Legge Ordinaria n. 99 del 23/07/2009 G.U. n.176 del 31 luglio 2009
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1441-ter-B)
   La  Camera  dei  deputati  ad  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  (Disposizioni per l'operativita'
                       delle reti di imprese)

  1.  All'articolo  3  del  decreto-  legge  10  febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-ter:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
    2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite
le  seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete"  sono  aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
    3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al  fondo  patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile";
    4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
    5)  alla  lettera  e), la parola: "programma" e' sostituita dalla
seguente:  "contratto"  ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
".  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel  contratto  di rete,
l'organo  agisce  in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti  al  contratto  medesimo,  nelle procedure di programmazione
negoziata  con  le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti   ad  interventi  di  garanzia  per  l'accesso  al  credito,
all'utilizzazione  di  strumenti  di promozione e tutela dei prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
   b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
  "4-ter.1.  Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter  per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4-ter.2.  Nelle  forme  previste  dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione   di   interventi  agevolativi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate  dalle  procedure  di  cui  al  comma  4-ter, lettera e),
secondo  periodo.  Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
procedure di rispettivo interesse";
   c)  al  comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite
dalle  seguenti:  "lettere  b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello  sviluppo  economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
  2.  L'articolo  6-bis  del  decreto-  legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (GUUE).
          Note all'art. 1:
             -   Si   riporta   il   comma   4-ter  dell'art.  3  del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile 2009, n. 33 recante
          «Misure  urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali in
          crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
             «4-ter.  Con  il contratto di rete due o piu' imprese si
          obbligano  ad  esercitare  in  comune  una o piu' attivita'
          economiche  rientranti  nei rispettivi oggetti sociali allo
          scopo  di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la
          competitivita'  sul  mercato.  Il  contratto e' redatto per
          atto  pubblico  o per scrittura privata autenticata, e deve
          indicare:
              a)  il  nome,  la  ditta, la ragione o la denominazione
          sociale degli aderenti alla rete;
              b)  l'indicazione  degli  obiettivi  strategici e delle
          attivita' comuni poste a base della rete, che dimostrino il
          miglioramento    della   capacita'   innovativa   e   della
          competitivita' sul mercato;
              c)  l'individuazione  di  un  programma  di  rete,  che
          contenga   l'enunciazione  dei  diritti  e  degli  obblighi
          assunti  da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di
          realizzazione  dello scopo comune da perseguirsi attraverso
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione
          al  quale  sono  stabiliti  i  criteri  di  valutazione dei
          conferimenti  che ciascun contraente si obbliga ad eseguire
          per   la  sua  costituzione  e  le  relative  modalita'  di
          gestione,  ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione da
          parte  di  ciascun  contraente  di  un patrimonio destinato
          all'affare,  ai  sensi  dell'art.  2447-bis,  primo  comma,
          lettera  a) del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui
          alla  presente lettera si applicano, in quanto compatibili,
          le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
          civile;
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
              e)  l'organo comune incaricato di eseguire il contratto
          di  rete,  i  suoi  poteri  anche  di  rappresentanza  e le
          modalita'  di partecipazione di ogni impresa alla attivita'
          dell'organo.   Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
          contratto  di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle
          imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo,
          nelle   procedure   di   programmazione  negoziata  con  le
          pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti
          ad   interventi  di  garanzia  per  l'accesso  al  credito,
          all'utilizzazione  di  strumenti di promozione e tutela dei
          prodotti    italiani   ed   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione, previsti dall'ordinamento.».
             -  Si  riporta  il  comma  4-quinquies  dell'art.  3 del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile 2009, n. 33 recante
          «Misure  urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali in
          crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
             «4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo  si  applicano  le disposizioni dell'art. 1, comma
          368,  lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  e  successive  modificazioni,  previa  autorizzazione
          rilasciata  con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  relativa
          richiesta.».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2614 e 2615 del
          codice civile:
             «Art.  2614  (Fondo  consortile).  - 1. I contributi dei
          consorziati  e  i  beni  acquistati  con  questi contributi
          costituiscono  il  fondo  consortile.  Per  la  durata  del
          consorzio  i  consorziati non possono chiedere la divisione
          del  fondo,  e  i creditori particolari dei consorziati non
          possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.»:
             «Art.  2615 (Responsabilita' verso i terzi). - 1. Per le
          obbligazioni  assunte  in  nome del consorzio dalle persone
          che  ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
             2.   Per   le  obbligazioni  assunte  dagli  organi  del
          consorzio  per  conto  dei  singoli  consorziati rispondono
          questi  ultimi  solidalmente  col fondo consortile. In caso
          d'insolvenza  nei  rapporti  tra  i  consorziati  il debito
          dell'insolvente  si  ripartisce  tra  tutti  in proporzione
          delle quote.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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