Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 106 del 19/07/2007 G.U. n. 171 del 25 Luglio 2007
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarita' e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3. 2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi: a) riconoscimento del carattere sociale dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; b) riconoscimento della specificita' del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000; c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarita' del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione; d) riconoscimento della titolarita' esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva; e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonche' ad agevolare la fruibilita' di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilita' di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari; f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1; g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti; h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualita' generale del sistema; i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1. 3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti criteri: a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in piu' pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva; b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parita' di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a cio' autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi; c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonche' limitate deroghe da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva; d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalita' che assicurino la presenza di piu' operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non e' in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonche' di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza; e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2; f) previsione delle modalita' di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la societa', nonche' di tutte le emittenti locali; g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza; h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti; i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le societa' partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonche' l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le societa' partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualita' generale del sistema; l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualita' generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonche' al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalita' di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attivita' sportive e ricreative nelle scuole e nelle universita'; m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze; n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note alla legge recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' il seguente: «Art. 2 (Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo). - 1. Ciascuna societa' di calcio di serie A e di serie B e' titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. E' fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, piu' di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo' essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, puo' derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarita' degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessita' di assicurare l'effettiva concorrenzialita' dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorita' deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Se applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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