Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 207 del 10/10/2005 G.U. n. 239 del 13 Ottobre 2005
Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all' estero
Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all' estero
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione della Croce d'onore 1. E' istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonche' per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4. 2. La Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente. 3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1. 4. La Croce d'onore e' attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione. 5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidita' permanente di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore e' attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito. 7. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto. 8. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005. 9. All'onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'art. 78 Cost.: «Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari». - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), e' il seguente: «Art. 5 (Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare). - 1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalita' previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita' riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidita' riportata comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego. 2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. 3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa. 4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta. 5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalita' organizzata dell'evento criminoso. 6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, e' definitivo. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalita' previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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