Legge Ordinaria n. 17 del 26/02/2007 G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2007 (suppl.ord.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di
termini  previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1,
della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per  l'adozione di decreti
legislativi  integrativi  e correttivi del decreto legislativo di cui
all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno.
    3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007,
uno   o  piu'  decreti  legislativi  recanti  ulteriori  disposizioni
occorrenti  per  l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai
principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina,  fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo
addizionale  del  12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28
marzo 2001, n. 145.
    4.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 26 febbraio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 

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