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Legge Ordinaria n. 95 del 08/04/2004 G.U. n. 87 del 14 Aprile 2004
Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                               ART. 1.
1.  Dopo  l'articolo  18-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
"ART.  18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1.
Per  esigenze  attinenti le indagini o investigative o di prevenzione
dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto,
possono  essere  disposti,  nei  confronti  dei  singoli  detenuti  o
internati,  per  un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per
periodi non superiori a tre mesi:
a)  limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella
ricezione della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c)  il  controllo  del  contenuto  delle  buste  che  racchiudono  la
corrispondenza, senza lettura della medesima.
2.   Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano  qualora  la
corrispondenza  epistolare  o telegrafica sia indirizzata ai soggetti
indicati  nel  comma  5  dell'articolo  103  del  codice di procedura
penale,    all'autorita'   giudiziaria,   alle   autorita'   indicate
nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle
Rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  dello  Stato  di  cui gli
interessati   sono   cittadini   ed   agli  organismi  internazionali
amministrativi   o   giudiziari  preposti  alla  tutela  dei  diritti
dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
3.  I  provvedimenti  previsti  dal comma 1 sono adottati con decreto
motivato,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o su proposta del
direttore dell'istituto:
a)  nei  confronti  dei  condannati  e  degli  internati, nonche' nei
confronti  degli  imputati  dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza;
b)  nei  confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza
di  primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di
procedura  penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento
e' adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.
4.  L'autorita'  giudiziaria  indicata  nel  comma 3, nel disporre la
sottoposizione  della  corrispondenza  a  visto  di controllo, se non
ritiene  di  provvedere  direttamente,  puo' delegare il controllo al
direttore  o  ad  un  appartenente  all'amministrazione penitenziaria
designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorita' giudiziaria
indicata  nel  comma  3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non
debba  essere  consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la
stessa   sia   trattenuta.   Il   detenuto   e   l'internato  vengono
immediatamente informati.
6.  Contro  i  provvedimenti  previsti dal comma 1 e dal comma 5 puo'
essere  proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo
14-ter,  al  tribunale di sorveglianza, se il provvedimento e' emesso
dal   magistrato  di  sorveglianza,  ovvero,  negli  altri  casi,  al
tribunale  nel  cui  circondario  ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento.  Del  collegio  non  puo' fare parte il giudice che ha
emesso  il  provvedimento.  Per  quanto non diversamente disposto dal
presente  comma  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 666 del
codice di procedura penale.
7.  Nel  caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle
buste  che  racchiudono  la  corrispondenza avviene alla presenza del
detenuto o dell'internato".
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              -  La  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  reca: «Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure private e limitative della liberta».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 103 del
          codice di procedura penale:
              «5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione  relativa a
          conversazioni   o   comunicazioni   dei   difensori,  degli
          investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
          al  procedimento,  dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
          ne'   a  quelle  tra  i  medesimi  e  le  persone  da  loro
          assistite.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 35 della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354:
              «Art.  35  (Diritto  di  reclamo).  -  I detenuti e gli
          internati  possono  rivolgere  istanze  o  reclami  orali o
          scritti, anche in busta chiusa:
                1)   al   direttore   dell'istituto,   nonche'   agli
          ispettori,  al  direttore  generale  per  gli  istituti  di
          prevenzione  e  di  pena  e al Ministero per la grazia e la
          giustizia;
                2) al magistrato di sorveglianza;
                3)  alle  autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
          all'istituto;
                4) al presidente della giunta regionale;
                5) al Capo dello Stato.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  279 del codice di
          procedura penale:
              «Art.  279 (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione
          e  sulla  revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle
          loro  modalita' esecutive, provvede il giudice che procede.
          Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
          per le indagini preliminari.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 14-ter della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354:
              «Art.  14-ter  (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
          che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
          puo'  essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
          di   sorveglianza   nel   termine  di  dieci  giorni  dalla
          comunicazione  del provvedimento definitivo. Il reclamo non
          sospende l'esecuzione del provvedimento.
              2.  Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
          in  camera  di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
          del reclamo.
              3.  Il procedimento si svolge con la partecipazione del
          difensore   e   del  pubblico  ministero.  L'interessato  e
          l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
              4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
          disposizioni del capo II-bis del titolo II.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  666 del codice di
          procedura penale:
              «Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
          dell'interessato o del difensore.
              2.  Se la richiesta appare manifestamente infondata per
          difetto  delle  condizioni di legge ovvero costituisce mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito  il  pubblico  ministero, la dichiara inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
              3.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente  del collegio, designato il difensore di ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio e ne fa dare avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e del pubblico ministero. L'interessato che
          ne  fa  richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
          detenuto   o   internato   in   luogo   posto  fuori  della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza  dal  magistrato  di  sorveglianza  del luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
              5.  Il  giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti  i  documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contraddittorio.
              6.   Il   giudice   decide  con  ordinanza.  Questa  e'
          comunicata  o  notificata  senza  ritardo  alle  parti e ai
          difensori,  che possono proporre ricorso per cassazione. Si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni sulle
          impugnazioni  (c.p.p.  568)  e  quelle  sul procedimento in
          camera  di  consiglio  davanti  alla  Corte  di  cassazione
          (c.p.p. 611).
              7.  Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza
          (c.p.p.  588),  a  meno  che  il  giudice  che  l'ha emessa
          disponga diversamente.
              8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente, l'avviso
          previsto  dal  comma  3  e' notificato anche al tutore o al
          curatore;  se  l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il
          presidente  del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
          tutore   e   al   curatore  competono  gli  stessi  diritti
          dell'interessato.
              9.  Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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