Legge Ordinaria n. 108 del 03/08/2009 G.U. n.181 del 06 agosto 2009
CIRIELLI e STEFANI: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (2602)
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:
                               Art. 1.
            (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
         sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

  1.  Per  iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano,   Pakistan,   Sudan   e   Somalia   volte  ad  assicurare  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  28.000.000 ad integrazione degli
stanziamenti  di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49, come
determinati  dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203,  nonche'  la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti
dalla   legge   7   marzo  2001,  n.  58.  Nell'ambito  del  predetto
stanziamento  il  Ministro  degli affari esteri, con proprio decreto,
puo'  destinare  risorse,  fino  ad  un massimo del 15 per cento, per
iniziative  di  cooperazione  in  altre  aree  di crisi, per le quali
emergano   urgenti   necessita'   di   intervento,   nel  periodo  di
applicazione della presente legge.
  2.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita'
generale dello Stato.
  3.  Al  personale  di  cui  all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987,  n.  49,  e successive modificazioni, inviato in missione breve
per  le  attivita'  e  le  iniziative di cui al presente articolo, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941,  nella  misura  intera incrementata del 30 per cento,
calcolata  sulla  diaria  prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
  4.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e alle
iniziative  di  cui  al presente articolo si applicano l'articolo 57,
commi  6  e  7,  del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  nonche'  gli  articoli  3,  commi  1  e  5,  e  4, comma 2, del
decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  5.  Per  le  finalita',  nei  limiti  temporali e nell'ambito delle
autorizzazioni  di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero
degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza
anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo
alla    pubblica    amministrazione   in   possesso   di   specifiche
professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa,  in  deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle
dipendenze   delle  pubbliche  amministrazioni.  Gli  incarichi  sono
affidati,  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri  abbia  escluso  che  localmente  esistano le professionalita'
richieste.
  6.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui
degli  stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2,
comma  3,  del  decreto-legge  31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01,
comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 febbraio 2009, n. 12,sono convalidati
gli  atti  adottati,  le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal  1°  gennaio  2009  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  conformi  alla  disciplina  contenuta  nel presente
articolo,  con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da
1  a  19.  Sono  altresi'  convalidati  gli  incarichi  conferiti e i
contratti  stipulati  in  base  all'articolo  01, comma 3, del citato
decreto-legge  n.  209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del
citato  decreto-legge  n.  8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel
presente articolo.
  7.  L'articolo  01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12,  si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate
entro   il  30  giugno  2009,  possono  essere  impegnate  nel  corso
dell'intero  esercizio  finanziario  2009 e di quello successivo. Gli
articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.
45,  si  interpretano  nel  senso  che  le  somme  ivi  previste, non
impegnate  entro  il  31  dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dell'intero esercizio finanziario 2009.
  8.  Ai  residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1,
comma  1,  e  2,  comma  3,  del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e
dall'articolo  01,  comma  1,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
  9.   Le   somme   di   cui  al  presente  articolo,  non  impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
  10.  Alle  spese  previste  dal  presente  articolo  non si applica
l'articolo  60,  comma  15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  11.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre   2009,  la  spesa  di  euro  500.000  per  l'erogazione  del
contributo  italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
  12.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  1.300.000  per la partecipazione
italiana  ai  Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro
1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto
a euro 300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
  13.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre   2009,   la   spesa   di  euro  597.820  per  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti di
cooperazione  dell'Organizzazione  per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE).
  14.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli
interventi  di  ricostruzione,  operativi di emergenza e di sicurezza
per  la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici  e  ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq
per  la  realizzazione  delle  attivita'  di cui al presente comma e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941,  nella  misura  intera incrementata del 30 per cento,
calcolata  sulla  diaria  prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
  15.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di euro 125.885 per l'invio in missione di
personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a
Kabul.  Il  relativo  trattamento  economico e' determinato secondo i
criteri  di  cui  all'articolo  204  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  16.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  139.220 per la partecipazione di
funzionari  diplomatici  alle  operazioni  internazionali di gestione
delle   crisi,   comprese   le  missioni  PESD,  e  agli  uffici  dei
rappresentanti  speciali  dell'Unione europea. Ai predetti funzionari
e'  corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa
dall'Organizzazione  internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza,  pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso
un  contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non
puo'  comunque  superare  il  trattamento  attribuito  per  la stessa
missione all'organo di vertice del predetto contingente.
  17.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana
alle iniziative PESD.
  18.  Per  la  realizzazione  degli  interventi e delle iniziative a
sostegno  dei  processi  di  pace  e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa  subsahariana  e'  autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009  e  fino  al  31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la
Somalia,  per  il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad
integrazione  degli  stanziamenti  gia' assegnati per l'anno 2009 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
  19.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un
funzionario  diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la presenza
italiana  in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  sono corrisposti
un'indennita'  pari  all'80  per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni,  e il rimborso
forfetario  degli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  in  Kurdistan,
commisurato   alla  diaria  per  i  viaggi  di  servizio  all'interno
dell'Iraq.  Per  l'espletamento  delle  sue  attivita',  il  predetto
funzionario  puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco,  con  contratto  a  tempo  determinato,  di durata comunque non
superiore al periodo di applicazione della presente legge.
  20.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  partecipazione  dell'Italia  a  una  missione  di
stabilizzazione  economica,  sociale  e  umanitaria  in Pakistan e in
Afghanistan,  al  fine  di fornire sostegno al Governo pakistano e al
Governo   afgano   nello   svolgimento  delle  attivita'  prioritarie
nell'ambito   del   processo   di  sviluppo  e  consolidamento  delle
istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
  21.  Nell'ambito  degli obiettivi e delle finalita' individuati nel
corso  dei  colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei  donatori dell'area, le attivita' operative della missione di cui
al  comma  20  sono  finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative
concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
   a) al sostegno al settore sanitario;
   b) al sostegno istituzionale e tecnico;
   c)  al  sostegno  della  piccola  e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
   d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  22.  Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27
si  provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa  alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli
interventi  sono  utilizzati  gli  ordinari stanziamenti di bilancio,
nonche' le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.
  23.   L'organizzazione   delle  attivita'  di  coordinamento  degli
interventi  di  cui  ai  commi  da 20 a 27 e' definita con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con i quali sono stabilite:
   a)  le  modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e con le strutture amministrative locali
e di governo;
   b)  l'istituzione  e  la  composizione,  presso il Ministero degli
affari   esteri,  di  una  apposita  struttura,  con  il  compito  di
individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e
21;
   c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
  24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:
   a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;
   b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al
decreto-legge  1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
   c)  le  disposizioni  di  cui  alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche   con   riguardo   all'invio   in   missione   del   personale,
all'affidamento  degli  incarichi e alla stipula dei contratti di cui
all'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche'  all'acquisizione  delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
  25.  Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere ai sensi
dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni.  Per  le  procedure in materia di
appalti  pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla
parte  II,  titolo  I,  capi  II  e  III, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
  26.  Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
  27.  Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare   l'intervento   di   organizzazioni  non  governative  che
intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
  28.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze di prima necessita' della
popolazione  locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i
comandanti  dei  contingenti  militari  che partecipano alle missioni
internazionali,  previa  autorizzazione  del  Capo  di stato maggiore
della  difesa  e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da  eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine  a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi
pubblici   sulla  base  di  specifici  accordi,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  secondo  le  procedure di spesa e contabili di cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n. 167.
  29.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  3.384.722  per  la proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia  irachene,  e  di  euro  2.746.250  per  la  realizzazione di
attivita' di cooperazione militare nel settore navale.
  30.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre  2009,  la  spesa  di  euro  50.000  per la partecipazione di
personale  militare  all'addestramento  delle  Forze armate serbe per
l'utilizzazione   delle  apparecchiature  per  lo  sminamento  e  del
materiale  di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14,
del   decreto-legge   31   gennaio   2008,   n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
  31.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre   2009,   la  spesa  di  euro  133.168  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  formativa  in  Italia  relativa  al  corso in materia
penitenziaria  per  magistrati  e  funzionari  iracheni,  a  cura del
Ministero  della  giustizia,  nell'ambito  della  missione  integrata
dell'Unione  europea  denominata  EUJUST  LEX, di cui all'articolo 2,
comma  9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli
interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi  e la misura delle spese per i
sussidi  didattici. I programmi del corso di formazione si conformano
al  diritto  umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto  penale  internazionale,  nonche'  alle regole di procedura e
prova  contenute  negli  statuti  dei  tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
 
            Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n.
          49,    recante   «Nuova   disciplina   della   cooperazione
          dell'Italia  con  i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          28 febbraio 1987, e' il seguente:
             «Art.  16 (Personale addetto alla Direzione generale per
          la  cooperazione  allo  sviluppo). -1. Il personale addetto
          alla  Direzione  generale per la cooperazione allo sviluppo
          e' costituito da:
              a) personale del Ministero degli affari esteri;
              b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
          Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
          ordinamenti   delle   rispettive  istituzioni,  nel  limite
          massimo di sette unita';
              c)  esperti  e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12;
              d)  personale  dell'amministrazione  dello Stato, degli
          enti  locali  e  di  enti  pubblici  non economici posto in
          posizione di fuori ruolo o di comando;
              e)   funzionari   esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti  da  organismi  internazionali nei limiti di un
          contingente   massimo   di  trenta  unita',  assunti  dalla
          Direzione  generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
          base  di  criteri  analoghi a quelli previsti dalla lettera
          c).».
             -   La   legge   22   dicembre  2008,  n.  203,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2009)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede
          gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria.
             - La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del
          Fondo  per  lo  sminamento umanitario», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
             -  Il  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, recante
          «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
             -  Il  testo  dell'art.  57  del  decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
          relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
          direttive   2004/17/CE   e   2004/18/CE»,   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
          maggio  2006  e'  il seguente: I capi II e III del titolo I
          («Contratti  di  rilevanza  comunitaria»)  della  parte  II
          («Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
          nei  settori  ordinari»)  del  codice  recano  disposizioni
          riguardanti,  rispettivamente, i requisiti dei partecipanti
          alle procedure di affidamento e l'oggetto del contratto, le
          procedure  di  scelta  del  contraente e la selezione delle
          offerte:
             «Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di  un bando di gara). (Art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
          decreto  legislativo n. 358/1992; art. 6, comma 2, legge n.
          537/1993;  art.  24,  legge  n.  109/1994;  art. 7, decreto
          legislativo  n.  157/1995).  -  1.  Le  stazioni appaltanti
          possono  aggiudicare  contratti pubblici mediante procedura
          negoziata  senza  previa  pubblicazione di un bando di gara
          nelle   ipotesi   seguenti,   dandone  conto  con  adeguata
          motivazione nella delibera o determina a contrarre.
             2.  Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
          servizi, la procedura e' consentita:
              a)  qualora,  in esito all'esperimento di una procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,   o   nessuna   offerta   appropriata,  o  nessuna
          candidatura.  Nella  procedura negoziata non possono essere
          modificate  in  modo sostanziale le condizioni iniziali del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una  relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
          seguito   di   procedura   aperta   o   ristretta  e  sulla
          opportunita'  della  procedura  negoziata.  Le disposizioni
          contenute  nella presente lettera si applicano ai lavori di
          importo inferiore a un milione di euro;
              b)  qualora,  per ragioni di natura tecnica o artistica
          ovvero  attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi, il
          contratto  possa essere affidato unicamente ad un operatore
          economico determinato;
              c)   nella   misura   strettamente  necessaria,  quando
          l'estrema  urgenza,  risultante da eventi imprevedibili per
          le  stazioni  appaltanti,  non e' compatibile con i termini
          imposti  dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o negoziate
          previa  pubblicazione  di  un bando di gara. Le circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti.
             3.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  forniture, la
          procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
              a)  qualora  i  prodotti  oggetto  del  contratto siano
          fabbricati  esclusivamente  a  scopo di sperimentazione, di
          studio  o  di  sviluppo,  a  meno  che  non  si  tratti  di
          produzione   in   quantita'  sufficiente  ad  accertare  la
          redditivita'  del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
          messa a punto;
              b)  nel  caso  di consegne complementari effettuate dal
          fornitore  originario  e  destinate  al rinnovo parziale di
          forniture  o  di impianti di uso corrente o all'ampliamento
          di  forniture  o impianti esistenti, qualora il cambiamento
          di   fornitore  obbligherebbe  la  stazione  appaltante  ad
          acquistare    materiali    con   caratteristiche   tecniche
          differenti,   il   cui   impiego   o  la  cui  manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
          rinnovabili  non  puo'  comunque  di  regola superare i tre
          anni;
              c)  per  forniture quotate e acquistate in una borsa di
          materie prime;
              d)   per   l'acquisto   di   forniture   a   condizioni
          particolarmente  vantaggiose,  da  un  fornitore  che cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
          o   liquidatore   di   un   fallimento,  di  un  concordato
          preventivo,  di  una liquidazione coatta amministrativa, di
          un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
             4.   Nei  contratti  pubblici  relativi  a  servizi,  la
          procedura  del  presente  articolo  e', inoltre, consentita
          qualora  il  contratto  faccia  seguito  ad  un concorso di
          progettazione  e  debba,  in  base  alle norme applicabili,
          essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori del
          concorso;  in  quest'ultimo  caso  tutti i vincitori devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati.
             5.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a lavori e negli
          appalti  pubblici  relativi  a  servizi,  la  procedura del
          presente articolo e', inoltre, consentita:
              a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
          nel  progetto  iniziale  ne  nel contratto iniziale, che, a
          seguito   di  una  circostanza  imprevista,  sono  divenuti
          necessari  all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
          del  progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
          all'operatore  economico  che presta tale servizio o esegue
          tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
               a.1)  tali  lavori o servizi complementari non possono
          essere  separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
          contratto  iniziale,  senza recare gravi inconvenienti alla
          stazione   appaltante,   ovvero   pur   essendo  separabili
          dall'esecuzione  del  contratto iniziale, sono strettamente
          necessari al suo perfezionamento;
               a.2)  il  valore  complessivo  stimato  dei  contratti
          aggiudicati  per  lavori o servizi complementari non supera
          il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
              b)  per  nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
          servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
          aggiudicatario   del   contratto  iniziale  dalla  medesima
          stazione  appaltante,  a  condizione che tali servizi siano
          conformi  a  un  progetto  di  base e che tale progetto sia
          stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
          procedura   aperta   o  ristretta;  in  questa  ipotesi  la
          possibilita'  del  ricorso  alla  procedura negoziata senza
          bando  e'  consentita  solo  nei  tre  anni successivi alla
          stipulazione  del contratto iniziale e deve essere indicata
          nel  bando  del contratto originario; l'importo complessivo
          stimato   dei   servizi  successivi  e'  computato  per  la
          determinazione  del  valore  globale del contratto, ai fini
          delle soglie di cui all'art. 28.
             6.  Ove  possibile, la stazione appaltante individua gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni     riguardanti    le    caratteristiche    di
          qualificazione   economico   -   finanziaria  e  tecnico  -
          organizzativa   desunte   dal  mercato,  nel  rispetto  dei
          principi   di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,  e
          seleziona  almeno tre operatori economici, se sussistono in
          tale   numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori  economici
          selezionati    vengono    contemporaneamente   invitati   a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera    contenente   gli   elementi   essenziali   della
          prestazione   richiesta.  La  stazione  appaltante  sceglie
          l'operatore  economico  che  ha  offerto le condizioni piu'
          vantaggiose,  secondo  il  criterio del prezzo piu' basso o
          dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa,  previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti  per  l'affidamento di contratti di uguale importo
          mediante  procedura  aperta,  ristretta, o negoziata previo
          bando.
             7.  E'  in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
             - Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, commi 1 e
          2,  del  decreto-legge  10  luglio  2003,  n.  165, recante
          «Interventi  urgenti  a favore della popolazione irachena»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  219,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19
          agosto 2003, e' il seguente:
             «Art.   3   (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
          realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
          1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
          anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
          all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
          contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
          articolo.
             2-4. (Omissis).
             5.  Le  disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
             «Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1. Il
          Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzato ad affidare
          incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  ad  enti  e
          organismi  di diritto privato o pubblico specializzati ed a
          stipulare  contratti  di lavoro previsti dalla legislazione
          vigente    con    personale    estraneo    alla    pubblica
          amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
          in  deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289.
             2.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001, n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.».
             -  Il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, e 2, comma 3,
          del   decreto-legge   31   gennaio   2008,  n.  8,  recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di  interventi  di
          cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di
          pace   e   di   stabilizzazione,   nonche'   relative  alla
          partecipazione  delle  Forze armate e di polizia a missioni
          internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
          13  marzo  2008, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 74 del 28 marzo 2008, e' il seguente:
             «Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1.
          Per  la  realizzazione  di  interventi  di  cooperazione in
          Afghanistan,  Iraq,  Libano,  Sudan e Somalia, destinati ad
          assicurare  il miglioramento delle condizioni di vita della
          popolazione  e  il  sostegno  alla ricostruzione civile, e'
          autorizzata,  per  l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000
          ad  integrazione  degli  stanziamenti  di cui alla legge 26
          febbraio  1987,  n.  49, come determinati nella Tabella C -
          Ministero  degli  affari  esteri  - della legge 24 dicembre
          2007,  n.  244.  Le  somme  di  cui  al  presente comma non
          impegnate   nell'esercizio  di  competenza  possono  essere
          impegnate nell'esercizio successivo.
             2. (Omissis).
             3.  Per  le  finalita'  e nei limiti temporali di cui al
          presente  articolo  e all'art. 2, il Ministero degli affari
          esteri  e'  autorizzato ad affidare incarichi temporanei di
          consulenza  anche  ad  enti  e organismi specializzati ed a
          stipulare   contratti   di   collaborazione   coordinata  e
          continuativa   con   personale   estraneo   alla   pubblica
          amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
          in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57,
          della  legge  23  dicembre  2005, n. 266. Gli incarichi e i
          contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od
          organismi   e   stipulati,   assicurando  il  rispetto  del
          principio  di  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna, con
          persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero  di nazionalita'
          italiana  o  di  altri  Paesi a condizione che il Ministero
          degli  affari  esteri abbia escluso che localmente esistano
          le professionalita' richieste.».
             «Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di
          stabilizzazione). - 1.-2. (Omissis).
             3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di
          euro  14.503.478  per  la  prosecuzione degli interventi di
          stabilizzazione  e  di ricostruzione in Iraq e Afghanistan.
          Le   somme   di   cui   al  presente  comma  non  impegnate
          nell'esercizio   di  competenza  possono  essere  impegnate
          nell'esercizio successivo.».
             -  Il  testo dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge
          30   dicembre   2008,   n.   209,  recante  «Proroga  della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali»,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio
          2009,  n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
          26 febbraio 2009, e' il seguente:
             «Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1.
          Per  la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di
          cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia,
          volte  ad  assicurare  il miglioramento delle condizioni di
          vita  della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi
          nonche'   il   sostegno   alla   ricostruzione  civile,  e'
          autorizzata,  fino  al  30  giugno  2009,  la spesa di euro
          45.000.000  ad  integrazione degli stanziamenti di cui alla
          legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come determinati nella
          Tabella  C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le
          somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
          di   competenza  possono  essere  impegnate  nell'esercizio
          successivo.
             2. (Omissis).
             3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma
          1  e  per  le  finalita'  e  nei limiti temporali di cui al
          presente  articolo  e all'art. 2, il Ministero degli affari
          esteri,  nei  limiti  delle  risorse di cui al comma 1, per
          esigenze  cui  non e' possibile provvedere con il personale
          in  servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e
          organismi  specializzati  nonche' a personale estraneo alla
          pubblica   amministrazione   in   possesso   di  specifiche
          professionalita'.  Gli  incarichi  di cui al presente comma
          sono   affidati,   nel   rispetto  del  principio  di  pari
          opportunita'  tra  uomo  e donna, a persone di nazionalita'
          locale,  ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a
          condizione  che  il  Ministero  degli  affari  esteri abbia
          escluso   che   localmente   esistano  le  professionalita'
          richieste.».
             -  Il testo dell'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 195 del 21 agosto 2008, e' il
          seguente:
             «Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
          pubblica). - 1.-14. (Omissis).
             15.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
          finanziario  2009,  le amministrazioni dello Stato, escluso
          il   comparto  della  sicurezza  e  del  soccorso,  possono
          assumere  mensilmente  impegni per importi non superiori ad
          un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascuna unita'
          previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi,  retribuzioni,  pensioni  e  altre  spese fisse o
          aventi  natura  obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in
          dodicesimi,  nonche'  per  interessi,  poste  correttive  e
          compensative   delle   entrate,   comprese  le  regolazioni
          contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
          normativa  comunitaria,  annualita'  relative  ai limiti di
          impegno  e  rate  di  ammortamento mutui. La violazione del
          divieto  di cui al presente comma rileva agli effetti della
          responsabilita' contabile.».
             -  Il  testo  degli  articoli  171 e 204 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
             «Art.  171  (Indennita'  di  servizio  all'estero). - 1.
          L'indennita'   di   servizio   all'estero   non  ha  natura
          retributiva   essendo  destinata  a  sopperire  agli  oneri
          derivanti   dal   servizio   all'estero   ed   e'  ad  essi
          commisurata.  Essa  tiene  conto  della  peculiarita' della
          prestazione   lavorativa   all'estero,  in  relazione  alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
             2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
              a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
              b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate  secondo  coefficienti  di sede da fissarsi con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  sentita  la  commissione  di  cui  all'art. 172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati  coefficienti  differenti  per  i  singoli posti di
          organico in uno stesso ufficio.
             3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
          disponibilita' finanziarie, sulla base:
              a)  del  costo  della vita, desunto dai dati statistici
          elaborati  dalle  Nazioni  Unite e dall'Unione europea, con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi.  Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
          specializzate a livello internazionale;
              b)   degli  oneri  connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati  in  relazione  al  tenore di vita ed al decoro
          connesso   con   gli   obblighi  derivanti  dalle  funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze   diplomatiche  e  degli  uffici  consolari,
          nonche'  dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
          e delle rappresentanze all'estero;
              c) del corso dei cambi.
             4.   Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni  del  costo della vita si seguono i parametri di
          riferimento   indicati   nel  comma  3,  lettera  a).  Tale
          adeguamento   sara'   ponderato  in  relazione  agli  oneri
          indicati nel comma 3, lettera b).
             5.  Nelle  sedi  in cui esistono situazioni di rischio e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle     condizioni    sanitarie    ed    alle    strutture
          medico-ospedaliere,   alle   condizioni   climatiche  e  di
          inquinamento,  al  grado  di isolamento, nonche' a tutte le
          altre  condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
          geografica   dall'Italia,   il   personale  percepisce  una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal  comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata con
          decreto  del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,    sentita    la   commissione   permanente   di
          finanziamento,  tenendo  conto  delle classificazioni delle
          sedi  estere  in base al disagio adottate dalla Commissione
          dell'Unione  europea.  Essa non puo' in alcun caso superare
          l'80  per  cento  dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
          periodica, almeno biennale.
             6.   Qualora   dipendenti  fra  loro  coniugati  vengano
          destinati   a   prestare   servizio  nello  stesso  ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
             7.  Le  indennita' base di cui al comma 2 possono essere
          periodicamente  aggiornate  con  decreto del Ministro degli
          affari  esteri,  d'intesa  con il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, per tener conto
          della  variazione  percentuale del valore medio dell'indice
          dei    prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La   variazione
          dell'indennita'  base  non  potra'  comunque  comportare un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita'  di  servizio all'estero corrisposte. Qualora la
          base  contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi  previdenziali  verra'  effettuato sulla base di
          tale  indennita'.  Restano  escluse dalla base contributiva
          pensionabile  le  indennita'  integrative concesse ai sensi
          dell'art. 189.»;
             «Art.  204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
          diplomatiche  speciali).  - Ai componenti delle delegazioni
          diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  su parere della commissione di cui all'art. 172,
          un'indennita'   adeguata   ed   un  assegno  per  oneri  di
          rappresentanza   determinato   secondo  i  criteri  di  cui
          all'art.  171-bis.  Il trattamento economico complessivo e'
          comunque non superiore a quello che il personale di analogo
          rango  percepisce  o  percepirebbe  nel  Paese  in  cui  e'
          istituita la delegazione diplomatica speciale.
             Ai  predetti  si  applica l'art. 186. Nei casi di cui al
          primo    comma   dell'articolo   predetto,   all'indennita'
          personale  si  intende sostituita quella prevista dal primo
          comma  del  presente  articolo.  La  indennita' giornaliera
          prevista  dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
          casi  di  cui  al  punto  1) dello stesso comma, sulla base
          dell'indennita'   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo.  Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
          l'indennita'   giornaliera   e'  stabilita  con  la  stessa
          procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
             -   La   legge   6   febbraio   1992,  n.  180,  recante
          «Partecipazione  dell'Italia  alle  iniziative  di  pace ed
          umanitarie  in  sede  internazionale»,  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
             -  Il  decreto-legge  1°  luglio  1996,  n. 347, recante
          «Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  concernenti il Ministero degli affari esteri e
          norme   relative   ad   impegni   internazionali   ed  alla
          cooperazione allo sviluppo», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  8  agosto  1996,  n. 426, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996.
             -  Il  testo  dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
          del 18 agosto 1990, e' il seguente:
             «Art.  15  (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
          Anche  al  di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
          amministrazioni  pubbliche  possono  sempre  concludere tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune.
             2.   Per   detti   accordi   si   osservano,  in  quanto
          applicabili,  le  disposizioni previste dall'art. 11, commi
          2, 3 e 5.».
             -  Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente «Regolamento
          recante  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili»,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 136 del 13 giugno 1994, e' il
          seguente:
             «Art.  8  (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
          1.  Ove,  per la realizzazione di programmi o di interventi
          di  comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
          7  agosto  1990  n. 241 , accordi fra amministrazioni dello
          Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          possono   essere   disposte,  per  l'attuazione  di  quanto
          stabilito  dagli  accordi,  una o piu' aperture di credito,
          anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
          funzionario   delegato,   titolare  di  pubbliche  funzioni
          ancorche'     non    dipendente    statale,    responsabile
          dell'attuazione   del   programma   o   degli   interventi.
          Analogamente   provvedono,   nei   confronti  del  medesimo
          funzionario,  le  altre  amministrazioni, enti ed organismi
          pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
          rispettivi ordinamenti.
             2.  Per  quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
          gli  ordini  di  accreditamento  di  cui al comma 1 possono
          essere  emessi  in deroga ai limiti di somma previsti dalla
          legge  e  dal  regolamento  di  contabilita' generale dello
          Stato.  Ai  predetti  ordini  di  accreditamento si applica
          l'art.  279,  comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
          827  .  Gli  ordini  di  accreditamento relativi a spese in
          conto  capitale,  non  estinti al termine dell'esercizio in
          cui   sono   stati   emessi,   possono  essere  trasportati
          all'esercizio successivo.
             3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  1  individuano  il
          funzionario   responsabile,   al   quale   debbono   essere
          accreditate  le  somme,  e  determinano la durata tassativa
          dell'accordo.  Essi  stabiliscono, altresi', il servizio di
          controllo  interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
          comma  7,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
          successive  modificazioni,  la verifica dell'attuazione del
          programma  e  dei  risultati della gestione. Il servizio di
          controllo  interno  redige  una  relazione  da  allegare al
          rendiconto annuale di cui al comma 4.
             4.  I  fondi  accreditati  al funzionario delegato danno
          luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
          delegato    presenta    il    rendiconto    annuale    alle
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    partecipanti
          all'accordo.  Si  applicano  le procedure contrattuali e di
          gestione,  nonche',  in quanto compatibili, le modalita' di
          presentazione  dei rendiconti amministrativi dei funzionari
          delegati,  previste  dai  regi decreti 18 novembre 1923, n.
          2440  e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni
          e integrazioni.
             5.  Ove  all'accordo  partecipino  piu'  amministrazioni
          dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e
          contabile  del  rendiconto  di  cui  al  comma 4 attraverso
          apposita  conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 .
             6.  Le  procedure previste dal presente articolo possono
          essere  adottate  anche  per  l'attuazione,  da parte delle
          amministrazioni   dello   Stato,   dei  programmi  previsti
          dall'art.  14  della  legge  11  febbraio  1994  n.  109  ,
          “Legge quadro in materia di lavori pubblici”.».
             - Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della
          Repubblica  21  febbraio 2006, n. 167, recante «Regolamento
          per  l'amministrazione  e  la  contabilita' degli organismi
          della  Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
          novembre 2000, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 2006, e' il
          seguente:
             «Art.  48 (Funzionari delegati). - 1. Al pagamento delle
          spese   puo'  provvedersi  mediante  aperture  di  credito,
          secondo  le  vigenti  disposizioni  in  materia,  presso la
          competente  tesoreria  provinciale  a  favore  del capo del
          servizio  amministrativo  dell'organismo  incaricato  delle
          spese  relative,  che assume le attribuzioni di funzionario
          delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa
          del conto.
             2.  Le  somme prelevate in contanti dalla disponibilita'
          dell'accreditamento  esistente  sulla  sezione di tesoreria
          provinciale  sono  versate  in cassa e dimostrate nel conto
          transitorio;  per i pagamenti effettuati con tali somme, si
          osservano   le  modalita'  previste  per  tutti  gli  altri
          pagamenti.».
             -   Il   testo   dell'art.   3,  comma  14,  del  citato
          decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, e' il seguente:
             «Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e di
          polizia). - 1.-13. (Omissis).
             14. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a
          titolo  gratuito,  alle Forze armate della Repubblica Araba
          d'Egitto  e  della Repubblica di Serbia apparecchiature per
          lo   sminamento  e  materiale  di  protezione  individuale,
          escluso  il  materiale d'armamento. Per le finalita' di cui
          al  presente  comma  e'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1°
          gennaio  2008  e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
          1.000.000.».
             -   Il   testo   dell'art.   2,   comma  9,  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e' il seguente:
             «Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di
          stabilizzazione). - 1.-8. (Omissis).
             9.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e
          fino  al  30  giugno  2009, la spesa di euro 236.335 per la
          prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al
          corso  in materia penitenziaria per magistrati e funzionari
          iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito
          della  missione  integrata  dell'Unione  europea denominata
          EUJUST  LEX, di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge
          31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della
          giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  stabilite la misura delle indennita'
          orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per
          i  docenti  e  gli  interpreti,  la misura delle indennita'
          giornaliere  e  delle  spese di vitto per i partecipanti ai
          corsi  e  la  misura delle spese per i sussidi didattici. I
          programmi  del corso di formazione si conformano al diritto
          umanitario  internazionale  e  ai piu' recenti sviluppi del
          diritto  penale  internazionale,  nonche'  alle  regole  di
          procedura  e  prova  contenute  negli statuti dei tribunali
          penali  ad hoc, delle corti speciali internazionali e della
          Corte penale internazionale.»

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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