Legge Ordinaria n. 69 del 22/04/2005 G.U. n. 98 del 29 Aprile 2005
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.
             (Disposizioni di principio e definizioni).

   1.   La   presente   legge  attua,  nell'ordinamento  interno,  le
disposizioni  della  decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato  d'arresto  europeo  e  alle  procedure di consegna tra Stati
membri  dell'Unione  europea  nei limiti in cui tali disposizioni non
sono   incompatibili   con   i   principi   supremi  dell'ordinamento
costituzionale  in  tema  di diritti fondamentali, nonche' in tema di
diritti di liberta' e del giusto processo.
   2.  Il  mandato  d'arresto  europeo  e'  una decisione giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato  membro  di emissione", in vista dell'arresto e della consegna
da  parte  di  un  altro  Stato  membro, di seguito denominato "Stato
membro  di  esecuzione",  di  una  persona, al fine dell'esercizio di
azioni  giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
   3.  L'Italia  dara'  esecuzione  al mandato d'arresto europeo alle
condizioni  e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre
che  il  provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che
la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
   4.    Le   disposizioni   della   presente   legge   costituiscono
un'attuazione   dell'azione   comune   in   materia  di  cooperazione
giudiziaria  penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere
a)  e  b),  e  34,  paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione
europea, e successive modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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