Legge Ordinaria n. 9 del 08/02/2007 G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2007
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
          Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

  1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio abitativo e di favorire il
passaggio  da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti  ad  uso  di  abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a
10.000  abitanti  e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera  CIPE  n.  87103  del  13  novembre  2003,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  18  febbraio  2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita  locazione  degli  immobili  adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore  a  27.000  euro,  che  siano  o abbiano nel proprio nucleo
familiare   persone   ultrasessantacinquenni,   malati   terminali  o
portatori  di  handicap  con  invalidita'  superiore al 66 per cento,
purche'  non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle
stesse  condizioni,  anche  ai  conduttori  che  abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
  2.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e'
autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle
forme  di  cui  all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al
locatore  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 5, del decreto-legge 27
maggio  2005,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio  2005,  n.  148.  La sussistenza di tali requisiti puo' essere
contestata  dal  locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto-legge   20   giugno   2002,  n.  122,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
  3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo concessi in
locazione  dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, come da ultimo modificato
dall'articolo  43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
casse  professionali  e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da  istituti  bancari,  da  societa'  possedute  dai soggetti citati,
ovvero  che,  per  conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono
l'attivita'  di  gestione  dei  relativi  patrimoni  immobiliari,  il
termine  di  sospensione  di  cui al comma 1 del presente articolo e'
fissato  in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei
commi  1  e  3  del  presente  articolo  il conduttore corrisponde al
locatore  la  maggiorazione  prevista dall'articolo 6, comma 6, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  5.   Il   conduttore   decade   dal   beneficio  della  sospensione
dell'esecuzione  se  non  provvede al pagamento del canone nei limiti
indicati  dall'articolo  5  della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
  6.  La  sospensione  non  opera in danno del locatore che dimostri,
nelle  forme  di  cui  al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle
stesse  condizioni  richieste  per ottenere la sospensione medesima o
nelle  condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. A tutte
le  procedure  esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti  stipulati  ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive  modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del
presente  articolo  si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma
4, della medesima legge n. 431 del 1998.
 
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - L'art.  21  del  testo  unico  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
          n. 42, S.O. e' il seguente:
              "Art.  21  (Autenticazione  delle sottoscrizioni). - 1.
          L'autenticita'  della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
          agli  organi  della  pubblica  amministrazione,  nonche' ai
          gestori  di  servizi pubblici e' garantita con le modalita'
          di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
              2.  Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
          di  notorieta'  e presentata  a  soggetti diversi da quelli
          indicati  al  comma 1  o  a  questi  ultimi  al  fine della
          riscossione  da  parte  di  terzi  di  benefici  economici,
          l'autenticazione  e'  redatta  da  un  notaio, cancelliere,
          segretario  comunale,  dal dipendente addetto a ricevere la
          documentazione  o  altro dipendente incaricato dal Sindaco;
          in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
          alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
          attesta  che  la  sottoscrizione  e'  stata  apposta in sua
          presenza,    previo    accertamento    dell'identita'   del
          dichiarante,  indicando le modalita' di identificazione, la
          data  ed  il  luogo  di  autenticazione,  il  proprio nome,
          cognome  e  la  qualifica  rivestita,  nonche' apponendo la
          propria firma e il timbro dell'ufficio.".
              - Il  testo  dell'art.  4  del  decreto-legge 27 maggio
          2005,   n.  86  "Misure  urgenti  di  sostegno  nelle  aree
          metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di
          particolare  disagio  abitativo conseguente a provvedimenti
          esecutivi di rilascio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 maggio   2005,  n.  124,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni  dall'art.  1,  legge  26 luglio 2005, n. 148
          (Gazzetta   Ufficiale   29 luglio  2005,  n.  175),  e'  il
          seguente:
              "Art.  4 (Rilascio degli immobili). - 1. I contratti di
          locazione   stipulati   ai   sensi  dell'art.  2,  comma 2,
          lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui
          all'art.  1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano
          richiesto  la  procedura  esecutiva di rilascio, sospesa ai
          sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  e successivi  differimenti  e proroghe, non fanno
          venire  meno  l'esecutivita' del titolo di rilascio gia' in
          possesso  del  locatore  per lo stesso immobile, che rimane
          pienamente  azionabile  al  termine del nuovo contratto. In
          tale   caso  il  conduttore  mantiene  il  punteggio  e  la
          eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di
          un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto, sono individuati,
          sulla  base  delle indicazioni pervenute al Ministero dalle
          prefetture  -  uffici territoriali del Governo interessate,
          tra  i  comuni  di  cui  all'art.  1, comma 2, i comuni che
          abbiano  un  numero  di  procedure esecutive di rilascio di
          immobili, relative a conduttori di cui all'art. 1, comma 1,
          superiore a 400.
              3.  Nei  comuni  individuati  con  il decreto di cui al
          comma 2,  effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte
          del  conduttore  di  avvalersi di una delle disposizioni di
          cui  all'art.  2,  comma 2, il termine per l'esecuzione del
          provvedimento  di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del
          decreto-legge  24 giugno  2003,  n.  147,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n.  200, e'
          differito   per   il   tempo  strettamente  necessario  per
          avvalersi  delle predette disposizioni e comunque non oltre
          il 30 settembre 2005.
              4.  La  dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e'
          comunicata  alla  cancelleria  del  giudice  procedente con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  che  e' esibita
          all'ufficiale    giudiziario    procedente,    ovvero   con
          dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne
          redige processo verbale.
              5.   La  cancelleria  del  giudice  procedente,  ovvero
          l'ufficiale  giudiziario,  danno immediata comunicazione al
          locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente
          differimento degli atti della procedura.".
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge 20 giugno
          2002, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
          2002,  n.  144  e  convertito  in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1  della  legge  1° agosto  2002,  n. 185, e' il
          seguente:
              "Art.  1. - 1. La sospensione delle procedure esecutive
          di  rilascio  per  finita locazione, da ultimo disposta per
          gli  immobili  adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art.
          1,  comma 1,  del  decreto-legge  27 dicembre 2001, n. 450,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
              2.  Su  ricorso del locatore, notificato al conduttore,
          che  contesti  la  sussistenza  in  capo a quest'ultimo dei
          requisiti  richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il
          giudice  dell'esecuzione  procede  con  le modalita' di cui
          all'art.   11,   commi quinto  e  sesto  del  decreto-legge
          23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   25 marzo   1982,   n.  94,  disponendo  o  meno  la
          prosecuzione  dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi
          nel  termine di giorni otto dalla data di presentazione del
          ricorso.  Avverso  il  decreto  e'  ammessa  opposizione al
          tribunale,  che  giudica  in composizione collegiale con le
          modalita'  di  cui  all'art.  618  del  codice di procedura
          civile.".
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 1,   del  decreto
          legislativo  16 febbraio  1996  n.  104:  "Attuazione della
          delega   conferita   dall'art.  3,  comma 27,  della  legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di  dismissioni del
          patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
          di   investimenti   degli  stessi  in  campo  immobiliare",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52,
          S.O., e' il seguente:
              "Art.  1  (Ambito  di applicazione e finalita). - 1. Il
          presente  decreto legislativo, in attuazione delle norme di
          cui  all'art.  3,  comma 27,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti
          previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
          tabella  allegata  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70, ed
          altresi'  di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994,   n.   479,   e   di   enti   previdenziali  pubblici
          successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione
          dei  beni,  alle  forme  del trasferimento della proprieta'
          degli  stessi  e  alle  forme  di  realizzazione  di  nuovi
          investimenti  immobiliari  secondo principi di trasparenza,
          economicita' e congruita' di valutazione economica.".
              - Il  testo  del  comma 109  dell'art.  3  della  legge
          23 dicembre   1996,   n.  662,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 dicembre  1996,  n.  303,  S.O., e successive
          modifiche, e' il seguente:
              "109.  Le  amministrazioni pubbliche che non rispondono
          alla  legge  24 dicembre  1993,  n.  560, la concessionaria
          servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'
          derivanti  da  processi  di  privatizzazione  nelle  quali,
          direttamente  o  indirettamente, la partecipazione pubblica
          e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
          in  azioni  ordinarie,  procedono alla dismissione del loro
          patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':
                a) e'  garantito, nel caso di vendita frazionata e in
          blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
          gli  inquilini,  il  diritto  di prelazione ai titolari dei
          contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
          e  non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
          dell'immobile,  e  ai loro familiari conviventi, sempre che
          siano   in   regola   con  i  pagamenti  al  momento  della
          presentazione della domanda di acquisto;
                b) e'   garantito   il   rinnovo   del  contratto  di
          locazione,   secondo   le  norme  vigenti,  agli  inquilini
          titolari  di  reddito  familiare  complessivo  inferiore ai
          limiti  di  decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli
          alloggi  di  edilizia  popolare. Per famiglie di conduttori
          composte   da   ultrasessantacinquenni   o  con  componenti
          portatori  di  handicap, tale limite e' aumentato del venti
          per cento;
                c);
                d) per  la determinazione del prezzo di vendita degli
          alloggi  e'  preso a riferimento il prezzo di mercato degli
          alloggi  liberi  diminuito del trenta per cento fatta salva
          la  possibilita',  in  caso  di  difforme  valutazione,  di
          ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;
                e) i  soggetti  alienanti  di  cui al presente comma,
          sentite  le  organizzazioni sindacali rappresentative degli
          inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
          domande  di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
          accesso ad eventuali mutui agevolati;
                f) il  10  per  cento  del ricavato della dismissione
          degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
          versato  su  un apposito capitolo dello stato di previsione
          dell'entrata;  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio;
                f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
          con  circolare  del  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
          sorgono  in  zone  nelle  quali il valore unitario medio di
          mercato  degli  immobili  e'  superiore  del  70  per cento
          rispetto  al  valore  di mercato medio rilevato nell'intero
          territorio  comunale.  Tali alloggi sono offerti in vendita
          ai  titolari  di  contratti di locazione in corso ovvero di
          contratti  scaduti  non ancora rinnovati purche' si trovino
          nella   detenzione   dell'immobile,  e  ai  loro  familiari
          conviventi,  in  regola  con  i  pagamenti al momento della
          presentazione  della  domanda  di acquisto, ad un prezzo di
          vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
          le  modalita'  di cui alle lettere a), b) e c) del presente
          comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede mediante
          lettera  raccomandata,  con  avviso di ricevimento, recante
          indicazione  del  prezzo  di vendita dell'alloggio, inviata
          dall'ente  proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
          Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
          lettera  raccomandata  i  soggetti  presentano  domanda  di
          acquisto  per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
          termine  gli  immobili  sono  posti  in  vendita  con  asta
          pubblica al migliore offerente.".
              - Il   testo  del  comma 6,  dell'art.  6  della  legge
          9 dicembre  1998,  n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
          rilascio   degli   immobili   adibiti  ad  uso  abitativo",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
          292, S.O., e' il seguente:
              "6. Durante  i  periodi di sospensione delle esecuzioni
          di  cui  al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
          dell'art.  11  del  citato  decreto-legge  n.  9  del 1982,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
          nonche'  per  i  periodi  di  cui  all'art.  3  del  citato
          decreto-legge    n.   551   del   1988,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   n.   61   del  1989,  come
          successivamente  prorogati,  e  comunque fino all'effettivo
          rilascio,  i  conduttori  sono  tenuti  a corrispondere, ai
          sensi  dell'art.  1591 del codice civile, una somma mensile
          pari  all'ammontare  del  canone dovuto alla cessazione del
          contratto,  al quale si applicano automaticamente ogni anno
          aggiornamenti  in  misura  pari al settantacinque per cento
          della  variazione,  accertata  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica  (ISTAT),  dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai e impiegati verificatasi nell'anno
          precedente;  l'importo  cosi' determinato e' maggiorato del
          venti  per  cento.  La corresponsione di tale maggiorazione
          esime  il  conduttore  dall'obbligo di risarcire il maggior
          danno  ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i
          predetti  periodi  di  sospensione  sono  dovuti  gli oneri
          accessori  di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n.
          392,  e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
          il  conduttore  decade  dal  beneficio,  comunque concesso,
          della  sospensione  dell'esecuzione  del  provvedimento  di
          rilascio,  fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 55 della
          citata legge n. 392 del 1978.".
              - Il  testo  dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
          392   "Disciplina  delle  locazioni  di  immobili  urbani",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211,
          e' il seguente:
              "Art.  5 (Inadempimento del conduttore). - Salvo quanto
          previsto  dall'art.  55,  il  mancato  pagamento del canone
          decorsi  venti  giorni  dalla  scadenza prevista, ovvero il
          mancato   pagamento,  nel  termine  previsto,  degli  oneri
          accessori  quando l'importo non pagato superi quello di due
          mensilita'  del  canone, costituisce motivo di risoluzione,
          ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.".
              - Il  testo  del  comma 4,  dell'art.  6,  della  legge
          9 dicembre  1998,  n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
          rilascio   degli   immobili   adibiti  ad  uso  abitativo",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
          292, S.O., e' il seguente:
              "4. Per  i  provvedimenti  esecutivi  di  rilascio  per
          finita  locazione  emessi dopo la data di entrata in vigore
          della  presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola
          volta,  con  istanza rivolta al pretore competente ai sensi
          dell'art.  26, primo comma, del codice di procedura civile,
          che  sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
          un  termine  di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
          applicano  i  commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
          citato   decreto-legge  n.  9  del  1982,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  94  del  1982. Avverso il
          decreto  del  pretore  il locatore ed il conduttore possono
          proporre  opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che
          giudica  con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
          procedura civile.".

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