Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 13 del 06/02/2007 G.U. n. 40 del 17 Febbraio 2007 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  termine  per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
presente comma e' ridotto a sei mesi.
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive   comprese   nell'elenco   di  cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti  dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi   parlamentari.   Decorsi   quaranta   giorni  dalla  data  di
trasmissione,  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano  nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza dei termini
previsti  ai  commi  1  o  5  o  successivamente,  questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e'
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle
Commissioni  competenti  per  i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si
applica  in  ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione  delle  direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  7  settembre  2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18
luglio  2005;  2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE  della  Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del
28  novembre  2005;  2005/85/CE  del  Consiglio, del 1 dicembre 2005;
2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2005;  2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
   5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative  e  correttive  dei decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
   6.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  adottati  per  il recepimento di
direttive  per  le  quali  la Commissione europea si sia riservata di
adottare  disposizioni  di  attuazione,  il  Governo  e' autorizzato,
qualora  tali  disposizioni  siano  state  effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e
11  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e con le procedure ivi
previste.
   7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
   8.  Il  Ministro  per  le politiche europee, nel caso in cui una o
piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non risultino ancora esercitate
decorsi  quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione,  trasmette  alla  Camera  dei  deputati e al Senato della
Repubblica  una  relazione  che  da'  conto  dei  motivi  addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione  del  ritardo.  Il  Ministro per le politiche europee
ogni  sei  mesi  informa  altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro
competenza.
   9.   Il   Governo,   quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B,
ritrasmette  con  le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
trenta  giorni  dalla  data  di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio».
              «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
              (Omissis).
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».
              -  Il  testo  dell'art.  81  della  Costituzione  cosi'
          recita:
              «Art.  81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
              Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
              -  Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. n. L 191 del 22 luglio 2005.
              -  La direttiva 2005/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 255 del 30 settembre 2005.
              -  La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 195 del 27 luglio 2005.
              -  La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 310 del 25 novembre 2005.
              -  Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. n. L 256 del 1° ottobre 2005.
              -  La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 310 del 25 novembre 2005.
              -  La direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 289 del 3 novembre 2005.
              -  La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 312 del 29 novembre 2005.
              -  La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 326 del 13 dicembre 2005.
              -  La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 10 del 14 gennaio 2006.
              -  La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 204 del 26 luglio 2006.
              -  Il  testo  dell'art. 17, comma 1, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita:
              «Art.  17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  (abrogata)».
              - Si  riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16, comma
          3,  della  legge  4 febbraio  2005,  n. 11, recante: «Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo dell'Unione europea sulle procedure di esecuzione
          degli obblighi comunitari».
              «Art.  9  (Contenuti  della legge comunitaria). - 1. Il
          periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
          all'ordinamento   comunitario  e'  assicurato  dalla  legge
          comunitaria annuale, che reca:
                a) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
          disposizioni  statali vigenti in contrasto con gli obblighi
          indicati all'art. 1;
                b) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali  vigenti  oggetto  di  procedure  di
          infrazione   avviate   dalla  commissione  delle  Comunita'
          europee nei confronti della Repubblica italiana;
                c) disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione  o
          assicurare  l'applicazione degli atti del consiglio o della
          commissione  delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
          e c),   del   comma 2,   dell'art.  1,  anche  mediante  il
          conferimento al Governo di delega legislativa;
                d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
          in  via  regolamentare  le  direttive, sulla base di quanto
          previsto dall'art. 11;
                e) disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea;
                f) disposizioni    che    individuano    i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province   autonome   esercitano   la   propria  competenza
          normativa  per  dare attuazione o assicurare l'applicazione
          di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
          comma, della Costituzione;
                g) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          conferiscono  delega al Governo per l'emanazione di decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni  comunitarie  recepite  dalle  regioni e dalle
          province autonome;
                h) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 16, comma 3.
              2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
          legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
          carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
          determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
          predeterminate e pubbliche.».
              «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
          amministrativa).  -  1. Nelle  materie di cui all'art. 117,
          secondo  comma,  della  Costituzione, gia' disciplinate con
          legge,  ma  non  coperte  da  riserva assoluta di legge, le
          direttive  possono  essere  attuate mediante regolamento se
          cosi'  dispone  la  legge  comunitaria. Il Governo presenta
          alle  Camere,  in allegato al disegno di legge comunitaria,
          un  elenco  delle  direttive  per  l'attuazione delle quali
          chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
          d).
              2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono adottati ai
          sensi  dell'art.  17,  commi  1  e 2, della legge 23 agosto
          1988,  n  400,  e successive modificazioni, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
          politiche   comunitarie   e  del  Ministro  con  competenza
          istituzionale  prevalente  per  la materia, di concerto con
          gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
          e'  acquisito  il  parere  del Consiglio di Stato, che deve
          esprimersi  entro  quarantacinque  giorni  dalla richiesta.
          Sugli  schemi di regolamento e' altresi acquisito, se cosi'
          dispone  la  legge  comunitaria,  il  parere dei competenti
          organi  parlamentari,  ai  quali  gli schemi di regolamento
          sono  trasmessi  con  apposite relazioni cui e' allegato il
          parere  del  Consiglio  di  Stato  e che si esprimono entro
          quaranta   giorni  dall'assegnazione.  Decorsi  i  predetti
          termini,  i  regolamenti  sono emanati anche in mancanza di
          detti pareri.
              3.  I  regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
          seguenti  norme generali, nel rispetto dei principi e delle
          disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
                a)   individuazione  della  responsabilita'  e  delle
          funzioni  attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
          principio di sussidiarieta';
                b)  esercizio  dei controlli da parte degli organismi
          gia'   operanti   nel   settore  e  secondo  modalita'  che
          assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
                c)  esercizio  delle opzioni previste dalle direttive
          in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
          e locali e alla normativa di settore;
                d)  fissazione  di  termini e procedure, nel rispetto
          dei  principi  di  cui all'art. 20, comma 5, della legge 15
          marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
              4.  I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
          delle  eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
          intervenute sino al momento della loro adozione.
              5.  Nelle  materie  di cui all'art. 117, secondo comma,
          della  Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o da
          regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, commi 1 e 2,
          della   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni,  e  non  coperte  da  riserva  di  legge, le
          direttive    possono   essere   attuate   con   regolamento
          ministeriale  o  interministeriale,  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, o con atto
          amministrativo   generale   da   parte   del  Ministro  con
          competenza  prevalente  per la materia, di concerto con gli
          altri  Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
          attuate   le  successive  modifiche  e  integrazioni  delle
          direttive.
              6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
          in  ordine  alle  modalita' della loro attuazione, la legge
          comunitaria  o  altra  legge dello Stato detta i principi e
          criteri  direttivi.  Con  legge  sono  dettate, inoltre, le
          disposizioni  necessarie  per  introdurre sanzioni penali o
          amministrative  o  individuare  le  autorita' pubbliche cui
          affidare     le     funzioni     amministrative    inerenti
          all'applicazione della nuova disciplina.
              7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
          dell'art.  9,  comma  1, lettera c), ove l'attuazione delle
          direttive comporti:
                a) l'istituzione   di   nuovi   organi   o  strutture
          amministrative;
                b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte   delle   regioni   e   delle   province   autonome).
              (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:      «Le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  nelle materie di loro competenza, partecipano
          alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

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