Legge Ordinaria n. 251 del 05/12/2005 G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2005
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
   "Art.  62-bis  - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice,
indipendentemente  dalle  circostanze previste nell'articolo 62, puo'
prendere  in  considerazione  altre  circostanze  diverse, qualora le
ritenga  tali  da  giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate  in  ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo,
come  una  sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o
piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
   Ai  fini  dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri  di  cui  all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo
comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione
ai  delitti  previsti  dall'articolo  407,  comma  2, lettera a), del
codice  di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
   2.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
   b)   al   secondo  comma,  le  parole:  "quattro"  e  "nove"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
   c)   al   quarto  comma,  le  parole:  "quattro"  e  "dieci"  sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: "sette" e "quindici" e
le  parole:  "cinque"  e "quindici" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
   3.  All'articolo  418,  primo comma, del codice penale, le parole:
"fino  a  due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro
anni".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo:
              -  La  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  reca:  (Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'.).
          Note all'art. 1:
              -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
          degli articoli 62 e 133 del codice penale:
              «Art.  62  (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
          il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
                1.  l'avere  agito  per  motivi di particolare valore
          morale o sociale;
                2.  l'aver reagito in stato di ira, determinato da un
          fatto ingiusto altrui;
                3.  l'avere  agito  per  suggestione  di una folla in
          tumulto,  quando  non si tratta di riunioni o assembramenti
          vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
          delinquente  o  contravventore  abituale o professionale, o
          delinquente per tendenza;
                4.  l'avere,  nei delitti contro il patrimonio, o che
          comunque  offendono  il  patrimonio, cagionato alla persona
          offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
          ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
          agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
          di  speciale  tenuita',  quando  anche  l'evento  dannoso e
          pericoloso sia di speciale tenuita';
                5.  l'essere concorso a determinare l'evento, insieme
          con  l'azione  o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
          della persona offesa;
                6.  l'avere, prima del giudizio, riparato interamente
          il  danno,  mediante il risarcimento di esso, e, quando sia
          possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
          giudizio  e  fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
          dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
          elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
          reato.».
              «Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti
          della  pena).  -  Nell'esercizio  del  potere discrezionale
          indicato  nell'articolo  precedente,  il giudice deve tener
          conto della gravita' del reato, desunta:
                1.   dalla   natura,   dalla   specie,   dai   mezzi,
          dall'oggetto,   dal  tempo,  dal  luogo  e  da  ogni  altra
          modalita' dell'azione;
                2.  dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
          alla persona offesa dal reato;
                3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
              Il  giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
          a delinquere del colpevole, desunta:
                1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
                2.  dai  precedenti penali e giudiziari e, in genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
                3.  dalla  condotta  contemporanea  o  susseguente al
          reato;
                4.  dalle condizioni di vita individuale, familiare e
          sociale del reo.».
              - Per il testo dell'art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della
          legge qui pubblicata.
              -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
          dell'art. 407 del codice di procedura penale:
              «Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto all'art. 393,
          comma 4,  la  durata  delle  indagini  preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
                  2)   delitti   consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575,  628,  terzo comma, 629, secondo comma, e 630
          dello stesso codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli 270,  terzo  comma  e 306,
          secondo comma, del codice penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli articoli 600,
          600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
          ipotesi  aggravate  previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero;
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 416-bis del codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   416-bis   (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da cinque a dieci anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da sette a dodici anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  sette a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei casi
          previsti dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
          localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 418 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  418  (Assistenza  agli  associati).  - Chiunque,
          fuori  dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
          da'   rifugio  o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi  di
          trasporto,   strumenti  di  comunicazione  a  taluna  delle
          persone  che  partecipano all'associazione e' punito con la
          reclusione da due a quattro anni.
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuamente.
              Non  e'  punibile chi commette il fatto in favore di un
          prossimo congiunto.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)