Legge Ordinaria n. 112 del 03/08/2009 G.U. n.186 del 12 agosto 2009
MUSSOLINI ed altri; CAPITANIO SANTOLINI ed altri: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (1800-1914)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo
1  della  legge  23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  2.  Il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  l'infanzia e
l'adolescenza  espresso  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini
dell'adozione  del  piano  nazionale  di  azione di interventi per la
tutela  dei  diritti  e  lo  sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva,
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e
deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
dello  schema  di  piano,  decorsi  inutilmente i quali il piano puo'
comunque essere adottato.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 23
          dicembre   1997,  n.  451  (Istituzione  della  Commissione
          parlamentare    per    l'infanzia    e    l'adolescenza   e
          dell'Osservatorio    nazionale    per   l'infanzia),   come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  1  (Commissione  parlamentare  per  l'infanzia  e
          l'adolescenza).   -   1.   E'   istituita   la  Commissione
          parlamentare  per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di
          indirizzo  e  controllo  sulla  concreta  attuazione  degli
          accordi  internazionali  e  della  legislazione relativi ai
          diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
             2.  La  Commissione  e'  composta da venti senatori e da
          venti  deputati  nominati,  rispettivamente, dal Presidente
          del  Senato  della Repubblica e dal Presidente della Camera
          dei  deputati  in  proporzione al numero dei componenti dei
          gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
          rappresentante per ciascun gruppo.
             3.  La  Commissione elegge al suo interno un presidente,
          due vicepresidenti e due segretari.
             4.  La Commissione chiede informazioni, dati e documenti
          sui   risultati   delle   attivita'   svolte  da  pubbliche
          amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni
          attinenti  ai  diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta'
          evolutiva.
             4-bis.  La  Commissione  parlamentare  per  l'infanzia e
          l'adolescenza,    nell'esercizio   dei   suoi   poteri   di
          consultazione,  acquisisce  dati,  favorisce  lo scambio di
          informazioni  e  promuove  le  opportune  sinergie  con gli
          organismi  e  gli  istituti  per  la promozione e la tutela
          dell'infanzia  e  dell'adolescenza  operanti  in  Italia  e
          all'estero  e  con  le  associazioni, le organizzazioni non
          governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito
          della  tutela  e  della  promozione  dei  diritti di minori
          nonche' dell'affido e dell'adozione.
             5.  La  Commissione  riferisce  alle Camere, con cadenza
          almeno  annuale,  i  risultati  della  propria  attivita' e
          formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
          sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione
          vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla
          normativa  dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti
          previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
          a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27
          maggio 1991, n. 176 .
             6.  E'  istituita  la  giornata  italiana  per i diritti
          dell'infanzia   e  dell'adolescenza,  da  celebrare  il  20
          novembre  di  ogni anno, nella ricorrenza della firma della
          citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la
          Commissione,  determina  le  modalita' di svolgimento della
          giornata,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico del bilancio
          dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 2 e 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
          103   (Regolamento   recante   riordino   dell'Osservatorio
          nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  e  del Centro
          nazionale  di documentazione e di analisi per l'infanzia, a
          norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 luglio
          2007, n. 169), e' il seguente:
             «Art. 1. - (Omissis).
             2.  L'Osservatorio  predispone  ogni  due  anni il piano
          nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
          e  lo  sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
          Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
          lo  sviluppo  dell'infanzia,  adottata  a  New  York  il 30
          settembre  1990,  con l'obiettivo di conferire priorita' ai
          programmi   riferiti   ai   minori   e   di  rafforzare  la
          cooperazione  per  lo  sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
          piano  e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
          eta'   evolutiva  quale  strumento  di  applicazione  e  di
          implementazione   della   Convenzione   sui   diritti   del
          fanciullo,  fatta  a  New  York  il 20 novembre 1989 e resa
          esecutiva  con  legge  27  maggio  1991,  n.  176. Il piano
          individua,  altresi',  le  modalita' di finanziamento degli
          interventi   da   esso   previsti,   nonche'  le  forme  di
          potenziamento  e di coordinamento delle azioni svolte dalle
          pubbliche  amministrazioni,  dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali.
             (Omissis).
             5.  Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'
          sociale  e  dal  Ministro  delle politiche per la famiglia,
          sentita  la  Commissione parlamentare per l'infanzia di cui
          all'art.  1  della  legge  23 dicembre 1997, n. 451, che si
          esprime  entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e'
          adottato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previo   parere   della   Conferenza   unificata  e  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, entro i trenta
          giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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