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Legge Ordinaria n. 247 del 24/12/2007 G.U. n. 301 del 29 Dicembre 2007
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l' equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La  Tabella  A  allegata  alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
sostituita  dalle  Tabelle  A  e  B  contenute  nell'Allegato  1 alla
presente legge.
  2.  All'articolo  1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
   1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
     "a)  il  diritto  per  l'accesso al trattamento pensionistico di
     anzianita'  per  i  lavoratori  dipendenti  e  autonomi iscritti
     all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle forme di essa
     sostitutive   ed   esclusive  si  consegue,  fermo  restando  il
     requisito   di   anzianita'   contributiva   non   inferiore   a
     trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei  requisiti  di eta'
     anagrafica  indicati,  per  il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30
     giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per
     il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianita'
     contributiva  non  inferiore  a trentacinque anni, dei requisiti
     indicati  nella  Tabella  B  allegata  alla  presente  legge. Il
     diritto   al   pensionamento   si   consegue,  indipendentemente
     dall'eta',   in   presenza   di   un   requisito  di  anzianita'
     contributiva non inferiore a quaranta anni";
   2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
     "2)  con  un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
     anni,   al  raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica
     indicati,  per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009,
     nella  Tabella  A allegata alla presente legge e, per il periodo
     successivo,   fermo   restando   il   requisito   di  anzianita'
     contributiva  non  inferiore  a trentacinque anni, dei requisiti
     indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";
   3)  l'ultimo  periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
   "Per  il  personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,  ai fini
   dell'accesso  al  trattamento pensionistico, che la cessazione dal
   servizio  ha  effetto  dalla data di inizio dell'anno scolastico e
   accademico,   con   decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo
   trattamento   economico  nel  caso  di  prevista  maturazione  dei
   requisiti  entro  il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento
   per  l'anno  2009  i  requisiti  previsti  per  il  primo semestre
   dell'anno";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
     "7. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
        sociale,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
        finanze,  da  emanarsi  entro  il 31 dicembre dell'anno 2012,
        puo'   essere  stabilito  il  differimento  della  decorrenza
        dell'incremento  dei  requisiti di somma di eta' anagrafica e
        anzianita'  contributiva e di eta' anagrafica minima indicato
        dal  2013  nella  Tabella  B  allegata  alla  presente legge,
        qualora,  sulla  base  di  specifica verifica da effettuarsi,
        entro   il   30  settembre  2012,  sugli  effetti  finanziari
        derivanti   dalle  modifiche  dei  requisiti  di  accesso  al
        pensionamento  anticipato,  risultasse che gli stessi effetti
        finanziari  conseguenti  dall'applicazione  della  Tabella  B
        siano  tali  da assicurare quelli programmati con riferimento
        ai  requisiti  di  accesso al pensionamento indicati a regime
        dal 2013 nella medesima Tabella B";
c) al  comma  8,  le  parole:  "1°  marzo 2004" sono sostituite dalle
   seguenti: "20 luglio 2007";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
   "18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
   vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
   continuano   ad   applicarsi,  nei  limiti  del  numero  di  5.000
   lavoratori  beneficiari,  ai  lavoratori collocati in mobilita' ai
   sensi  degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
   successive   modificazioni,   sulla   base  di  accordi  sindacali
   stipulati   anteriormente  al  15  luglio  2007,  che  maturano  i
   requisiti  per  il pensionamento di anzianita' entro il periodo di
   fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui all'articolo 7,
   commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
   1)  le  parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle
   seguenti: "15.000 domande di pensione";
   2)  le  parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi,  al  fine  di  concedere  ai  lavoratori  dipendenti che
maturano  i  requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1°  gennaio  2008  impegnati  in  particolari  lavori  o attivita' la
possibilita'  di  conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato   con   requisiti  inferiori  a  quelli  previsti  per  la
generalita'  dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione  di  un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni
   e,  in  ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando
   il  requisito  minimo  di  anzianita' contributiva di 35 anni e il
   regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
   all'articolo  1,  comma  6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
   2004, n. 243;
b) i  lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti
   di  cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del
   lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, della
   sanita'  e  per  la  funzione  pubblica;  ovvero  siano lavoratori
   dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile
   2003,  n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva
   lettera  c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato,
   una   permanenza   minima   nel  periodo  notturno;  ovvero  siano
   lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno
   di  un  processo  produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo
   collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
   mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita'
   caratterizzate  dalla  ripetizione  costante  dello  stesso  ciclo
   lavorativo  su  parti  staccate  di  un  prodotto  finale,  che si
   spostano   a   flusso  continuo  o  a  scatti  con  cadenze  brevi
   determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
   esclusione  degli  addetti  a  lavorazioni  collaterali a linee di
   produzione,  alla  manutenzione,  al  rifornimento  materiali e al
   controllo  di qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
   adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i  lavoratori  che  al  momento del pensionamento di anzianita' si
   trovano  nelle  condizioni  di  cui  alla  lettera b) devono avere
   svolto nelle attivita' di cui alla lettera medesima:
   1)  nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli
   ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
   2)  a  regime,  un  periodo  pari  almeno  alla  meta'  della vita
   lavorativa;
d) stabilire  la documentazione e gli elementi di prova in data certa
   attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche
   con   riferimento  alla  dimensione  e  all'assetto  organizzativo
   dell'azienda,  richiesti  dal  presente  comma,  e disciplinare il
   relativo   procedimento  accertativo,  anche  attraverso  verifica
   ispettiva;
e) prevedere  sanzioni  amministrative  in misura non inferiore a 500
   euro  e  non  superiore  a  2.000 euro e altre misure di carattere
   sanzionatorio  nel caso di omissione da parte del datore di lavoro
   degli  adempimenti  relativi  agli  obblighi  di  comunicazione ai
   competenti    uffici    dell'Amministrazione    dell'articolazione
   dell'attivita'  produttiva  ovvero dell'organizzazione dell'orario
   di  lavoro  aventi  le  caratteristiche  di  cui  alla lettera b),
   relativamente,  rispettivamente,  alla cosiddetta "linea catena" e
   al  lavoro  notturno;  prevedere,  altresi', fermo restando quanto
   previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi
   di  reato  previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non
   veritiere,  anche  relativamente  ai presupposti del conseguimento
   dei  benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme
   indebitamente corrisposte;
f) assicurare,  nella  specificazione  dei criteri per la concessione
   dei  benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie
   di  un  apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e'
   di  83  milioni  di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312
   milioni  per  il  2011,  350  milioni  per  il 2012, 383 milioni a
   decorrere dal 2013;
g) prevedere  che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento
   del  diritto  di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio
   delle  domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti
   rispetto  alle  risorse  finanziarie  di  cui  alla lettera f), il
   Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale ne dia notizia
   tempestivamente  al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini
   dell'adozione  dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma
   7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  4.  Il  Governo  si  impegna,  previa  verifica  del  rispetto  del
principio  della  compensazione  finanziaria, a stabilire entro il 31
dicembre   2011,   per  i  soggetti  che  accedono  al  pensionamento
anticipato  con  40  anni  di  contribuzione  e  al  pensionamento di
vecchiaia  con  eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60
per   le  donne,  la  disciplina  della  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici a regime.
  5.  In  attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui
al  comma  4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato
con  40  anni  di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i
requisiti  previsti  dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base
di  quanto  sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito
quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
   previdenza   dei   lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino  in
   possesso  dei  previsti  requisiti  per l'accesso al pensionamento
   anticipato  con  40  anni  di  contribuzione,  possono accedere al
   pensionamento  sulla  base  del  regime delle decorrenze stabilito
   dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
   previdenza   dei   lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino  in
   possesso  dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di
   vecchiaia  entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
   pensionamento  dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino
   in  possesso  dei  previsti  requisiti entro il secondo trimestre,
   possono   accedere  al  pensionamento  dal  1°  ottobre  dell'anno
   medesimo;  qualora  risultino  in  possesso dei previsti requisiti
   entro   il   terzo   trimestre   dell'anno,  possono  accedere  al
   pensionamento   dal   1°  gennaio  dell'anno  successivo;  qualora
   risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il quarto
   trimestre  dell'anno,  possono  accedere  al  pensionamento dal 1°
   aprile dell'anno successivo;
c) coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento di pensione a carico
   delle  gestioni  per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
   diretti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti requisiti
   entro   il   primo   trimestre   dell'anno,  possono  accedere  al
   pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino
   in  possesso  dei  previsti  requisiti entro il secondo trimestre,
   possono   accedere  al  pensionamento  dal  1°  gennaio  dell'anno
   successivo;  qualora  risultino in possesso dei previsti requisiti
   entro   il   terzo   trimestre   dell'anno,  possono  accedere  al
   pensionamento   dal   1°   aprile  dell'anno  successivo;  qualora
   risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il quarto
   trimestre  dell'anno,  possono  accedere  al  pensionamento dal 1°
   luglio dell'anno successivo;
d) per  il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
   di  cui  al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
   n. 449.
  6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione  dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai
regimi    pensionistici    armonizzati    secondo   quanto   previsto
dall'articolo  2,  commi  22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche'  agli  altri  regimi  e  alle gestioni pensionistiche per cui
siano  previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti, e' delegato
ad  adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi, tenendo conto delle
obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei settori di attivita' e, in
particolare,  per  le  Forze  armate  e  per  quelle  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e  militare,  della  specificita'  dei  relativi
comparti,   della   condizione   militare   e   della  trasformazione
ordinamentale in atto nelle Forze armate.
  7.  I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la
riorganizzazione,  in  via  regolamentare,  degli  enti pubblici sono
integrati,  limitatamente  agli  enti  previdenziali  pubblici, dalla
possibilita'  di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a
realizzare  sinergie  e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
  8.  Ai  fini  di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, un piano
industriale   volto   a   razionalizzare   il   sistema   degli  enti
previdenziali  e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
  9.  Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al  comma 7, i
provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici
di  livello  dirigenziale  degli  enti  previdenziali pubblici resisi
vacanti  sono  condizionati  al parere positivo delle amministrazioni
vigilanti  e  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  finalizzato alla verifica
della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.
  10.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 11, a decorrere dal 1°
gennaio   2011   l'aliquota  contributiva  riguardante  i  lavoratori
iscritti   all'assicurazione   generale  obbligatoria  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e' elevata di 0,09 punti
percentuali.  Con  effetto  dalla  medesima data sono incrementate in
uguale  misura  le  aliquote  contributive per il finanziamento delle
gestioni  pensionistiche  dei  lavoratori  artigiani,  commercianti e
coltivatori   diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alle  gestioni
autonome  dell'INPS,  nonche'  quelle  relative  agli  iscritti  alla
gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335. Le aliquote contributive per il computo delle
prestazioni  pensionistiche  sono  incrementate,  a  decorrere  dalla
medesima   data,   in   misura   corrispondente   alle   aliquote  di
finanziamento.
  11.  In  funzione  delle  economie rivenienti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di  cui  all'ultimo  periodo  del  presente  comma,  con  decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono corrispondentemente
rideterminati  gli  incrementi  delle aliquote contributive di cui al
comma  10,  a  decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'  per
l'accertamento  delle  economie riscontrate in seguito all'attuazione
delle  disposizioni  di  cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni
della  spesa  a  normativa  vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
  12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e'
costituita  una  Commissione  composta  da  dieci esperti, di cui due
indicati  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, due
indicati  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze, sei indicati
dalle  organizzazioni  dei  lavoratori  dipendenti  e  autonomi e dei
datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale,  con  il  compito  di proporre, entro il 31 dicembre 2008,
modifiche  dei  criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione
di  cui  all'articolo  1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel   rispetto   degli   andamenti  e  degli  equilibri  della  spesa
pensionistica  di  lungo  periodo  e  nel  rispetto  delle  procedure
europee, che tengano conto:
a) delle  dinamiche  delle  grandezze macroeconomiche, demografiche e
   migratorie  che  incidono  sulla  determinazione  dei coefficienti
   medesimi;
b) dell'incidenza   dei   percorsi   lavorativi,  anche  al  fine  di
   verificare  l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle
   pensioni  piu'  basse  e  di proporre meccanismi di solidarieta' e
   garanzia  per  tutti  i  percorsi  lavorativi, nonche' di proporre
   politiche  attive  che  possano  favorire  il raggiungimento di un
   tasso  di  sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al
   60   per  cento,  con  riferimento  all'aliquota  prevista  per  i
   lavoratori dipendenti;
c) del  rapporto  intercorrente  tra  l'eta'  media  attesa di vita e
   quella dei singoli settori di attivita'.
  13.  La  Commissione  di  cui  al  comma  12  inoltre  valuta nuove
possibili  forme  di  flessibilita'  in  uscita  collegate al sistema
contributivo,   nel  rispetto  delle  compatibilita'  di  medio-lungo
periodo   del   sistema   pensionistico.  Dalla  costituzione  e  dal
funzionamento  della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non
sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
  14.   In   fase  di  prima  rideterminazione  dei  coefficienti  di
trasformazione  di  cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  in  applicazione  dei criteri di cui all'articolo 1,
comma  11,  della  medesima  legge, la Tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
  15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole  da:  "il  Ministro  del lavoro" fino alla fine del comma sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con decreto del Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6".
  16.  Il  Governo  procede con cadenza decennale alla verifica della
sostenibilita'  ed  equita'  del  sistema  pensionistico con le parti
sociali.
  17.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,   recanti   norme  finalizzate  all'introduzione  di  un
contributo  di  solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati
delle  gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  del  Fondo  di  previdenza  per  il  personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare
in  modo  equo  il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto
Fondo.
  18.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 17, il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione  di  un  contributo  limitato  nell'ammontare  e  nella
   durata;
b) ammontare  della  misura  del contributo in rapporto al periodo di
   iscrizione  antecedente  l'armonizzazione conseguente alla legge 8
   agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai
   parametri  piu'  favorevoli  rispetto al regime dell'assicurazione
   generale obbligatoria.
  19.  Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto
volte  il  trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle
pensioni,  secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  non  e' concessa. Per le
pensioni  di  importo  superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione  automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008
e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
maggiorato.
  20.  Ai  fini  del  conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo  13,  comma  8,  della  legge  27  marzo 1992, n. 257, e
successive  modificazioni,  sono  valide le certificazioni rilasciate
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  ai  lavoratori  che  abbiano  presentato  domanda al
predetto  Istituto  entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita'
lavorativa   svolta   con   esposizione  all'amianto  fino  all'avvio
dell'azione  di  bonifica  e,  comunque, non oltre il 2 ottobre 2003,
nelle  aziende  interessate  dagli  atti di indirizzo gia' emanati in
materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13,
comma  8,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  per i periodi di
esposizione  riconosciuti  per  effetto  della disposizione di cui al
comma   20,   spetta   ai  lavoratori  non  titolari  di  trattamento
pensionistico  avente  decorrenza  anteriore  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  23.  In  attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione
automatica  degli  importi  indicati  nella "tabella indennizzo danno
biologico",  di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all'articolo  1,  comma  780,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate  in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di
50  milioni  di  euro,  e' destinata all'aumento in via straordinaria
delle  indennita'  dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del
valore  dell'indennita'  risarcitoria  del  danno biologico di cui al
citato  articolo  13  del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo
conto  della  variazione  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
impiegati  ed  operai  accertati  dall'ISTAT,  delle  retribuzioni di
riferimento  per  la  liquidazione delle rendite, intervenuta per gli
anni dal 2000 al 2007.
  24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23.
  25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio
2008  la  durata  dell'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  con
requisiti  normali,  di  cui  all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'
elevata  a  otto  mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta  anni  e  a  dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica
pari  o  superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta la contribuzione
figurativa  per  l'intero  periodo  di percezione del trattamento nel
limite  massimo  delle  durate legali previste dal presente comma. La
percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della  predetta
indennita'  e'  elevata  al  60  per cento per i primi sei mesi ed e'
fissata  al  50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento
per  gli  ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui
al  presente  comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli,  ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria con
requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di disoccupazione
disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
  26.  Per  i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento
dal   1°   gennaio   2008   la  percentuale  di  commisurazione  alla
retribuzione  dell'indennita'  ordinaria con requisiti ridotti di cui
all'articolo  7,  comma  3,  del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata  al  35  per  cento  per i primi 120 giorni e al 40 per
cento  per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i
medesimi  trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero
di  giornate  pari  a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate.
  27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008,
gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo
1  della  legge  13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e
integrazioni,  sono  determinati  nella  misura  del  100  per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  28.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle
differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei
lavoratori  immigrati,  uno  o piu' decreti legislativi finalizzati a
riformare  la  materia  degli  ammortizzatori sociali per il riordino
degli istituti a sostegno del reddito.
  29.  La  delega  di  cui al comma 28 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale   armonizzazione  dei  trattamenti  di  disoccupazione  e
   creazione  di  uno  strumento  unico  indirizzato  al sostegno del
   reddito  e  al  reinserimento  lavorativo dei soggetti disoccupati
   senza   distinzione   di   qualifica,   appartenenza   settoriale,
   dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione  dei  trattamenti  collegata  all'eta'  anagrafica dei
   lavoratori e alle condizioni occupazionali piu' difficili presenti
   nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  con  particolare  riguardo alla
   condizione femminile;
c) previsione,  per  i  soggetti  che  beneficiano dei trattamenti di
   disoccupazione,  della  copertura figurativa ai fini previdenziali
   calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva  estensione  e armonizzazione della cassa integrazione
   ordinaria  e  straordinaria  con  la  previsione  di  modalita' di
   regolazione  diverse  a  seconda  degli interventi da attuare e di
   applicazione   anche   in   caso  di  interventi  di  prevenzione,
   protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione
   dell'attivita' lavorativa;
e) coinvolgimento  e partecipazione attiva delle aziende nel processo
   di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione  del  ruolo  degli  enti  bilaterali, anche al fine
   dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a
   quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione  con  politiche  attive  per il lavoro, in particolare
   favorendo    la    stabilizzazione   dei   rapporti   di   lavoro,
   l'occupazione,   soprattutto   giovanile   e   femminile,  nonche'
   l'inserimento  lavorativo  di  soggetti  appartenenti  alle  fasce
   deboli  del  mercato,  con  particolare  riferimento ai lavoratori
   giovani  e  a  quelli in eta' piu' matura al fine di potenziare le
   politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio
   della  delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare
   e  coordinare  l'erogazione  delle prestazioni di disoccupazione a
   percorsi  di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento
   con  gli  enti  previdenziali preposti all'erogazione dei relativi
   sussidi  e  benefici  anche  attraverso  la previsione di forme di
   comunicazione  informatica  da  parte  degli enti previdenziali al
   Ministero  del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi
   ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
  30.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in conformita'
all'articolo  117  della  Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle  relative  norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali,  anche  con  riguardo  alle  differenze  di genere e alla
condizione  delle  lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
  31.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento  dei  sistemi  informativi e di monitoraggio per una
   velocizzazione  e  semplificazione  dei dati utili per la gestione
   complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione  delle  sinergie  tra  servizi  pubblici  e agenzie
   private,  tenuto  conto della centralita' dei servizi pubblici, al
   fine  di  rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
   di  lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per
   l'accreditamento  e  l'autorizzazione dei soggetti che operano sul
   mercato  del  lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
   prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione   e   pianificazione  delle  misure  relative  alla
   promozione  dell'invecchiamento  attivo  verso  i  lavoratori e le
   imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione  del  patto  di  servizio  come  strumento  di gestione
   adottato  dai  servizi  per  l'impiego  per interventi di politica
   attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
  32.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare,  in particolare, il tasso di occupazione stabile delle
   donne,   dei   giovani  e  delle  persone  ultracinquantenni,  con
   riferimento,  nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmark
   europei  in materia di occupazione, formazione e istruzione, cosi'
   come  stabiliti  nei  documenti  della  Commissione  europea e del
   Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del
   contratto  di  inserimento  nel rispetto dei divieti comunitari di
   discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di
   discriminazione  per  ragione  di  sesso  e  di eta', per espressa
   individuazione,  nell'ambito  dei soggetti di cui alla lettera b),
   degli  appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di
   esclusione sociale;
d) prevedere  aumenti  contributivi per i contratti di lavoro a tempo
   parziale  con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine
   di  promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione
   di contratti di lavoro con orario giornaliero piu' elevato;
e) prevedere,  nell'ambito  del  complessivo  riordino della materia,
   incentivi  per la stipula di contratti a tempo parziale con orario
   giornaliero  elevato  e  agevolazioni per le trasformazioni, anche
   temporanee  e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a
   tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e
   giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere  specifiche  misure volte all'inserimento lavorativo dei
   lavoratori socialmente utili.
  33.  In  ordine  alla  delega  di  cui  al comma 30, lettera c), da
esercitare  previa  intesa  con  le  regioni  e  le parti sociali, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro
   del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b) individuazione  di standard nazionali di qualita' della formazione
   in   materia   di  profili  professionali  e  percorsi  formativi,
   certificazione   delle   competenze,   validazione   dei  progetti
   formativi  individuali  e riconoscimento delle capacita' formative
   delle   imprese,   anche   al   fine  di  agevolare  la  mobilita'
   territoriale   degli   apprendisti  mediante  l'individuazione  di
   requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;
c) con     riferimento     all'apprendistato     professionalizzante,
   individuazione   di   meccanismi   in   grado   di   garantire  la
   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle  prestazioni  e
   l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale
   della relativa disciplina;
d) adozione  di  misure  volte ad assicurare il corretto utilizzo dei
   contratti di apprendistato.
  34.   Per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  formazione
professionale  di  cui  all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre
1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982,  n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la
spesa  di  10  milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante
corrispondente  riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2008  e 2009,
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'articolo 1, comma 1161,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296. Per i periodi successivi si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  35.  L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  13.  -  (Assegno  mensile).  - 1. Agli invalidi civili di eta'
compresa  fra  il  diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti  sia  accertata  una  riduzione della capacita' lavorativa,
nella  misura  pari  o  superiore  al  74 per cento, che non svolgono
attivita'  lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
e'  concesso,  a  carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno
mensile  di  euro  242,84  per  tredici  mensilita',  con  le  stesse
condizioni  e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di
cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai
sensi  dell'articolo  46 e seguenti del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto
di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
Qualora  tale  condizione  venga  meno,  lo  stesso e' tenuto a darne
tempestiva comunicazione all'INPS".
  36.  Il  comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' abrogato.
  37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
   finalita'  formative).  - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
   agli  articoli  9,  11  e  12-bis,  gli  uffici competenti possono
   stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di
   cui  all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
   comma  1,  lettera  b),  della  legge  8  novembre 1991, n. 381, e
   successive  modificazioni,  le  imprese  sociali di cui al decreto
   legislativo   24   marzo   2006,   n.   155,   i  disabili  liberi
   professionisti,  anche  se operanti con ditta individuale, nonche'
   con  i  datori  di  lavoro  privati  non  soggetti  all'obbligo di
   assunzione  previsto  dalla  presente legge, di seguito denominati
   soggetti     ospitanti,     apposite    convenzioni    finalizzate
   all'inserimento   temporaneo   dei   disabili   appartenenti  alle
   categorie  di  cui  all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai
   quali  i  datori  di  lavoro  si impegnano ad affidare commesse di
   lavoro.  Tali  convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto,
   salvo  diversa  valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
   dell'articolo  6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
   come  modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono
   riguardare  piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro
   occupa  meno  di  50  dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei
   lavoratori  disabili  da  assumere ai sensi dell'articolo 3, se il
   datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
   2.  La  convenzione  e'  subordinata alla sussistenza dei seguenti
   requisiti:
     a)  contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da
     parte del datore di lavoro;
     b)  computabilita'  ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
     all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
     c)  impiego  del  disabile presso i soggetti ospitanti di cui al
     comma  1  con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a
     carico  di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
     che  non  puo'  eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori
     dodici mesi da parte degli uffici competenti;
     d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
      1)  l'ammontare  delle  commesse  che  il  datore  di lavoro si
      impegna  ad  affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non
      deve  essere  inferiore  a  quello  che  consente  ai  soggetti
      ospitanti  di  applicare  la  parte normativa e retributiva dei
      contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  ivi compresi gli
      oneri  previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
      finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
      2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
      3)  la  descrizione  del  piano  personalizzato  di inserimento
      lavorativo.
   3.  Alle  convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
   quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
   4.  Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
   privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui all'articolo 3 e con le
   cooperative  sociali  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
   della  legge  8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
   apposite   convenzioni   finalizzate   all'inserimento  lavorativo
   temporaneo dei detenuti disabili";
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
   "Art.  12-bis.  -  (Convenzioni  di  inserimento lavorativo). - 1.
   Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli
   uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
   tenuti  all'obbligo  di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1,
   lettera  a),  di  seguito  denominati  soggetti  conferenti,  e  i
   soggetti  di  cui  al  comma  4  del presente articolo, di seguito
   denominati  soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
   all'assunzione  da  parte  dei  soggetti  destinatari  medesimi di
   persone  disabili  che  presentino  particolari  caratteristiche e
   difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo  lavorativo ordinario, ai
   quali  i  soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di
   lavoro.  Sono  fatte  salve  le  convenzioni  in  essere  ai sensi
   dell'articolo  14  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n.
   276.
   2.  La  stipula  della  convenzione  e'  ammessa  esclusivamente a
   copertura  dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del
   10  per  cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma
   1, lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
   3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
     a)  individuazione  delle  persone disabili da inserire con tale
     tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli
     uffici  competenti,  sentito  l'organismo di cui all'articolo 6,
     comma  3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
     modificato  dall'articolo  6 della presente legge, e definizione
     di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
     b) durata non inferiore a tre anni;
     c)  determinazione  del  valore  della  commessa  di  lavoro non
     inferiore  alla  copertura,  per  ciascuna annualita' e per ogni
     unita'    di    personale    assunta,    dei   costi   derivanti
     dall'applicazione   della  parte  normativa  e  retributiva  dei
     contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  nonche' dei costi
     previsti  nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E'
     consentito il conferimento di piu' commesse di lavoro;
     d)   conferimento   della   commessa  di  lavoro  e  contestuale
     assunzione   delle   persone  disabili  da  parte  del  soggetto
     destinatario.
   4.  Possono  stipulare  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  le
   cooperative  sociali  di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
   b),   della   legge   8   novembre  1991,  n.  381,  e  successive
   modificazioni,   e  loro  consorzi;  le  imprese  sociali  di  cui
   all'articolo  2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
   24  marzo  2006,  n.  155; i datori di lavoro privati non soggetti
   all'obbligo  di  assunzione  di  cui all'articolo 3, comma 1. Tali
   soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
     a) non avere in corso procedure concorsuali;
     b)  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  di cui al decreto
     legislativo   19   settembre   1994,   n.   626,   e  successive
     modificazioni;
     c) essere dotati di locali idonei;
     d)  non  avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento
     lavorativo  del  disabile  a risoluzioni del rapporto di lavoro,
     escluse   quelle   per   giusta   causa  e  giustificato  motivo
     soggettivo;
     e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa
     svolgere le funzioni di tutor.
   5.  Alla  scadenza  della  convenzione,  salvo il ricorso ad altri
   istituti  previsti  dalla  presente  legge,  il  datore  di lavoro
   committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
     a)  rinnovare  la  convenzione una sola volta per un periodo non
     inferiore a due anni;
     b)  assumere  il  lavoratore disabile dedotto in convenzione con
     contratto  a  tempo  indeterminato mediante chiamata nominativa,
     anche  in  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 7, comma 1,
     lettera  c);  in tal caso il datore di lavoro potra' accedere al
     Fondo  nazionale  per  il diritto al lavoro dei disabili, di cui
     all'articolo  13,  comma  4, nei limiti delle disponibilita' ivi
     previste,  con  diritto  di  prelazione  nell'assegnazione delle
     risorse.
   6.  La  verifica  degli  adempimenti  degli  obblighi  assunti  in
   convenzione   viene   effettuata   dai  servizi  incaricati  delle
   attivita'  di  sorveglianza  e controllo e irrogazione di sanzioni
   amministrative in caso di inadempimento.
   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
   da  emanarsi  entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
   vigore   della   presente   disposizione,  sentita  la  Conferenza
   unificata,  saranno  definiti modalita' e criteri di attuazione di
   quanto previsto nel presente articolo";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  13.  - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle
   disposizioni  del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,
   del  5  dicembre  2002,  e  successive  modifiche  e integrazioni,
   relativo  all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
   agli  aiuti  di  Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  337  del 13
   dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere
   un  contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di
   cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilita' ivi indicate:
     a)  nella  misura  non  superiore  al  60  per  cento  del costo
     salariale,  per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso
     le  convenzioni  di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a
     tempo   indeterminato,   abbia  una  riduzione  della  capacita'
     lavorativa  superiore  al  79  per  cento o minorazioni ascritte
     dalla  prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
     testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni di guerra,
     approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
     dicembre  1978,  n.  915, e successive modificazioni, ovvero con
     handicap   intellettivo   e  psichico,  indipendentemente  dalle
     percentuali di invalidita';
     b)  nella  misura  non  superiore  al  25  per  cento  del costo
     salariale,  per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso
     le  convenzioni  di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a
     tempo   indeterminato,   abbia  una  riduzione  della  capacita'
     lavorativa  compresa  tra  il  67  per cento e il 79 per cento o
     minorazioni  ascritte  dalla  quarta alla sesta categoria di cui
     alle tabelle citate nella lettera a);
     c)  in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione
     deve  essere  calcolato  sul totale del costo salariale annuo da
     corrispondere al lavoratore;
     d)  per  il  rimborso forfetario parziale delle spese necessarie
     alla  trasformazione  del  posto di lavoro per renderlo adeguato
     alle  possibilita'  operative  dei  disabili con riduzione della
     capacita'   lavorativa   superiore   al   50  per  cento  o  per
     l'apprestamento  di  tecnologie  di  telelavoro  ovvero  per  la
     rimozione   delle   barriere  architettoniche  che  limitano  in
     qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
   2.  Possono  essere  ammesse  ai  contributi  di cui al comma 1 le
   assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Le  assunzioni devono essere
   realizzate  nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento
   di  riparto  di  cui  al comma 4. La concessione del contributo e'
   subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della
   permanenza   del   rapporto   di   lavoro   o,  qualora  previsto,
   dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
   3.  Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
   lavoro  privati  che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
   presente   legge,   hanno   proceduto   all'assunzione   a   tempo
   indeterminato  di  lavoratori  disabili con le modalita' di cui al
   comma 2.
   4.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e' istituito
   presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
   per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e'
   autorizzata  la  spesa  di  lire  40  miliardi  per  l'anno 1999 e
   seguenti,  euro  37  milioni  per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a
   decorrere  dall'anno  2008, annualmente ripartito fra le regioni e
   le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e
   ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
   decreto di cui al comma 5.
   5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
   da  emanarsi  entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
   vigore  della  presente  disposizione, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Conferenza unificata,
   sono  definiti  i criteri e le modalita' per la ripartizione delle
   disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
   corrispondente   utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
   all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997, n.
   30,  e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
   nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
   bilancio.
   8.  Le  regioni  e le province autonome disciplinano, nel rispetto
   delle  disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i
   procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
   9.  Le  regioni  e  le  province  autonome, tenuto conto di quanto
   previsto  all'articolo  10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
   Commissione,  del  5  dicembre  2002,  comunicano annualmente, con
   relazione,  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale un
   resoconto  delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di
   cui  al  comma  4  e  sulla  durata  della permanenza nel posto di
   lavoro.
   10.  Il  Governo,  ogni  due  anni,  procede ad una verifica degli
   effetti   delle  disposizioni  del  presente  articolo  e  ad  una
   valutazione   dell'adeguatezza   delle   risorse  finanziarie  ivi
   previste".
  38.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, e' abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
  39.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e' premesso il seguente comma:
"01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato e' stipulato di regola a
tempo indeterminato".
  40.  All'articolo  5  del  decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al  comma  2, dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono inserite
   le  seguenti:  "nonche'  decorso  il periodo complessivo di cui al
   comma 4-bis,";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   "4-bis.   Ferma   restando  la  disciplina  della  successione  di
   contratti  di  cui  ai  commi  precedenti,  qualora per effetto di
   successione  di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
   equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e
   lo  stesso  lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei
   mesi  comprensivi  di  proroghe  e  rinnovi, indipendentemente dai
   periodi  di  interruzione  che  intercorrono  tra  un  contratto e
   l'altro,  il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
   ai  sensi  del  comma  2.  In  deroga  a quanto disposto dal primo
   periodo  del  presente  comma, un ulteriore successivo contratto a
   termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola
   volta,  a  condizione  che  la stipula avvenga presso la direzione
   provinciale   del   lavoro   competente   per   territorio  e  con
   l'assistenza  di  un  rappresentante  di  una delle organizzazioni
   sindacali   comparativamente   piu'   rappresentative   sul  piano
   nazionale  cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
   organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di lavoro
   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano  nazionale
   stabiliscono  con  avvisi  comuni la durata del predetto ulteriore
   contratto.  In caso di mancato rispetto della descritta procedura,
   nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo
   contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
   4-ter.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non  trovano
   applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal
   decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
   successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno
   individuate   dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi
   nazionali  stipulati  dalle  organizzazioni  dei  lavoratori e dei
   datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
   4-quater.  Il  lavoratore  che,  nell'esecuzione  di  uno  o  piu'
   contratti  a  termine  presso  la  stessa  azienda, abbia prestato
   attivita'  lavorativa  per  un  periodo  superiore  a  sei mesi ha
   diritto  di  precedenza  nelle  assunzioni  a  tempo indeterminato
   effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
   riferimento   alle  mansioni  gia'  espletate  in  esecuzione  dei
   rapporti a termine.
   4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
   attivita'  stagionali  ha  diritto di precedenza, rispetto a nuove
   assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
   medesime attivita' stagionali.
   4-sexies.  Il  diritto  di  precedenza  di cui ai commi 4-quater e
   4-quinquies  puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore
   manifesti  in  tal  senso  la propria volonta' al datore di lavoro
   entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione
   del  rapporto  stesso  e  si  estingue entro un anno dalla data di
   cessazione del rapporto di lavoro".
  41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e' cosi' modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
   "c)   per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici  programmi
   radiofonici o televisivi;
   d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni";
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al  comma  4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto
   previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".
  42.  All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  le  parole:  "all'articolo  5,  commi  3  e  4" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".
  43.  In  fase  di  prima  applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 40 a 42:
a) i  contratti  a  termine  in  corso alla data di entrata in vigore
   della  presente  legge  continuano  fino  al  termine previsto dal
   contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis
   dell'articolo  5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
   introdotto dal presente articolo;
b) il  periodo  di  lavoro  gia'  effettuato  alla data di entrata in
   vigore  della  presente  legge  si  computa,  insieme  ai  periodi
   successivi  di  attivita' ai fini della determinazione del periodo
   massimo  di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla
   medesima data.
  44.  Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo
modificato  dal  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 7:
   1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro
   a  tempo  parziale  possono,  nel  rispetto di quanto previsto dal
   presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti:
   "i  contratti  collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
   comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono,
   nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9," e la parola:
   "concordare" e' sostituita dalla seguente: "stabilire";
   2)  nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino
   alla  parola:  "stabiliscono:"  sono sostituite dalle seguenti: "I
   predetti contratti collettivi stabiliscono:";
b) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  L'esercizio,  ove previsto dai contratti collettivi di cui al
   comma  7  e  nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da
   parte  del  datore  di  lavoro del potere di variare in aumento la
   durata  della  prestazione  lavorativa,  nonche'  di modificare la
   collocazione  temporale  della  stessa,  comporta  in  favore  del
   prestatore  di  lavoro  un preavviso, fatte salve le intese fra le
   parti,  di  almeno  cinque giorni lavorativi, nonche' il diritto a
   specifiche  compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate
   dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3";
c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
   "Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore
   privato  affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
   ridotta   capacita'   lavorativa,  anche  a  causa  degli  effetti
   invalidanti  di  terapie  salvavita,  accertata da una commissione
   medica   istituita   presso   l'azienda  unita'  sanitaria  locale
   territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del
   rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  in  lavoro a tempo parziale
   verticale  od  orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
   deve  essere  trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
   pieno  a  richiesta  del  lavoratore.  Restano  in ogni caso salve
   disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.
   2.  In  caso  di  patologie  oncologiche riguardanti il coniuge, i
   figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel
   caso  in  cui  il  lavoratore o la lavoratrice assista una persona
   convivente  con  totale  e  permanente  inabilita' lavorativa, che
   assuma connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
   della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  alla  quale  e'  stata
   riconosciuta una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento,
   con  necessita'  di  assistenza continua in quanto non in grado di
   compiere  gli  atti  quotidiani  della  vita,  ai  sensi di quanto
   previsto  dalla  tabella  di  cui  al  decreto  del Ministro della
   sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
   Gazzetta  Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta la
   priorita'  della  trasformazione  del contratto di lavoro da tempo
   pieno a tempo parziale.
   3.  In  caso  di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
   figlio  convivente  di  eta' non superiore agli anni tredici o con
   figlio  convivente  portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
   della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita'
   alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
   parziale";
e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
   "Art.  12-ter.  -  (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che
   abbia  trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
   di  lavoro  a  tempo  parziale  ha  diritto  di  precedenza  nelle
   assunzioni  con  contratto  a tempo pieno per l'espletamento delle
   stesse  mansioni  o  di  quelle  equivalenti  a quelle oggetto del
   rapporto di lavoro a tempo parziale".
  45.  Gli  articoli  da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono abrogati.
  46.  E'  abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato  di  cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
  47.  Al  fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro
irregolare  o  sommerso  per  sopperire  ad  esigenze  di utilizzo di
personale  per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
nel  settore  del  turismo  e  dello spettacolo, i relativi contratti
collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale  possono  prevedere  la  stipula  di  specifici rapporti di
lavoro  per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine
settimana, nelle festivita', nei periodi di vacanze scolastiche e per
ulteriori  casi,  comprese  le  fattispecie gia' individuate ai sensi
dell'articolo  10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
  48.  I  contratti  collettivi  di  cui al comma 47 disciplinano, in
particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'effettuazione della
   prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi
   temporali;
b) il  trattamento  economico  e normativo spettante, non inferiore a
   quello  corrisposto  ad altro lavoratore per le medesime mansioni,
   riproporzionato   alla   prestazione   lavorativa   effettivamente
   eseguita;
c) la  corresponsione  di  una specifica indennita' di disponibilita'
   nel   caso  sia  prevista  una  disponibilita'  del  lavoratore  a
   svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.
  49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori  di  cui  al  comma  47, sono definite le modalita' per lo
svolgimento  in  forma  semplificata degli adempimenti amministrativi
concernenti  l'instaurazione,  la  trasformazione  e la cessazione di
rapporti  di  lavoro  di  cui  ai commi da 47 a 50, nonche' criteri e
disposizioni  specifiche  per  disciplinare  in particolare i profili
previdenziali dell'eventuale indennita' di cui al comma 48.
  50.   Decorsi   due   anni   dall'emanazione   delle   disposizioni
contrattuali  di  cui  al  comma  47, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie
dei   contratti   collettivi  alla  loro  verifica,  con  particolare
riferimento  agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso
e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
  51.  Il  comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  il Governo procede a
verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma
1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento
la  riduzione  contributiva  di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni
dalla  predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato
decreto,  si  applica la riduzione determinata per l'anno precedente,
salvo  conguaglio  da parte degli istituti previdenziali in relazione
all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione
del  decreto  stesso  entro  e  non oltre il 15 dicembre dell'anno di
riferimento".
  52.  In  caso  di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di
lavoro  nel  settore  edile  comunica  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.
  53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
il  primo  periodo, e' inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti
all'osservanza  dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro
del  settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli
addetti al trasporto del settore".
  54.  All'articolo  36-bis  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis.  L'adozione  dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n. 12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi  alle  violazioni  constatate prima della data di entrata in
vigore  del  presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate  ed  e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 16".
  55.  Per  gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  e le figure
equiparate,   l'importo   giornaliero  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione  di  cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988,  n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche'
dei  trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto
1972,  n.  457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
e'  fissato  con  riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1°
gennaio  2008  nella  misura  del  40  per  cento  della retribuzione
indicata  all'articolo  1  del  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
ed  e'  corrisposto  per  il  numero  di giornate di iscrizione negli
elenchi  nominativi,  entro  il  limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento.
  56.  Ai  fini  dell'indennita'  di cui al comma 55, sono valutati i
periodi  di  lavoro  dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in
altri   settori,   purche'  in  tal  caso  l'attivita'  agricola  sia
prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
  57.   Ai  fini  del  raggiungimento  del  requisito  annuo  di  270
contributi  giornalieri,  valido  per  il  diritto  e la misura delle
prestazioni  pensionistiche,  l'Istituto  nazionale  della previdenza
sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55
spettante  al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma
pari  al  9  per  cento della medesima per ogni giornata indennizzata
sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo
utile  per  la  pensione  di  anzianita'  restano confermate le norme
vigenti.
  58.  In  via  sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto
disposto  dai  regolamenti  (CE)  n. 1/2004 della Commissione, del 23
dicembre  2003,  e  n.  1857/2006  della Commissione, del 15 dicembre
2006,  i  datori  di  lavoro  agricolo  hanno  diritto  ad un credito
d'imposta  complessivo  per  ciascuna  giornata  lavorativa ulteriore
rispetto  a  quelle  dichiarate  nell'anno  precedente  pari a 1 euro
ovvero  a  0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo
"convergenza"  e  nelle  zone  di  cui  all'obiettivo "competitivita'
regionale  e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
  59.   Il  Governo,  all'esito  della  sperimentazione,  sentite  le
associazioni  datoriali  e  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  delle  categorie  interessate, procede alla verifica
delle  disposizioni  di  cui  al comma 58, anche al fine di valutarne
l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
  60.  Al  fine  di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle
condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore
al  20  per  cento  dei  contributi  dovuti  per  l'assicurazione dei
lavoratori  agricoli  dipendenti dalle imprese con almeno due anni di
attivita'  e  comunque  nei  limiti  di  20 milioni di euro annui, le
quali:
a) siano  in  regola  con  tutti  gli obblighi in tema di sicurezza e
   igiene  del  lavoro  previsti dal decreto legislativo 19 settembre
   1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  e dalle specifiche
   normative  di  settore, nonche' con gli adempimenti contributivi e
   assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione,
   misure  per  l'eliminazione  delle  fonti  di  rischio  e  per  il
   miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
   di lavoro;
c) non  abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data
   della   richiesta   di  ammissione  al  beneficio  o  siano  state
   destinatarie  dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5
   della legge 3 agosto 2007, n. 123.
  61.  Al  primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n.
240,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Limitatamente
all'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro, le disposizioni
del  primo  periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di
lavoro a tempo determinato".
  62.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per
l'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione involontaria,
di  cui  all'articolo  11,  ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981,  n.  537,  e'  ridotta  di  0,3  punti  percentuali;  l'importo
derivante  dalla  riduzione  di  0,3 punti percentuali della predetta
aliquota  contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative
di  formazione  continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
  63.   I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  Fondi  paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai
sensi  del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e  successive  modificazioni,  effettuano  l'intero  versamento
contributivo,  pari  al  2,75  per cento delle retribuzioni, all'INPS
che,  dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita' operative
di  cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al
Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
  64.  Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di
versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso,
la  quota  dello  0,30  per  cento di cui al comma 62 segue la stessa
destinazione  del  contributo  integrativo previsto dall'articolo 25,
quarto  comma,  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni.
  65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
"6.  Ai  lavoratori  agricoli a tempo determinato che siano stati per
almeno  cinque  giornate,  come  risultanti  dalle  iscrizioni  degli
elenchi  anagrafici,  alle  dipendenze  di  imprese  agricole  di cui
all'articolo  2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate
ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,
n.   296,   e   che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102,  e'  riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e assistenziali, in
aggiunta  alle  giornate  di  lavoro  prestate, un numero di giornate
necessarie  al  raggiungimento  di  quelle  lavorative effettivamente
svolte  alle  dipendenze  dei  medesimi  datori  di  lavoro nell'anno
precedente  a  quello  di  fruizione  dei  benefici  di cui al citato
articolo  1  del  decreto  legislativo  n.  102  del  2004. Lo stesso
beneficio  si  applica  ai piccoli coloni e compartecipanti familiari
delle  aziende  che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3, del citato decreto legislativo n. 102 del
2004".
  66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11  marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: "A
tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori  sono  autorizzati  a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla  data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
di  legge  a  qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione.  A  tale  fine  l'Istituto  previdenziale  comunica  in via
informatica  i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli  organismi  pagatori  e  ai  diretti interessati, anche tramite i
Centri  autorizzati  di  assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".
  67.  Con  effetto  dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135. E' istituito, nello stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo  per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione  di  secondo  livello con dotazione finanziaria pari a
650  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008-2010. In via
sperimentale,  con  riferimento al triennio 2008-2010, e' concesso, a
domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto
Fondo,  uno  sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile
1969,  n.  153,  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia  correlata  dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi   di   produttivita',   qualita'   e   altri  elementi  di
competitivita'   assunti  come  indicatori  dell'andamento  economico
dell'impresa  e  dei  suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo  annuo  complessivo  delle erogazioni di cui al presente
   comma  ammesse  allo  sgravio e' stabilito entro il limite massimo
   del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con  riferimento  alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
   lo  sgravio  sui  contributi  previdenziali  dovuti  dai datori di
   lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con  riferimento  alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
   lo  sgravio  sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e'
   pari  ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota
   di erogazioni di cui alla lettera a).
  68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  67,  anche  con
riferimento  all'individuazione  dei  criteri di priorita' sulla base
dei  quali  debba  essere  concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti
finanziari  previsti,  l'ammissione  al beneficio contributivo, e con
particolare  riguardo  al  monitoraggio dell'attuazione, al controllo
del  flusso  di  erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini
del  monitoraggio  e  della  verifica di coerenza dell'attuazione del
comma  67  con  gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza,
lavoro  e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del
23  luglio  2007  e  delle  caratteristiche  della  contrattazione di
secondo livello aziendale e territoriale, e' istituito, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione
delle  parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo
per gli anni successivi al 2010 e' subordinata alla predetta verifica
ed  effettuata,  in  ogni  caso,  compatibilmente  con  gli andamenti
programmati  di  finanza  pubblica.  A  tale  fine  e'  stabilito uno
specifico  incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011.
  69.  E'  abrogata  la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4,
lettera  e),  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
  70.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale,  sono  emanate  disposizioni finalizzate a realizzare, per
l'anno  2008,  la deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione
di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale
sulle  somme  oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di
secondo  livello  di  cui al comma 67, entro il limite complessivo di
150 milioni di euro per il medesimo anno.
  71.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  il  contributo  di  cui
all'articolo  2,  comma  19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
soppresso.
  72.  Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a 25 anni,
ovvero  a  29  se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per
sopperire   alle   esigenze   scaturenti  dalla  peculiare  attivita'
lavorativa  svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative e
imprenditoriali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2008 sono istituiti,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti
Fondi:
a) Fondo  credito  per  il  sostegno dell'attivita' intermittente dei
   lavoratori  a  progetto  iscritti  alla  gestione  separata di cui
   all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che
   non  risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine
   di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere,
   in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per
   dodici   mesi   con  restituzione  posticipata  a  ventiquattro  o
   trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate
   ad attivita' intermittenti;
b) Fondo  microcredito  per il sostegno all'attivita' dei giovani, al
   fine di incentivarne le attivita' innovative, con priorita' per le
   donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere
   le  necessita'  finanziarie  legate al trasferimento generazionale
   delle  piccole  imprese,  dell'artigianato,  del  commercio  e del
   turismo,  dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove
   attivita' in tali ambiti.
  73.  La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72
e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
  74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, dello
sviluppo  economico  e  per  le  politiche  giovanili  e le attivita'
sportive,  da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono
disciplinate le modalita' operative di funzionamento dei Fondi di cui
al comma 72.
  75.  Allo  scopo  di  provvedere  all'integrazione degli emolumenti
spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui
all'articolo  51,  comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca
vigilati  dal  Ministero  dell'universita' e della ricerca e iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  il  fondo  di  finanziamento ordinario delle
predette   universita'   statali  ed  enti  pubblici  di  ricerca  e'
incrementato  di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
  76.  In  attesa  di  una  complessiva  riforma  dell'istituto della
totalizzazione  dei contributi assicurativi che riassorba e superi la
ricongiunzione  dei  medesimi,  sono  adottate,  a  decorrere  dal 1°
gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) all'articolo  1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
   n.  42,  le  parole:  "di  durata  non  inferiore a sei anni" sono
   sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni";
b) all'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
   n.  184,  sono  soppresse  le parole: "che non abbiano maturato in
   alcuna   delle   predette   forme   il   diritto   al  trattamento
   previdenziale".
  77.  All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Gli  oneri  da riscatto per periodi in relazione ai quali
   trova  applicazione  il  sistema  retributivo  ovvero contributivo
   possono  essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in
   unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di
   interessi  per  la  rateizzazione.  Tale  disposizione  si applica
   esclusivamente  alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
   2008";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
   "5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche
   per  i  soggetti  non  iscritti  ad  alcuna  forma obbligatoria di
   previdenza  che  non  abbiano  iniziato l'attivita' lavorativa. In
   tale  caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza
   contabile  separata  e  viene  rivalutato  secondo  le  regole del
   sistema  contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
   montante  maturato  e'  trasferito,  a  domanda  dell'interessato,
   presso  la  gestione  previdenziale  nella  quale  sia o sia stato
   iscritto.  L'onere  dei  periodi  di  riscatto  e'  costituito dal
   versamento  di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al
   livello  minimo  imponibile  annuo di cui all'articolo 1, comma 3,
   della  legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di
   computo   delle   prestazioni   pensionistiche  dell'assicurazione
   generale  obbligatoria  per i lavoratori dipendenti. Il contributo
   e'  fiscalmente  deducibile  dall'interessato;  il  contributo  e'
   altresi'  detraibile  dall'imposta  dovuta  dai  soggetti  di  cui
   l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per
   cento dell'importo stesso.
   5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
   legge  8  agosto  1995,  n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei
   commi  da  5  a  5-bis  sono  utili ai fini del raggiungimento del
   diritto a pensione".
  78.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a
200  milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2
luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127.
  79.  Con  riferimento  agli  iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino  assicurati  presso  altre  forme  obbligatorie, l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo  delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari
al  24  per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per
l'anno  2009  e  in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno
2010.  Con  effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla
predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
  80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2
del  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale
di  previdenza  dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di
apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale
   con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando
   conformemente  la  struttura  di  contribuzione,  il riparto della
   stessa  tra  lavoratore  e  committente,  nonche'  l'entita' della
   medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualita', a
   decorrere  dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle
   dei  collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma
   79;
b) prevedere  forme  di  incentivazione  per la stabilizzazione degli
   iscritti  alla  propria  gestione  separata  in  analogia a quanto
   disposto  dall'articolo  1,  commi 1202 e seguenti, della legge 27
   dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalita'.
  81.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, del Ministro per i
diritti  e le pari opportunita' e del Ministro delle politiche per la
famiglia,  in  conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e
garantendo  l'uniformita'  della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  uno o piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia  di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) previsione,  nell'ambito  dell'esercizio  della  delega in tema di
   riordino  degli  incentivi  di  cui  al  comma  30, lettera b), di
   incentivi  e  sgravi  contributivi  mirati a sostenere i regimi di
   orari  flessibili  legati  alle necessita' della conciliazione tra
   lavoro   e   vita   familiare,   nonche'   a   favorire  l'aumento
   dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali,
   con  particolare  riferimento  all'estensione della durata di tali
   congedi  e  all'incremento  della  relativa  indennita' al fine di
   incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento  degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge
   8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo
   parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento  dell'azione  dei diversi livelli di governo e delle
   diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per
   l'infanzia  e  agli  anziani  non  autosufficienti, in funzione di
   sostegno  dell'esercizio  della  liberta' di scelta da parte delle
   donne nel campo del lavoro;
e) orientamento  dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi
   comunitari,  a  partire  dal  Fondo  sociale  europeo  (FSE) e dal
   Programma  operativo  nazionale  (PON),  in  via  prioritaria  per
   l'occupazione  femminile,  a  supporto  non  solo  delle attivita'
   formative,  ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al
   lavoro,  con  destinazione di risorse alla formazione di programmi
   mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento  delle  garanzie  per l'applicazione effettiva della
   parita'   di   trattamento  tra  donne  e  uomini  in  materia  di
   occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di
   raccolta  ed  elaborazione  di  dati  in  grado  di far emergere e
   rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere anche di tipo
   retributivo;
h) potenziamento   delle   azioni   intese  a  favorire  lo  sviluppo
   dell'imprenditoria femminile;
i) previsione  di  azioni  e  interventi che agevolino l'accesso e il
   rientro  nel  mercato  del  lavoro  delle  donne, anche attraverso
   formazione  professionale  mirata  con  conseguente certificazione
   secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione  degli  adempimenti dei datori di lavoro in materia di
   attenzione al genere.
  82.  All'articolo  8,  comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16  settembre  1996,  n.  565,  anche  se  non  iscritti al fondo ivi
previsto,  sono  consentite  contribuzioni  saltuarie  e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresi' delegare".
  83.  All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti:
"7,  17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo
1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
  84.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori sociali, per
l'anno  2008,  le  indennita'  ordinarie  di  disoccupazione  di  cui
all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga
ai   primi  due  periodi  dell'articolo  13,  comma  10,  del  citato
decreto-legge  n.  35  del  2005,  esclusivamente  in  base ad intese
stipulate  in  sede  istituzionale territoriale tra le parti sociali,
recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  che  individua,  altresi',  l'ambito  territoriale e
settoriale  cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e
il  numero  dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.
  85.  Il  comma  15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' sostituito dal seguente:
"15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro
temporaneo  occupati  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato
nelle  imprese  e  agenzie  di  cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori
delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali
ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile
d'integrazione   salariale   straordinaria   previsto  dalle  vigenti
disposizioni,  nonche'  la  relativa  contribuzione  figurativa e gli
assegni  per  il  nucleo  familiare,  per  ogni  giornata  di mancato
avviamento  al  lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento
al  lavoro  che  coincidano,  in  base  al programma, con le giornate
definite  festive,  durante  le  quali  il  lavoratore  sia risultato
disponibile.  Detta  indennita'  e'  riconosciuta  per  un  numero di
giornate  di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il
numero  massimo  di  26  giornate mensili erogabili e il numero delle
giornate  effettivamente  lavorate  in ciascun mese, incrementato del
numero  delle  giornate  di  ferie,  malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'.  L'erogazione  dei  trattamenti  di cui al presente
comma  da  parte  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e'
subordinata   all'acquisizione   degli  elenchi  recanti  il  numero,
distinto  per  ciascuna  impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento  al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base
agli   accertamenti   effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti
autorita'   portuali   o,  laddove  non  istituite,  dalle  autorita'
marittime".
  86.   Le   disposizioni   di   cui  al  comma  85  hanno  efficacia
successivamente  all'entrata  in  vigore  delle disposizioni relative
alla  proroga  degli  strumenti  per  il  reddito  dei  lavoratori  -
ammortizzatori  sociali,  recate  dalla  legge finanziaria per l'anno
2008,  a  valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel
limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
  87.  All'articolo  21  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al   comma  1,  la  parola:  "trasformarsi"  e'  sostituita  dalla
   seguente: "costituirsi";
b) ai  commi  4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre,
   e' sostituita dalla seguente: "costituzione";
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.  Per favorire i processi di riconversione produttiva e per
   contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione
   del   decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con
   l'esclusione  di  quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere
   b)  e  c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1,
   lettera  b),  e  dell'articolo  17,  il cui organico non superi le
   quindici  unita',  le  stesse possono svolgere, in deroga a quanto
   previsto  dall'articolo  17,  altre  tipologie di lavori in ambito
   portuale  e  hanno  titolo  preferenziale  ai fini del rilascio di
   eventuali  concessioni  demaniali  relative  ad attivita' comunque
   connesse  ad  un  utilizzo  del  demanio  marittimo,  definite con
   decreto del Ministro dei trasporti".
  88.  Il  decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge
28  gennaio  1994,  n.  84, introdotto dal comma 87, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  89.  Il  comma  13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' sostituito dal seguente:
"13.  Le  autorita'  portuali, o, laddove non istituite, le autorita'
marittime,  inseriscono  negli  atti  di  autorizzazione  di  cui  al
presente  articolo,  nonche'  in  quelli  previsti dall'articolo 16 e
negli  atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte
a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile
ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui
al  presente  articolo  e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'  essere inferiore a quello
risultante  dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori
dei  porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori,  comparativamente  piu' rappresentative a
livello  nazionale,  dalle  associazioni  nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli
e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".
  90.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi adottati ai sensi della
presente  legge,  ciascuno  dei  quali  deve  essere  corredato della
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni
sindacali   dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale,  nonche',  relativamente agli
schemi  dei  decreti  legislativi  adottati ai sensi del comma 6, gli
organismi  a livello nazionale rappresentativi del personale militare
e  delle  forze  di  polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione  dei  pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che  sono  resi  entro  trenta  giorni dalla data di assegnazione dei
medesimi  schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere  una  proroga  di  venti  giorni per l'espressione del parere,
qualora  cio' si renda necessario per la complessita' della materia o
per  il  numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle  Commissioni.  Qualora  i  termini per l'espressione del parere
delle   Commissioni   parlamentari  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della delega, o
successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di sessanta giorni. Il
predetto  termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia  concessa  la  proroga  del termine per l'espressione del parere.
Decorso  il  termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato
ai  sensi  del  quarto  periodo,  senza  che  le  Commissioni abbiano
espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono  essere  comunque  emanati.  Entro i trenta giorni successivi
all'espressione  dei  pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi
alle   condizioni   ivi   eventualmente   formulate  con  riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della  Costituzione,  ritrasmette  alle Camere i testi, corredati dei
necessari   elementi   integrativi  di  informazione,  per  i  pareri
definitivi  delle  Commissioni  competenti,  che  sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
  91.  Disposizioni  correttive e integrative dei decreti legislativi
di  cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  dei decreti medesimi, nel rispetto dei
principi  e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con
le  stesse  modalita'  di  cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data   di   entrata   in   vigore  delle  disposizioni  correttive  e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
recanti  le  norme  eventualmente occorrenti per il coordinamento dei
decreti  emanati  ai  sensi  della  presente legge con le altre leggi
dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
  92.   Le   disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  le  quali
determinano  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica pari a
1.264  milioni  di  euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per
l'anno  2009,  a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011  e  a  1.898  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno
efficacia   solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  delle
disposizioni  relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento
del  Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla
legge  finanziaria  per  l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente
periodo  si  provvede  a  valere sulle risorse di cui al citato Fondo
entro i limiti delle medesime.
  93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe
previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge
entra in vigore il 1° gennaio 2008.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.
       E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
  Visto, il Guardasigilli: Mastella
 

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