Legge Ordinaria n. 88 del 07/07/2009 G.U. n.161 del 14 luglio 2009
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (2320-bis-B)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                               Art. 1.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                      di direttive comunitarie)

  1.  Il  Governo  e`  delegato  ad  adottare,  entro la scadenza del
termine  di  recepimento  fissato  dalle singole direttive, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia  gia`  scaduto  ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, il Governo e` delegato ad
adottare  i  decreti  legislativi  di attuazione entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge. Per le direttive
elencate  negli  allegati  A  e  B  che  non  prevedono un termine di
recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche´,
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive   comprese   nell'elenco   di  cui
all'allegato  A,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli altri
pareri  previsti  dalla  legge,  alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche´  su  di  essi  sia  espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione,  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al  presente  comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8
scadano  nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza dei termini
previsti  ai  commi  1  o  5  o  successivamente,  questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e`
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari  competenti  per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo`  adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive di cui agli
allegati  A  e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  nelle  materie  di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome, si applicano alle condizioni e
secondo  le  procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu`
deleghe  di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine  previsto,  trasmette  alla  Camera  dei deputati e al Senato
della  Repubblica  una  relazione  che da` conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente  per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni
sei  mesi  informa  altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica  sullo  stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni  e  delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo  modalita`  di  individuazione  delle  stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B,
ritrasmette  con  le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti  giorni  dalla  data  di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza di nuovo parere.
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri».
             «Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
             «2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma, della
          Costituzione:
             «4.  Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
             - Si riporta il testo dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione:
             «5.  Le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
          4  febbraio  2005,  n.  11,  recante: «Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari».
             «8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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