Legge Ordinaria n. 152 del 13/08/2010 G.U. n.214 del 13 settembre 2010
META ed altri: Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2128)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  agosto
2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato comma  8,  da
inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei
posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti  di  cui
alla lettere a) del presente comma»; 
    b)  alla  lettera  c)  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  «,
prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per  cento
destinata al personale di cui al comma 8,  lettera  b)  del  presente
articolo». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                             Berlusconi, Presidente   
                                           del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano  

 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione  delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo  sviluppo  delle  ferrovie  comunitarie),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «6. Con separati regolamenti su proposta  del  Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: 
                a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
          del decreto legislativo n. 165  del  2001,  adozione  dello
          statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo   organico   del
          personale dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di  trecento
          unita' e delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  26,
          nonche' alla disciplina delle competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia; 
                b) definizione delle modalita' del trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando  di  cui  al  comma  8,
          nonche' del personale di cui alla  lettera  b)  del  citato
          comma  8,  da  inquadrare  nell'organico  dell'Agenzia  nel
          limite del 50 per cento dei  posti  previsti  nell'organico
          stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)  del
          presente comma; 
                c) disciplina del reclutamento da parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento; 
                d) ricognizione delle attribuzioni che restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
                e) adozione  del  regolamento  di  amministrazione  e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica.». 

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