Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 95 del 20/02/2006 G.U. n. 63 del 16 Marzo 2006
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo». 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». 3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156, cosi' come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere dal 1° maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.». «Art. 3 (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione). - L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'art. 1 e' effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi' composta: dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo; da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro; da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno. I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)