Legge Ordinaria n. 95 del 20/02/2006 G.U. n. 63 del 16 Marzo 2006
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  In  tutte  le  disposizioni  legislative  vigenti,  il  termine
«sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo».
  2.  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e' sostituito dal seguente:
  «Agli  effetti  della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale  dell'udito  affetto  da  sordita'  congenita  o acquisita
durante  l'eta'  evolutiva  che  gli  abbia  compromesso  il  normale
apprendimento  del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura  esclusivamente  psichica  o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio».
  3.  Al  primo  comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.
381,  le  parole:  «L'accertamento  del sordomutismo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «L'accertamento  della  condizione  di  sordo  come
definita dal secondo comma dell'articolo 1».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26
          maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
          Stato  a  favore  dell'Ente  nazionale  per la protezione e
          l'assistenza  ai  sordomuti  e delle misure dell'assegno di
          assistenza   ai   sordomuti),   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156, cosi' come modificati
          dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.  1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere
          dal  1° maggio  1969  e'  concesso  ai  sordomuti  di  eta'
          superiore  agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di
          lire 12.000.
              Agli effetti della presente legge si considera sordo il
          minorato   sensoriale   dell'udito   affetto   da  sordita'
          congenita  o  acquisita  durante  l'eta'  evolutiva che gli
          abbia  compromesso  il normale apprendimento del linguaggio
          parlato,   purche'   la   sordita'   non   sia   di  natura
          esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
          lavoro o di servizio.
              L'assegno  e' corrisposto nella misura del 50 per cento
          a  coloro  che  siano ricoverati in istituti che provvedono
          alla loro assistenza.
              Con  la  mensilita'  relativa  al  mese  di dicembre e'
          concesso  un  tredicesimo  assegno  di  lire  12.000 che e'
          frazionabile   in  relazione  alle  mensilita'  corrisposte
          nell'anno.».
              «Art.  3 (Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria
          provinciale  - Presentazione delle domande di concessione).
          -  L'accertamento  della  condizione di sordo come definita
          dal   secondo   comma   dell'art.  1  e'  effettuato  dalla
          commissione  sanitaria  provinciale  presso  l'ufficio  del
          medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi'
          composta:
                dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua
          sostituzione,  puo'  designare, con funzioni di presidente,
          un  funzionario  medico dell'ufficio del medico provinciale
          stesso   o   un  ufficiale  sanitario  o  un  altro  medico
          dell'ufficio  comunale  di igiene. Il medico provinciale e'
          tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli
          faccia  parte  della commissione sanitaria regionale di cui
          all'articolo successivo;
                da  un  medico  specialista  in  otorinolaringoiatria
          designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
                da  un  medico  designato  dalla  sezione provinciale
          dell'Ente  nazionale  per  la protezione e l'assistenza dei
          sordomuti.
              Le   funzioni  di  segretario  della  commissione  sono
          esercitate,  su  designazione del medico provinciale, da un
          funzionario  della  carriera  direttiva-amministrativa  del
          Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno.
              I  sordomuti,  per  ottenere  il  riconoscimento  della
          menomazione  a  tutti  gli  effetti  giuridici  e l'assegno
          mensile  di  assistenza,  debbono  presentare  domanda alla
          commissione prevista nel primo comma.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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