza  della  prima
rata; 
     e) deve essere indicata la natura delle spese da  finanziare  e,
ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  o  dei  progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; 
     f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile
alle aperture  di  credito  i  cui  criteri  di  determinazione  sono
demandati ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
   6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della  legge
28 dicembre 2001, n.  448,  nei  termini  e  modalita'  previsti  dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli  per
la comunicazione  delle  caratteristiche  finanziarie  delle  singole
operazioni di apertura di credito  sono  pubblicati  in  allegato  al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5"; 
    d) all'articolo 207, dopo il comma 1, einserito il seguente: 
    "1-bis.  A  fronte  di  operazioni  di  emissione   di   prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da  piu'  enti  locali,  gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia  fideiussoria
riferita all'insieme delle  operazioni  stesse.  Contestualmente  gli
altri  enti  emittenti  rilasciano  garanzia  fideiussoria  a  favore
dell'ente capofila in relazione alla  quota  parte  dei  prestiti  di
propria  competenza.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4,  la
garanzia prestata dall'ente capofila  concorre  alla  formazione  del
limite  di  indebitamento  solo  per  la  quota  parte  dei  prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso". 
  69. Per la gestione del fondo di ammortamento  del  debito  di  cui
all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  non
si applica il principio di accentramento di ogni deposito  presso  il
tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  70. All'articolo  41,  comma  2,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre  mutui"
e le parole: "o dell'accensione". 
  71. Lo Stato, le regioni, le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e gli enti locali sono tenuti  a  provvedere,  se  consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri  di
ammortamento anche  parzialmente  a  carico  dello  Stato  in  titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla  rinegoziazione,  anche  con
altri istituti, dei  mutui  stessi,  in  presenza  di  condizioni  di
rifinanziamento che consentano una riduzione del  valore  finanziario
delle passivita' totali. Nel valutare la convenienza  dell'operazione
di rifinanziamento si dovra' tenere conto anche delle commissioni. In
caso di mutuo a tasso fisso, per  la  verifica  delle  condizioni  di
rifinanziamento, lo Stato o  l'ente  pubblico  interessato  osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorche' il tasso swap
con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore  al
tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. 
  72. Gli stanziamenti di bilancio  previsti  per  il  pagamento  dei
mutui con oneri integralmente o parzialmente  a  carico  dello  Stato
sono  proporzionalmente  adeguati  ai  nuovi  piani  di  ammortamento
conseguenti  alla  conclusione  delle  operazioni  di  conversione  o
rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71. 
  73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71  e  72
l'ente pubblico e' tenuto a  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dal
perfezionamento   delle   operazioni   di   cui    al    comma    71,
all'amministrazione statale interessata, la  relativa  documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso. 
  74. In  caso  di  nuove  emissioni  di  titoli  obbligazionari  con
rimborso  del  capitale  in  un'unica  soluzione  alla  scadenza,  e'
necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del  debito  o  conclusa  una  operazione  di  swap  per
l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo  2
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 1 dicembre 2003, n. 389. 
  75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per  il
rispetto  degli  obiettivi  adottati  con  l'adesione  al  patto   di
stabilita' e crescita le rate  di  ammortamento  dei  mutui  attivati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  dagli
enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo
Stato. 
  76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75  e  con  riferimento
agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui
e' iscritto nel bilancio  dell'amministrazione  pubblica  che  assume
l'obbligo di corrispondere le  rate  di  ammortamento  agli  istituti
finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad un'
amministrazione   pubblica   diversa.   L'amministrazione    pubblica
beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica
diversa,  iscrive  il  ricavato   del   mutuo   nelle   entrate   per
trasferimenti in conto capitale  con  vincolo  di  destinazione  agli
investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente  alla  stipula
dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia  all'amministrazione
pubblica  tenuta  al  pagamento  delle  rate  di  ammortamento   che,
unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede  all'iscrizione  del  corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine  di  consentire
la regolazione contabile dell'operazione. 
  77. Le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  ad  adeguarsi  alle
disposizioni di cui ai commi 75  e  76  con  riferimento  alle  nuove
operazioni finanziarie. 
  78. Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del
tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive
di sua competenza. 
  79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema
di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.  281,  il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  individua  con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei
comuni  e  tre  universita'  nei  quali   durante   l'anno   2005   i
trasferimenti statali e le entrate proprie  affluiscono  direttamente
ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo  che  per
la regione, viene effettuata assicurando  la  rappresentativita'  per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra  quelli  che
possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema  informativo
delle operazioni degli  enti  pubblici  (SIOPE)  istituito  ai  sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre  2002,  11.
289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili  sia
ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini  del  calcolo
dell'indebitamento netto. Con il predetto  decreto  vengono  altresi'
definiti i criteri, le modalita'  e  i  tempi  della  sperimentazione
relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione  ai  risultati
registrati la sperimentazione puo' essere  estesa,  nel  corso  dello
stesso anno 2005, ad altri enti. 
  80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di  tesoreria)  -  1.
Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo  consentano  il
servizio di tesoreria puo' essere gestito  con  modalita'  e  criteri
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e  di  riscossione
informatici,  in  luogo  di  quelli   cartacei,   le   cui   evidenze
informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa  la  resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226. 
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 puo' prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle  spese  possano
essere effettuati, oltre che per contanti  presso  gli  sportelli  di
tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi elettronici  di
incasso e di pagamento interbancari. 
3.  Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere   mediante   i   servizi
elettronici interbancari danno  luogo  al  rilascio  di  quietanza  o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il  debitore;  le  somme
rivenienti dai predetti incassi sono versate  alle  casse  dell'ente,
con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non  appena  si
rendono liquide ed esigibili  in  relazione  ai  servizi  elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione  di
tesoreria". 
  81.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  della   semplificazione
dell'attivita' amministrativa,  con  decreto  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Ministro   degli   affari   esteri   emana   disposizioni   per    la
semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero. 
  82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di  utilizzazione
illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le societa'  che
fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione
europea, anche sotto forma di  esenzioni,  incentivi  o  agevolazioni
fiscali,  in  materia  di  avviamento,  aggiornamento  e   formazione
professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi  contributivi  per
personale addetto all'attivita' produttiva, devono dotarsi  entro  il
31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento
idonee a prevenire il rischio del compimento  di  illeciti  nel  loro
interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti  dal
decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  predisposte  ovvero
verificate ed approvate dall'ente di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe,  predeterminate
e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
attribuite allo stesso ente  mediante  riassegnazione  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle  misure  indicate
al primo periodo viene data comunicazione al competente  comitato  di
coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle  rispettive
iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non
risultino  avere  adottato  le  citate  misure  organizzative  e   di
funzionamento.  L'agenzia  delle  entrate   comunica   con   evidenze
informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco  dei  soggetti
che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati,
per l'adozione  delle  conseguenti  iniziative.  Dall'attuazione  del
presente comma non possono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  83.   Al   fine   di   incentivare   il   passaggio   dal   sistema
contributivo-indennizzatorio per  danni  all'agricoltura  al  sistema
assicurativo  contro  i  danni,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo  29
marzo 2004, n. 102, Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori, e' ridotta di 50 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2005 e 2006  e  il  corrispondente  importo  e'  destinato  agli
interventi agevolativi  per  la  stipula  di  contratti  assicurativi
contro i danni in agricoltura alla produzione e  alle  strutture,  di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto  legislativo  29
marzo 2004, 11. 102, Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  incentivi
assicurativi. 
  84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Per  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  di   solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi destinato  agli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3,  lettera  a),  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni. Per  la  dotazione  finanziaria  del
Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -   interventi   indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
e c), si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  di  protezione
civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria". 
  85. Per gli stessi fini di cui al comma  83,  per  l'anno  2005  la
dotazione del Fondo per  la  riassicurazione  dei  rischi,  istituito
presso l'Istituto per studi,  ricerche  e  informazioni  sul  mercato
agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 50 milioni di euro, di  cui
5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli  interventi  di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualita'. 
  86. Per gli interventi previsti all'articolo  66,  comma  3,  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  la  dotazione  del   Fondo   di
investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  22
giugno 2004, n. 182, e' incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di
euro. 
  87.  Nell'ambito  del  Fondo  per  lo   sviluppo   dell'agricoltura
biologica e di qualita' di cui all'articolo 59,  comma  2-bis,  della
legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  e'
istituito un apposito capitolo per l'attuazione  del  Piano  d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno  2005,  a  valere,  per  la
somma  di  3  milioni  di   euro,   sulle   disponibilita'   di   cui
all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5,  comma  7,  della
legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate  all'apposita  unita'
previsionale di base. Le modalita' di spesa  inerenti  tale  capitolo
sono definite con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali da emanare entro  quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  88. Ai fini di quanto  disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo  3,  comma
46, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  a  carico  del  bilancio
statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno  2005  e
di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti  retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono  incrementate
di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159  milioni  di  euro  a
decorrere    dall'anno    2006,    con    specifica     destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro  per
il personale delle Forze armate e dei Corpi  di  polizia  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  90. Le somme di cui ai commi  88  e  89,  comprensive  degli  oneri
contributivi  ai  fini  previdenziali  e   dell'IRAP,   costituiscono
l'importo complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,
lettera  h),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. A decorrere dal 2005, e'  stanziata  la  somma  di  un
milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla
responsabilita' civile e amministrativa per gli eventi  dannosi,  non
dolosi, causati a  terzi  dal  personale  delle  Forze  armate  nello
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 
  91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione   statale   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del  medesimo  decreto  legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni  di  cui
ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo  previsti  dall'articolo  47,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  i  comitati  di  settore
provvedono  alla  quantificazione  delle  relative  risorse  e   alla
determinazione della  quota  da  destinare  all'incentivazione  della
produttivita', attenendosi, quale tetto  massimo  di  crescita  delle
retribuzioni,  ai   criteri   previsti   per   il   personale   delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88. 
  92. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  25  agosto  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225  del  24  settembre  2004,
concernente le piante organiche degli enti  di  ricerca,  si  intende
applicabile anche  all'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),  di  cui  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003. 
  93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato  anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  e  successive  modificazioni,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e  criteri
di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto  decreto  legislativo  e
all'articolo 34, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
apportando una riduzione non inferiore al 5  per  cento  della  spesa
complessiva relativa al numero dei  posti  in  organico  di  ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del  processo  di  innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le  amministrazioni  adottano  adeguate
misure di razionalizzazione e riorganizzazione  degli  uffici,  anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una  rapida  e
razionale riallocazione del  personale  ed  alla  ottimizzazione  dei
compiti direttamente connessi con le attivita'  istituzionali  e  dei
servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti  logistico-strumentali
e di supporto.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  a  tale
rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste  dai
rispettivi ordinamenti. Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo,  provvedono  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Per  le  amministrazioni  che  non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica e'  fissata  sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna  qualifica,  alla
data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni  e  agli
enti,  finche'  non  provvedono  alla  rideterminazione  del  proprio
organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di  cui  al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti  dalle
disposizioni del presente comma  e  dei  commi  da  94  a  106.  Sono
comunque fatte salve le  previsioni  di  cui  al  combinato  disposto
dell'articolo 3, commi 53, ultimo  periodo,  e  71,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto  alla
data del 30 novembre 2004,  le  mobilita'  che  l'amministrazione  di
destinazione abbia avviato alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e quelle  connesse  a  processi  di  trasformazione  o
soppressione  di   amministrazioni   pubbliche   ovvero   concernenti
personale in situazione di  eccedenza,  compresi  i  docenti  di  cui
all'articolo 35, comma 5, terzo  periodo,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le  disposizioni  di
cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  che  operano  le  riduzioni  delle  rispettive  dotazioni
organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98. 
  94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle  Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia,
al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai  magistrati
ordinari, amministrativi e contabili,  agli  avvocati  e  procuratori
dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi  consigli
e  federazioni,  alle  universita',  al  comparto  scuola   ed   alle
istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica   e
musicale. 
  95. Per gli anni 2005,  2006  e  2007  alle  amministrazioni  dello
Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  alle  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali di  cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, e' fatto  divieto  di  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo  indeterminato,  ad  eccezione  delle
assunzioni relative alle categorie protette. Il  divieto  si  applica
anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  Per  le  regioni,  le
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le  norme  speciali
concernenti le assunzioni di personale  contenute:  nell'articolo  3,
commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge  24
dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge  30  gennaio
2004, n. 24, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31  marzo
2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004,  n.
77, e nell'articolo 2, comma  2-ter,  del  decreto-legge  27  gennaio
2004, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  marzo
2004,  n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  connesse  con  la
professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  alla  legge  14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve  le
assunzioni autorizzate con decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, e  quelle  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non  ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore della presente  legge.  E'  consentito,  in
ogni  caso,  il  ricorso   alle   procedure   di   mobilita',   anche
intercompartimentale. 
  96.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di   servizio   di
particolare rilevanza ed urgenza, in deroga  al  divieto  di  cui  al
comma  95,  per  ciascuno  degli  anni  2005,   2006   e   2007,   le
amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di  un
contingente complessivo di  personale  corrispondente  ad  una  spesa
annua lorda pari a 120 milioni di  euro  a  regime.  A  tal  fine  e'
costituito un apposito fondo nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 40 milioni di euro per l'anno 2005,  a  160  milioni  di  euro  per
l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di  euro  in  ciascun
anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni  ad
assumere vengono concesse secondo le modalita'  di  cui  all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni. 
  97. Nell'ambito delle procedure  e  nei  limiti  di  autorizzazione
all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente  considerata  i
l'immissione in servizio: 
    a) del personale del settore della ricerca; 
    b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio
per almeno due  anni  in  posizione  di  comando  o  distacco  presso
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per  i  servizi
tecnici ai sensi dell'articolo  2,  comma  6,  del  decreto-legge  li
giugno 1998, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1998, n. 267; 
    c) per la copertura  delle  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli
ufficiali  giudiziari   Ci   e   nei   ruoli   dei   cancellieri   C1
dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori  e  degli  idonei  al
concorso  pubblico  per  la  copertura  di  443  posti  di  ufficiale
giudiziario  Ci,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4   serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; 
    d)  del  personale  del   Consiglio   per   la   ricerca   e   la
sperimentazione in agricoltura; 
    e) dei candidati a magistrato del Consiglio  di  Stato  risultati
idonei al concorso a  posti  di  consiglieri  di  Stato  che  abbiano
conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina
a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore  della  presente
legge; 
    f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  agenzie  fiscali   previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito
e curato dalla Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze  e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo  n.  165  del
2001. A tal fine e per le  ulteriori  finalita'  istituzionali  della
suddetta Scuola,  possono  essere  utilizzate  le  attivita'  di  cui
all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    g) del personale necessario  per  assicurare  il  rispetto  degli
impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato; 
    h) degli  addetti  alla  difesa  nazionale  e  dei  vincitori  di
concorsi banditi per le esigenze di personale civile  degli  arsenali
della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004. 
  98. Ai fini del concorso delle  autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo  tra
Governo,  regioni  e  autonomie  locali  da  concludere  in  sede  di
Conferenza unificata, per  le  amministrazioni  regionali,  gli  enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le  assunzioni
per il triennio 2005-2007,  previa  attivazione  delle  procedure  di
mobilita' e fatte salve le assunzioni del  personale  infermieristico
del  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   predette   misure   devono
garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione  di
economie di spesa lorde non inferiori  a  213  milioni  di  euro  per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni  di
euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2008 e, per gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  economie  di
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per  l'anno  2005,  a
579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno
2007 e a 949  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008.  Fino
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  presente   comma   trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le
province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato  rispetto.
I  singoli  enti  in  caso  di   assunzioni   di   personale   devono
autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni   del   patto   di
stabilita' interno per l'anno precedente  quello  nel  quale  vengono
disposte  le  assunzioni.  In  ogni  caso  sono  consentite,   previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali  il  cui  onere
sia coperto dai trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
assegnazione di unita' di personale.  Per  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuati
specifici indicatori di  equilibrio  economico-finanziario,  volti  a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui al presente comma. 
  99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da  93
a 107  si  applicano  anche  al  trattenimento  in  servizio  di  cui
all'articolo 1-quater del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.  A
tal fine, per il comparto scuola si applica la  specifica  disciplina
autorizzatoria delle assunzioni. 
  100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni  di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni  2005,
2006 e  2007  sono  soggette  a  limitazioni  delle  assunzioni  sono
prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione  del  regolamento
di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61,  terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 

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