Legge Ordinaria n. 100 del 22/07/2009 G.U. n.177 del 01 agosto 2009
Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria (2511)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1. E'  convertito  in legge il decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61,
recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 22 luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Frattini,   Ministro   degli  affari
                                 esteri
                                 La Russa, Ministro della difesa
                                 Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 
          Avvertenza
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 5, del decreto-legge 30 dicembre
          2008,  n.  209  (Proroga  della  partecipazione  italiana a
          missioni  internazionali),  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 24 febbraio 2009, n. 12, cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:

             “1.  Al  personale  militare  che  partecipa  alle
          missioni  internazionali  di  cui  al  presente  decreto si
          applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9,
          commi  3,  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  5  e  6,  del
          decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n. 421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
             2.  I  reati  commessi  dallo  straniero nei territori o
          nell'alto  mare  in  cui  si  svolgono  gli interventi e le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello  Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti agli
          interventi  e  alle  missioni  stessi, sono puniti sempre a
          richiesta   del  Ministro  della  giustizia  e  sentito  il
          Ministro  della  difesa  per  i  reati  commessi a danno di
          appartenenti alle Forze armate. (4)
             3.  Per  i  reati  di  cui  al  comma  2  e  per i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria  commessi, nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
          cui  al  presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
          interventi  e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza e'
          attribuita al Tribunale di Roma.
             4.  I  reati  previsti  dagli  articoli  1135 e 1136 del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'articolo   12  del  codice  di  procedura  penale,  se
          commessi  a  danno  dello  Stato  o  di  cittadini  o  beni
          italiani,  in  alto  mare  o in acque territoriali altrui e
          accertati  nelle  aree  in cui si svolge la missione di cui
          all'articolo   3,   comma   14,   sono   puniti   ai  sensi
          dell'articolo  7  del  codice  penale  e  la  competenza e'
          attribuita al tribunale di Roma.
             5.  Nei  casi  di arresto in flagranza o fermo ovvero di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della  custodia  cautelare in carcere per i reati di cui al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente  l'arrestato  o  il  fermato a disposizione
          dell'autorita'  giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
          5  e  6,  del  decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n.  421,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
          n.  6.  Negli  stessi casi l'arrestato o il fermato possono
          essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
             6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo'
          disporre    l'affidamento    in    custodia   all'armatore,
          all'esercente   ovvero   al   proprietario   della  nave  o
          aeromobile catturati con atti di pirateria.
             6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio
          della  giurisdizione si applicano le disposizioni contenute
          negli  accordi  internazionali.  In  attuazione dell'Azione
          comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e
          della   decisione   2009/293/PESC  del  Consiglio,  del  26
          febbraio   2009,   sono   autorizzate  le  misure  previste
          dall'articolo  2, primo paragrafo, lettera e), della citata
          Azione  comune e la detenzione a bordo del vettore militare
          delle  persone  che hanno commesso o che sono sospettate di
          aver  commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente
          necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della
          medesima  Azione  comune.  Le stesse misure, se previste da
          accordi  in  materia  di  contrasto  alla  pirateria,  e la
          detenzione  a  bordo  del  vettore  militare possono essere
          altresi'  adottate  se i predetti accordi sono stipulati da
          Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
             6-ter.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano  anche  ai  procedimenti in corso alla data della
          sua  entrata  in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
          comunicazioni      sono     trasmessi     con     modalita'
          telematica.”.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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