Legge Ordinaria n. 40 del 28/04/2009 G.U. n.98 del 29 aprile 2009
CICCHITTO ed altri: Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 (2389)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  I  referendum  previsti  dall'articolo 75 della Costituzione da
tenersi  nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il
15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.
  2.  Nel  caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al
comma  1  con  il  secondo  turno  di  votazione  per le elezioni dei
presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da
norme  regionali,  per  tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la
composizione  e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e
gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per
i  referendum  previsti  dall'articolo  75 della Costituzione. Appena
completate  le  operazioni  di  votazione  e  quelle di riscontro dei
votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle  operazioni  di
scrutinio  dei  referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza
interruzione,  a quelle per le elezioni dei presidenti delle province
e  dei  sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la
lettera  o)  del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio
2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009,
n. 26.
  3.  In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui
al  comma  2,  l'importo  massimo delle spese da rimborsare a ciascun
comune  per  l'organizzazione  tecnica e l'attuazione dei referendum,
fatta  eccezione  per  il  trattamento  economico  dei  componenti di
seggio,  e'  stabilito  nei  limiti  delle  assegnazioni  di bilancio
disposte  per  lo  scopo  dal  Ministero  dell'interno,  con  proprio
decreto,   con   distinti   parametri  per  elettore  e  per  sezione
elettorale,  calcolati,  rispettivamente, nella misura di due terzi e
di  un  terzo  sul  totale  da  ripartire. Per i comuni aventi fino a
cinque  sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento.
All'incremento  della  dotazione  finanziaria  relativa  ai  rimborsi
elettorali  per  i  comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si
provvede  mediante  compensazione  tra gli enti beneficiari. Le spese
derivanti  dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle
elezioni   dei   presidenti   delle   province  e  dei  sindaci  sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il
vincolo  di  cui  al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate
dai  comuni  interessati  e'  effettuato  dai prefetti sulla base dei
rendiconti  dei  comuni,  da presentarsi entro il termine di sei mesi
dalla  data  delle  consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso.  Con  le  stesse  modalita' si procede per il riparto delle
altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e
relative  ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento
dei  referendum  con le elezioni dei presidenti della provincia e dei
sindaci  delle  regioni  a  statuto  speciale,  il  riparto di cui al
presente comma e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e
l'amministrazione  regionale,  fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al primo periodo.
  4.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi 28 aprile 2009

                             NAPOLITANO

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 75 della Costituzione e' il seguente:
             «Art.   75.   -   E'  indetto  referendum  popolare  per
          deliberare  la abrogazione, totale o parziale, di una legge
          o  di  un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
             Non  e'  ammesso il referendum per le leggi tributarie e
          di  bilancio  di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
          ratificare trattati internazionali.
             Hanno  diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
             La  proposta  soggetta  a  referendum e' approvata se ha
          partecipato  alla  votazione  la  maggioranza  degli aventi
          diritto,   e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei  voti
          validamente espressi.
             La  legge  determina  le  modalita'  di  attuazione  del
          referendum.».
             - Il testo della lettera o) del comma 1, dell'art. 1 del
          decreto-legge  27  gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti
          per  lo  svolgimento  nell'anno  2009  delle  consultazioni
          elettorali   e  referendarie),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28  gennaio  2009,  n.  22,  e  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  2009, n. 26, e' il
          seguente:
             «Art.  1  (Disciplina  per  il contemporaneo svolgimento
          delle  elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
          all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).
          -  1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo
          svolgimento   delle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento
          europeo   spettanti   all'Italia  con  il  primo  turno  di
          votazione  per  le elezioni dei presidenti della provincia,
          dei  sindaci  e  dei consigli provinciali e comunali, anche
          quando  disciplinate  da  norme  regionali,  lo svolgimento
          delle  operazioni  elettorali  e'  regolato  dalle seguenti
          disposizioni,  ferma  restando  per  il  resto  la  vigente
          normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
             a) - n)  (Omissis);
             o)  in caso di successivo secondo turno di votazione per
          le  elezioni  dei presidenti della provincia e dei sindaci,
          si  applicano  le  disposizioni di cui alle lettere a), b),
          f),  g),  h),  i)  ed n) e le operazioni di scrutinio hanno
          inizio  dopo  la chiusura delle votazioni nella giornata di
          domenica,   appena   completate   le   operazioni  previste
          dall'articolo   53  del  testo  unico  delle  leggi  per la
          composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
          Amministrazioni  comunali, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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