Legge Ordinaria n. 218 del 29/12/2011 G.U. n.4 del 05 gennaio 2012
Senatori CARUSO ed altri; Senatori BERSELLI e CARDIELLO: Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (4305)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
      Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile 
 
  1. Al secondo comma  dell'articolo  645  del  codice  di  procedura
civile, le parole: «; ma i termini di  comparizione  sono  ridotti  a
meta'» sono soppresse. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo  645  del  codice  di  procedura
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                                   "Art. 645 
                                  Opposizione 
              L'opposizione   si    propone    davanti    all'ufficio
          giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
          decreto con atto di citazione notificato al ricorrente  nei
          luoghi  di   cui   all'articolo   638.   Contemporaneamente
          l'ufficiale    giudiziario    deve    notificare     avviso
          dell'opposizione al cancelliere affinche'  ne  prenda  nota
          sull'originale del decreto. 
              In  seguito  all'opposizione  il  giudizio  si   svolge
          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al
          giudice adito.". 

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