Legge Ordinaria n. 216 del 06/11/2007 G.U. n. 269 del 19 Novembre 2007
Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 2006
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                            (Rendiconti).

1. Il  rendiconto  generale  dell'Amministrazione  dello  Stato  e  i
rendiconti   delle  Amministrazioni  e  delle  Aziende  autonome  per
l'esercizio  2006  sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti
articoli.
 
            Avvertenza:
                Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
                - Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
                «Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
          Nello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, e'
          istituito,  nella  parte corrente, un «Fondo di riserva per
          le   spese   impreviste»,  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
                Il  trasferimento  di  somme  dal predetto fondo e la
          loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio
          hanno   luogo   mediante   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica   su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  e  riguardano sia le
          dotazioni  di  competenza  che quelle di cassa dei capitoli
          interessati.
                Allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  un  elenco  da  approvarsi,  con
          apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
          bilancio,  delle  spese  per  le  quali puo' esercitarsi la
          facolta' di cui al comma precedente.
                Alla  legge  di  approvazione del rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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