Legge Ordinaria n. 91 del 17/05/2005 G.U. n. 127 del 3 Giugno 2005
Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Al  fine  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari  esistenti
all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA),
e' autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di
cooperazione   tecnica  (FCT)  dell'Agenzia  di  euro  3.600.000  per
ciascuno  degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.   Per   gli  anni  successivi  al  2007  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 maggio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera d), della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          cosi' come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25
          giugno  1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
          contabile), e' il seguente:
              «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti finanziari con decorrenza da primo anno considerato
          nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-c) (Omissis);
                d)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e)-i-quater) (Omissis)».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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