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Legge Ordinaria n. 55 del 14/02/2006 G.U. n. 50 del 1 Marzo 2006
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  primo  periodo  dell'articolo  458  del  codice civile sono
premesse  le  seguenti  parole:  «Fatto  salvo  quanto disposto dagli
articoli 768-bis e seguenti,».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2,  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 458 del codice civile
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  458 (Divieto di patti successori). - Fatto salvo
          quanto  disposto  dagli  articoli  768-bis,  e seguenti, e'
          nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
          successione.  E'  del pari nullo ogni atto col quale taluno
          dispone  dei  diritti  che  gli  possono  spettare  su  una
          successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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