Legge Ordinaria n. 175 del 17/08/2005 G.U. n. 204 del 2 Settembre 2005
Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  interventi  conservativi  e  di  restauro  sul  patrimonio
culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia
e'  autorizzata  la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
  2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare
entro  il  31  dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
sentito  il  parere dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane. In
sede  di  prima  applicazione, limitatamente alla somma stanziata per
l'anno  2005,  il  decreto  e'  adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  3.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 possono essere direttamente
effettuati   dall'Unione  delle  comunita'  ebraiche  italiane  e  da
soggetti  o  da  istituzioni  proprietari, possessori o detentori dei
beni,  ai  quali  le  relative  risorse  sono  assegnate  secondo  le
procedure   e   le  modalita'  per  l'erogazione  di  contributi  per
interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
1  milione  di  euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:

              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6  luglio  2002, n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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